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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art.
15. Regime transitorio.
1. All'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
2. All'art. 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni sono
aggiunte, in fine, le parole: "e assicurativa".
3. All'art. 18,
comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 16 e 17;" sono sostituite dalle seguenti:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 6, 16 e 17;".
4. All'art. 18,
comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo
periodo le parole "commi 1, 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a
favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali
in essere
alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche
ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, si applica il
comma 13 dell'art. 13".
5. All'art. 18
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono
aggiunti i seguenti:
"8-quater.
Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare
che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi,
fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme
vigenti alla stessa data. 8-quinquies. L'accesso alle
prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle
forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono
prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico
obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto
trattamento".
6. Per i fondi
pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del
periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 8-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni,
all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come
sostituito dall'art. 12 della presente legge, si applica, a
decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento
calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui
al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del
lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di
ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti
l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello
dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla
base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei
fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di
eliminare eventuali perdite di gettito derivanti
dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui
all'art. 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo
n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente
articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di
cui all'art. 14, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 12
della presente legge.
8. I contributi
versati dal datore di lavora e dal lavoratore a fondi
costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, definiti
da accordi
collettivi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio
1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino al rinnova degli accordi stessi e
comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
CFR L 28.12.1995
n. 549 ART 1
MOD L 08.08.1996
n. 417
CFR DLT
16.09.1996 n. 565 ART 1
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 1
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 5
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 9
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 11
CFR DM 31.07.1997
ART 4 parte 2
CFR DM 15.09.1997
ART 1
CFR DLT
05.12.1997 n. 430 ART 8
CFR L 27.12.1997
n. 449 ART 59
CFR L 27.12.1997
n. 450 ART 2
CFR L 05.06.1998
n. 176 ALL UNICO
CFR DLT
21.04.1993 n. 124
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 18
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