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Legge 8 novembre 2000, n. 328

 

 

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 27 - Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale

  

1. è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

 

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

 

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

 

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

 

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

  

Art. 28. - Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema

   

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

 

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

Art. 29. - Disposizioni sul personale

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

 

 

 Art. 30. - Abrogazioni

 

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 332):

Presentato dall'on. Scalia il 9 maggio 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 4, 12, 19 febbraio 1997;

il 12 novembre 1998; l'1, 2, 3 dicembre 1998; il 3 marzo 1999; il 21, 28, 29 aprile 1999; il 4, 6, 19 e 25 maggio 1999; il 15, 16, 17, 23 e 29 giugno 1999; il 1o luglio 1999.

Relazione scritta presentata il 2 luglio 1999 (atto n. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-39 22-3945-4931-5541/A (relatore on. Signorino) Esaminato in aula il 5 luglio 1999; il 12, 18, 19, 20 gennaio 2000; il 29 marzo 2000; il 4, 5, 6 aprile 2000;

il 23, 24 maggio 2000 ed approvato il 31 maggio 2000 in un testo unificato con atti nn. 332 (on. Scalia); 354 (on. Signorino ed altri); 369 (on. Pecoraro Scanio); 1484 (on. Saia ed altri); 1832 (on. Lumia ed altri); 2378 (on. Calderoni ed altri); 2431 (on. Polenta ed altri); 2625(on. Guerzoni ed altri); 2743 (on. Lucà ed altri); 2752 (on. Jervolino Russo ed altri); 3666 (on. Bertinotti ed altri); 3751 (on. Lo Presti ed altri); 3922 (on. Zaccheo ed altri);

3945 (on. Ruzzante); 4931 (disegno di legge d'iniziativa del Governo); 5541 (on. Burani ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4641):

Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e11a (Lavoro), in sede referente, il 14 giugno 2000 con pareri delle commissioni 2a, 3a 5a, 6a, 7a, 8a, 12a, 13a, speciale in materia di infanzia, giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 11a il 22, 28 e 29 giugno 2000; il 5, 11, 18, 19, 20, 25 luglio 2000; il 13, 19, 20 settembre 2000; il 3 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 5, 10, 11, 12 ottobre 2000 ed approvato il 18 ottobre 2000.

 

  

   

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