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Legge
8 novembre 2000, n. 328
CAPO
II - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
6 - Funzioni dei comuni
1.
I comuni sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono
esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al
rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata
dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2.
Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina
adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a)
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema
locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità
e dei settori di innovazione attraverso la concertazione
delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
b)
erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui
all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già
di competenza delle province, con le modalità stabilite
dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
c)
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi
sociali e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi
degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera
c);
d)
partecipazione al procedimento per l'individuazione degli
ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
a); e) definizione dei parametri di valutazione delle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della
determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e
ai servizi.
3.
Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni
provvedono a:
a)
promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi
sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite
forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di
interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra
cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b)
coordinare programmi e attività degli enti che operano
nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate
dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi
che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed
intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività
socio-sanitarie e per i piani di zona;
c)
adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e
per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza,
l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla
programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d)
effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e
l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della
predisposizione dei programmi;
e)
garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al
controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità
previste dagli statuti comunali.
4.
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale
essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente
informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale
integrazione economica.
Art.
7. - Funzioni delle province
1.
Le province concorrono alla programmazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali per i compiti
previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni
che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
a)
alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e
sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri
soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per
concorrere all'attuazione del sistema informativo dei
servizi sociali;
b)
all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere
approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti
in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e
degli enti locali interessati, il supporto necessario per il
coordinamento degli interventi territoriali;
c)
alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di
formazione, con particolare riguardo alla formazione
professionale di base e all'aggiornamento;
d)
alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei
piani di zona.
Art.
8. - Funzioni delle regioni
1.
Le regioni esercitano le funzioni di programmazione,
coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché
di verifica della rispettiva attuazione a livello
territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi
stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria
e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419.
2.
Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3.
Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare
l'esercizio delle seguenti funzioni:
a)
determinazione, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di
concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti
territoriali, delle modalità e degli strumenti per la
gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a
rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di
norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per
le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota
delle complessive risorse regionali destinate agli
interventi previsti dalla presente legge;
b)
definizione di politiche integrate in materia di interventi
sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche,
avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività
lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c)
promozione e coordinamento delle azioni di assistenza
tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi
sociali da parte degli enti locali; d) promozione della
sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di
coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello
locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a
livello europeo;
e)
promozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f)
definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo
Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e
la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione
pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
g)
istituzione, secondo le modalità definite con legge
regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità,
di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle
attività disciplinate dalla presente legge;
h)
definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei
servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i)
definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui
all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri
generali adottati in sede nazionale;
l)
definizione dei criteri per la determinazione del concorso
da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base
dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera g);
m)
predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione
e l'aggiornamento del personale addetto alle attività
sociali;
n)
determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe
che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti
accreditati;
o)
esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità
indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti
degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito
dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4.
Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative,
le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli
utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione
di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino
adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti
erogatori.
5.
La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle
funzioni stesse.
Art.
9. - Funzioni
dello Stato
1.
Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di
regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
a)
determinazione dei principi e degli obiettivi della politica
sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali di cui all'articolo 18;
b)
individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle
prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale,
svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia,
all'interno del settore penale;
c)
fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi
per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo
familiare con sede nelle civili abitazioni;
d)
determinazione dei requisiti e dei profili professionali in
materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di
accesso e di durata dei percorsi formativi;
e)
esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata
inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f)
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo
20, comma 7.
2.
Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c),
del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.
10. - Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
1.
Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà,
gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18
e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione
dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso
politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al
credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2.
Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente
legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la
trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il
ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano
ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione
della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di
verifiche che tengano conto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3.
Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del
Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità
previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge,
adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento
ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4.
Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi
della presente legge e degli indirizzi assunti con le
modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare
l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
Art.
11. - Autorizzazione
e accreditamento
1.
I servizi e le strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni.
L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti
stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in
relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali
determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c),
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2.
I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione
per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi
e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni provvedono a concedere
autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai
requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da
ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di
cinque anni.
3.
I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai
soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate
nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla
base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera n).
4.
Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano
nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e),
disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei
comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle
autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e
innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai
requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti
per la verifica dei risultati.
Art.
12. - Figure
professionali sociali
1.
Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con i Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei
parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili
professionali delle figure professionali sociali.
2.
Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da
emanare di concerto con i Ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti:
a)
le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i
corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509;
b)
le figure professionali di cui al comma 1 da formare in
corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i
criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la
durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di
formazione;
c)
i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei
profili professionali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3.
Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al
comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi
dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, relative ai profili professionali dell'area
socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5.
Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la
solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate, per le figure
professionali sociali, le modalità di accesso alla
dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6.
Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al
comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili
delle attività formative negli stanziamenti previsti per i
programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del
Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico
dello Stato.
Art.
13. - Carta dei
servizi sociali
1.
Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati,
è adottato lo schema generale di riferimento della carta
dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di
servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a
darne adeguata pubblicità agli utenti.
2.
Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per
l'accesso ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni
da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i
loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela
degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e
di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando
la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la
possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3.
L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali
costituisce requisito necessario ai fini
dell'accreditamento.
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