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Legge 8 agosto 1995, n. 335

 

SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA')

 

Art. 16. Sanzioni.

 

1. Dopo l'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 18-bis (Sanzioni penali e amministrative). 

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'art. 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. ‚ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca pi- grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'art. 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'art. 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

CFR L 28.12.1995 n. 549 ART 1

MOD L 08.08.1996 n. 417

CFR DLT 16.09.1996 n. 565 ART 1

MOD L 23.12.1996 n. 662 ART 3

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 1

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 3

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 5

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 9

CFR DLT 30.04.1997 n. 165 ART 11

CFR DM 31.07.1997 ART 4 parte 2

CFR DM 15.09.1997 ART 1

CFR DLT 05.12.1997 n. 430 ART 8

CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 59

CFR L 27.12.1997 n. 450 ART 2

CFR L 05.06.1998 n. 176 ALL UNICO

MOD DLT 21.04.1993 n. 124 ART 18

 

 

 

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