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Legge
8 novembre 2000, n. 328
CAPO
I - PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art.
1 -
Principi generali e finalità
1.
La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38
della Costituzione.
2.
Ai sensi della presente legge, per "interventi e
servizi sociali" si intendono tutte le attività
previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
3.
La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali compete agli enti locali,
alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i
principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.
4.
Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli
enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore nella programmazione, nella organizzazione e nella
gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
5.
Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli
scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e
della solidarietà organizzata.
6.
La presente legge promuove la partecipazione attiva dei
cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali,
delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il
raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7.
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze
loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle
disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti.
Art.
2. - Diritto alle prestazioni
1.
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi
del sistema integrato di interventi e servizi sociali i
cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle
leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti
all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli
stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite
le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha
carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo
1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla
presente legge che garantisce i livelli essenziali di
prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire
l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle
prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente
legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.
I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito
o con incapacità totale o parziale di provvedere alle
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico,
con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e
nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono
necessari interventi assistenziali, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4.
I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al
comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri
generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo
18.
5.
Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti,
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle
diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti
per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare
le scelte più appropriate.
Art.
3. - Principi per la programmazione
degli interventi e delle risorse del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
1.
Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali,
in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della
programmazione degli interventi e delle risorse,
dell'operatività per progetti, della verifica sistematica
dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle
prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.
2.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione
degli interventi e delle risorse del sistema integrato di
interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a)
coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e
dell'istruzione nonché con le politiche attive di
formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b)
concertazione e cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo
1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla
realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le
aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio-
sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei
livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità
della presente legge, possono avvalersi degli accordi
previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti
dell'Unione europea.
4.
I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per
favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il
diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire,
in via sperimentale, su richiesta degli interessati,
l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle
prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della
presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
4. - Sistema di
finanziamento delle politiche sociali
1.
La realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui
concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni
finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 3.
2.
Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di
attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore
della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto
ai commi 3 e 5.
3.
Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi
dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono
alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato
per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma
sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali
derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli
enti locali delle materie individuate dal citato articolo
132.
4.
Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni
sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18
e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri
bilanci.
5.
Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali,
la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a
carico del comparto assistenziale quali le indennità
spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59,
comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché
eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano
nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.
Art.
5. - Ruolo del
terzo settore
1.
Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà,
gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18
e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione
dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso
politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al
credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2.
Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente
legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la
trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il
ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano
ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione
della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di
verifiche che tengano conto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3.
Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del
Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità
previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge,
adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento
ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4.
Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi
della presente legge e degli indirizzi assunti con le
modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare
l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
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