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Legge
8 novembre 2000, n. 328
CAPO
VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
27 - Istituzione della Commissione di indagine
sulla esclusione sociale
1.
è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione
sociale, di seguito denominata "Commissione".
2.
La Commissione ha il compito di effettuare, anche in
collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione
europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per
indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di
promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione
pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le
conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei
fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone
per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una
relazione nella quale illustra le indagini svolte, le
conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3.
Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione
sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui
al comma 2, secondo periodo.
4.
La Commissione è composta da studiosi ed esperti con
qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della
pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale.
Le
funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal
personale del Dipartimento per gli affari sociali o da
personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in
posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri
compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione
di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì
della collaborazione di esperti e può affidare la
effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni.
5.
Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione,
determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue,
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Art.
28. - Interventi urgenti per le
situazioni di povertà estrema
1.
Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi
volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che
versano in situazioni di povertà estrema e alle persone
senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche
sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2.
Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le
organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi
di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle
regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi
del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri
e di servizi di pronta accoglienza, interventi
socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il
reinserimento sociale.
3.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento
deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma
1, i termini per la presentazione delle richieste di
finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti
per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di
valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio
degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree
urbane per i quali gli interventi di cui al presente
articolo sono considerati prioritari.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art.
29. - Disposizioni
sul personale
1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a
bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità
di personale dotate di professionalità ed esperienza in
materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in
particolare, delle funzioni statali previste dalla presente
legge, nonché in materia di adozioni internazionali,
politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei
minori non accompagnati. Al predetto personale non si
applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni
avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo
nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai
sensi dell'articolo 20 della presente legge.
Art.
30. - Abrogazioni
1.
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
2.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle
IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli
emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962,
n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30
marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 8 novembre 2000
CIAMPI
Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco,
Ministro per la solidarietà sociale
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 332):
Presentato
dall'on. Scalia il 9 maggio 1996.
Assegnato
alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il
10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato
dalla XII commissione il 4, 12, 19 febbraio 1997;
il
12 novembre 1998; l'1, 2, 3 dicembre 1998; il 3 marzo 1999;
il 21, 28, 29 aprile 1999; il 4, 6, 19 e 25 maggio 1999; il
15, 16, 17, 23 e 29 giugno 1999; il 1o luglio 1999.
Relazione
scritta presentata il 2 luglio 1999 (atto n.
332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-39
22-3945-4931-5541/A (relatore on. Signorino) Esaminato in
aula il 5 luglio 1999; il 12, 18, 19, 20 gennaio 2000; il 29
marzo 2000; il 4, 5, 6 aprile 2000;
il
23, 24 maggio 2000 ed approvato il 31 maggio 2000 in un
testo unificato con atti nn. 332 (on. Scalia); 354 (on.
Signorino ed altri); 369 (on. Pecoraro Scanio); 1484 (on.
Saia ed altri); 1832 (on. Lumia ed altri); 2378 (on.
Calderoni ed altri); 2431 (on. Polenta ed altri); 2625(on.
Guerzoni ed altri); 2743 (on. Lucà ed altri); 2752 (on.
Jervolino Russo ed altri); 3666 (on. Bertinotti ed altri);
3751 (on. Lo Presti ed altri); 3922 (on. Zaccheo ed altri);
3945
(on. Ruzzante); 4931 (disegno di legge d'iniziativa del
Governo); 5541 (on. Burani ed altri).
Senato
della Repubblica (atto n. 4641):
Assegnato
alle commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e11a
(Lavoro), in sede referente, il 14 giugno 2000 con pareri
delle commissioni 2a, 3a 5a, 6a, 7a, 8a, 12a, 13a, speciale
in materia di infanzia, giunta per gli affari delle Comunità
europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalle commissioni riunite 1a e 11a il 22, 28 e 29 giugno
2000; il 5, 11, 18, 19, 20, 25 luglio 2000; il 13, 19, 20
settembre 2000; il 3 ottobre 2000.
Esaminato
in aula il 5, 10, 11, 12 ottobre 2000 ed approvato il 18
ottobre 2000.
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