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Legge
8 novembre 2000, n. 328
CAPO
III - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
Art.
14 - Progetti individuali per le persone disabili
1.
Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei
percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie
locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un
progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2.
Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di
cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all'integrazione
sociale, nonché le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
3.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su
richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la
persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni
sociali.
Art.
15. - Sostegno domiciliare per le
persone anziane non autosufficienti
1.
Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione,
per le patologie acute e croniche, particolarmente per i
soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo
nazionale per le politiche sociali il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di
concerto con i Ministri della sanità e per le pari
opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi
a favore delle persone anziane non autosufficienti, per
favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare
nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne
fanno richiesta.
2.
Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo
decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità
di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri
ponderati per quantità di popolazione, classi di età e
incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione
delle regioni e delle province autonome in rapporto ad
indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In
sede di prima applicazione della presente legge, il decreto
di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore.
3.
Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata
ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità,
realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra
soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire
l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza
nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla
presente legge. In sede di prima applicazione della presente
legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono
finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza
domiciliare integrata.
4.
Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei
finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della
sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli
interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte
ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali
proposte per interventi innovativi.
Qualora
una o più regioni non provvedano all'impegno contabile
delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto
di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla
rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle
regioni.
Art.
16. - Valorizzazione e sostegno delle
responsabilità familiari
1.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella
formazione e nella cura della persona, nella promozione del
benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello
sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il
mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie;
valorizza
il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte
e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione
dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e
l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e
responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito
dell'organizzazione dei servizi.
2.
I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti
obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b),
tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la
corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di
sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le
pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra
donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun
componente della famiglia.
3.
Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali hanno priorità:
a)
l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a
sostegno della maternità e della paternità responsabile,
ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui
agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto
1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi
sanitari e con i servizi socio - educativi della prima
infanzia;
b)
politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo
di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della
legislazione vigente;
c)
servizi formativi ed informativi di sostegno alla
genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo
aiuto tra le famiglie;
d)
prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con
benefici di carattere economico, in particolare per le
famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di
disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in
difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e)
servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità
del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i
componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle
persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli
nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di
lavoro;
f)
servizi per l'affido familiare, per sostenere, con
qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti
educativi delle famiglie interessate.
4.
Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e
agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali,
di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di
famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con
problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di
famiglie di recente immigrazione che presentino gravi
difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18
e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in
denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti
in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione
concordati con il destinatario del prestito. L'onere
dell'interesse sui prestiti è a carico del comune;
all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è
riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a
promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
5.
I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie
rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di
cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori
riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per
l'accesso a più servizi educativi e sociali.
6.
Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure
fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela
e la cura dei componenti del nucleo familiare non
autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere
attribuite per la realizzazione di tali finalità in
presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti
riduzioni nette permanenti del livello della spesa di
carattere corrente.
Art.
17. - Titoli per
l'acquisto di servizi sociali
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i
comuni possono prevedere la concessione, su richiesta
dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi
sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di
interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle
prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo
vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a),
numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni
sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2.
Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i
criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui
al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo
per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti
beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali.
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