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Legge
8 novembre 2000, n. 328
CAPO
IV - STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
18 - Piano nazionale e piani regionali degli
interventi e dei servizi sociali
1.
Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato
"Piano nazionale", tenendo conto delle risorse
finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché
delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale
dagli enti locali.
2.
Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo
schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle
associazioni nazionali di promozione sociale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni,
maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo
nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3.
Il Piano nazionale indica:
a)
le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali
comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
b)
le priorità di intervento attraverso l'individuazione di
progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare
riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei
confronti delle persone in condizione di povertà o di
difficoltà psico-fisica;
c)
le modalità di attuazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione,
della formazione e del lavoro;
d)
gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione
al cittadino e alle famiglie;
e)
gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese
quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di
promozione della concertazione delle risorse umane,
economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi
sociali;
f)
gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di
integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a
quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del
rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi
sociali;
g)
i criteri generali per la disciplina del concorso al costo
dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei
principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109;
h)
i criteri generali per la determinazione dei parametri di
valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
i)
gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei
prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei
titoli di cui all'articolo 17;
l)
gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi
sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i
soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo
14;
m)
gli indirizzi relativi alla formazione di base e
all'aggiornamento del personale;
n)
i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano
nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti
dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura
demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni
occupazionali della popolazione;
o)
gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati
per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai
minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle
responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo
scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con
disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica,
per l'integrazione degli immigrati, nonché per la
prevenzione, il recupero e il reinserimento dei
tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4.
Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Il Ministro per la solidarietà sociale predispone
annualmente una relazione al Parlamento sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
nazionale, con particolare riferimento ai costi e
all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per
l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati
conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.
La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei
servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi
europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6.
Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli
articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni
del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo,
entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso
adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni
interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in
particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con
gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al
coordinamento con le politiche dell'istruzione, della
formazione professionale e del lavoro.
Art.
19. - Piano di zona
1.
I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti
della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie
locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili,
ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e
socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale
di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di
zona, che individua:
a)
gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché
gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b)
le modalità organizzative dei servizi, le risorse
finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di
qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
c)
le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema
informativo di cui all'articolo 21;
d)
le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e
prestazioni;
e)
le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi
periferici delle amministrazioni statali, con particolare
riferimento all'amministrazione penitenziaria e della
giustizia;
f)
le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali
con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà
sociale a livello locale e con le altre risorse della
comunità;
g)
le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria
locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2.
Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di
programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n.
142,
e successive modificazioni, è volto a:
a)
favorire la formazione di sistemi locali di intervento
fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili,
stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà
e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini
nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b)
qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie,
derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1,
lettera g);
c)
definire criteri di ripartizione della spesa a carico di
ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e
degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo
anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi;
d)
prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli
operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei
servizi.
3.
All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare
l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie,
partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10,
che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di
concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali previsto nel piano.
Art.
20. - Fondo nazionale per le politiche
sociali
1.
Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2.
Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al
comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno
2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire
922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22
è effettuata contestualmente a quella delle risorse da
assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto
conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale
dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle
compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di
finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a
disciplinare modalità e procedure uniformi per la
ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo
di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed
evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle
risorse;
b)
prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore
dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
lettera a);
c)
garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e
degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei
programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di
accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di
progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per
il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d)
prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi,
nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di
mancato impegno da parte degli enti destinatari entro
periodi determinati;
e)
individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata
in vigore del regolamento.
6.
Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, è trasmesso successivamente alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale
termine, il regolamento può essere emanato.
7.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui
all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3,
lettera n). In sede di prima applicazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla
base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera
n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.
8.
A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del
Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato
dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, assicurando comunque la
copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della
presente legge.
9.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui all'articolo 24, confluiscono con specifica
finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento
delle prestazioni individuate dal medesimo decreto
legislativo.
10.
Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono,
altresì, somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo
nazionale.
11.
Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno
contabile della quota non specificamente finalizzata ai
sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati
dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la
solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo
comma 7, provvede alla rideterminazione e alla
riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di
mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei
trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.
Art.
21. - Sistema
informativo dei servizi sociali
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un
sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter
disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari
alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle
politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di
progetti europei, per il coordinamento con le strutture
sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e
dell'occupazione.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da
sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed
in campo informativo, di cui due designati dal Ministro
stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla
Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione
ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti,
al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare
attuazione ai diversi livelli operativi del sistema
informativo dei servizi sociali. La commissione è
presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per
la solidarietà sociale. I componenti della commissione
durano in carica due anni. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di
lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale
per le politiche sociali.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalità e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti
necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli
enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo
dei servizi sociali, in conformità con le specifiche
tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di
scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni
centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le
forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati
per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei
servizi sociali a livello locale.
4.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono
definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema
informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa
stabiliti in tali piani.
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