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Legge
8 novembre 2000, n. 328
CAPO
V - INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI
ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Sezione
I - Disposizioni generali
Art.
22 - Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
1.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si
realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei
diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla
persona e al nucleo familiare con eventuali misure
economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad
ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire
sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle
risposte.
2.
Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione,
nonché le disposizioni in materia di integrazione
socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di
seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli
enti locali alla spesa sociale:
a)
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito
e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento
alle persone senza fissa dimora;
b)
misure economiche per favorire la vita autonoma e la
permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o
incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c)
interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio
tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la
promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d)
misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai
sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del
tempo di lavoro e di cura familiare;
e)
misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare
i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927,
n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e
dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive
modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f)
interventi per la piena integrazione delle persone disabili
ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio
di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e
dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi
di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni
di sostituzione temporanea delle famiglie;
g)
interventi per le persone anziane e disabili per favorire la
permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie,
persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo
familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione
presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro
che, in ragione della elevata fragilità personale o di
limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a
domicilio;
h)
prestazioni integrate di tipo socio-educativo per
contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo
interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento
sociale;
i)
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per
favorire la fruizione dei servizi e per promuovere
iniziative di auto-aiuto.
3.
Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in
particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983,
n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28
agosto 1997, n.
285,
23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre
1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori
disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la
deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo
residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono
essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture
comunitarie di tipo familiare.
4.
In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione
delle seguenti prestazioni:
a)
servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b)
servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di
emergenza personali e familiari;
c)
assistenza domiciliare;
d)
strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con
fragilità sociali;
e)
centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere
comunitario.
Sezione
II - Misure di contrasto alla povertà e riordino
degli emolumenti economici
Art.
23. - Reddito minimo di inserimento
1.
L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.
237, è sostituito dal seguente:
"Art.
15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1.
Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio
2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati
conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto
conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le
modalità, i termini e le risorse per l'estensione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura
generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre
anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali
gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni".
2.
Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura
di contrasto della povertà e di sostegno al reddito
nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2,
lettera a), della presente legge.
Art.
24. - Delega al governo per il riordino
degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e
sordomutismo
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto del principio della separazione tra spesa
assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un decreto
legislativo recante norme per il riordino degli assegni e
delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio
1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382,
30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei
relativi importi, che non determini una riduzione degli
attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi
rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale
degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni
richiamate dal presente comma.
La
riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui
gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla
povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni
personali, familiari e sociali dei portatori di handicap,
per la valorizzazione delle capacità funzionali del
disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica,
prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1)
reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire
pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a
seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito.
Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è
cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della
presente lettera;
2)
reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare
afferire indennità e assegni concessi alle persone con
diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire
percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e
lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre
1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n.
280,
da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al
lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;
3)
indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione,
commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza
e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni
dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti
concessi, alla data di entrata in vigore della presente
legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e
non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione
sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle
persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a
domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive.
L'indennità può essere concessa secondo le seguenti
modalità tra loro non cumulabili:
3.1)
indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati,
concessa a titolo della minorazione;
3.2)
indennità di cura e di assistenza per
ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b)
cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui
alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di
inserimento di cui all'articolo 23;
c)
fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali
individuali che danno luogo alla concessione degli
emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del
presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109;
d)
corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono
titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti
richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i
nuovi trattamenti;
e)
equiparazione e ricollocazione delle indennità già
percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo;
f)
disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti
acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e
indennità;
g)
riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli
anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di
pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo
l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione
alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la
conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito
minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto
beneficio dell'assistito;
h)
revisione e snellimento delle procedure relative
all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione
delle prestazioni spettanti, secondo il principio della
unificazione delle competenze, anche prevedendo
l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri
e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla
Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed
handicap - International classification of impairments,
disabilities and handicaps (ICIDH), adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione
delle modalità per la verifica della sussistenza dei
requisiti medesimi.
2.
Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono
acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni
nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma
1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e
successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle
associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto
legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
Art.
25. - Accertamento
della condizione economica del richiedente
1.
Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente
legge, la verifica della condizione economica del
richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art.
26. - Utilizzo di
fondi integrativi per prestazioni sociali
1.
L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, comprende le spese
sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate
nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio
ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle
persone anziane e disabili.
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