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Legge 8 agosto 1995, n. 335

 

SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')

 

Art. 15. Regime transitorio.

 

1. All'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

2. All'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte, in fine, le parole: "e assicurativa".

3. All'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;".

4. All'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere

alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art. 13".

5. All'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data. 8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento

pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".

6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'art. 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'art. 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 12 della presente legge.

8. I contributi versati dal datore di lavora e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi

collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnova degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CFR L 28.12.1995 n. 549 ART 1

MOD L 08.08.1996 n. 417

CFR DLT 16.09.1996 n. 565 ART 1

MOD L 23.12.1996 n. 662 ART 3

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 1

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 3

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 5

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 9

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 11

CFR DM 31.07.1997 ART 4 parte 2

CFR DM 15.09.1997 ART 1

CFR DLT 05.12.1997 n. 430 ART 8

CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 59

CFR L 27.12.1997 n. 450 ART 2

CFR L 05.06.1998 n. 176 ALL UNICO

CFR DLT 21.04.1993 n. 124

MOD DLT 21.04.1993 n. 124 ART 18

 

 

 

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