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Legge
8 novembre 1991, n. 381
Art.
1
- Definizione
1.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a)
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b)
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
2.
Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili
con la presente legge, le norme relative al settore in cui
le cooperative stesse operano.
3.
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di «cooperativa sociale».
Art.
2 - Soci volontari
1.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti
delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di
soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2.
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del
libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà
del numero complessivo dei soci.
3.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e
le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed
autonomo, ad eccezione delle norme in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, determina l'importo della
retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e
delle prestazioni relative.
4.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale
per la totalità dei soci.
5.
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti
stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei
soci volontari possono essere utilizzate in misura
complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego di operatori professionali previsti dalle
disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi
3 e 4.
Art.
3 - Obblighi e
divieti
1.
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative
ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione
dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo
comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della
presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale
di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3.
Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono
aver luogo almeno una volta all'anno.
Art.
4 - Persone
svantaggiate
1.
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli
ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47
bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si
considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
2.
Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa
e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere
socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente
dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla
riservatezza.
3.
Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al
presente articolo, sono ridotte a zero.
Art.
5 - Convenzioni (1)
1.
Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società
di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi
sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per
la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4,
comma 1.
2. Per la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono
risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9,
comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri
Stati membri della Comunità europea debbono essere in
possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per
l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste
regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con
idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti
annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le
condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai
sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli
organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle
competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato
al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché
le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi
di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono
inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di
eseguire il contratto con l'impiego delle persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con
l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento
lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli
obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge,
non può intervenire nel corso delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
Art.
6 - Modifiche al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
1.
Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 10 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Se l'ispezione riguarda
cooperative sociali, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del
verbale stesso, alla regione nel cui territorio la
cooperativa ha sede legale»;
b) all'art. 11, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Per le cooperative sociali i
provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo
parere dell'organo competente in materia di cooperazione
della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede
legale»;
c) al secondo comma dell'art.
13, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione
cooperazione sociale»;
d) all'art. 13 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Oltre che nella sezione per
esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono
iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività
da esse svolta».
Art.
7 - Regime tributario
1.
Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a
favore delle cooperative sociali si applicano le
disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali
godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali
ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti
di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili
destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
numero: «41 bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed
educativo rese da cooperative sociali».
Art.
8 - Consorzi
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai
consorzi costituiti come società cooperative aventi la base
sociale formata in misura non inferiore al settanta per
cento da cooperative sociali.
Art.
9 - Normativa
regionale
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine
istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e
determinano le modalità di raccordo con l'attività dei
servizi socio-sanitari, nonché con le attività di
formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i
rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni
pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo,
in particolare, i requisiti di professionalità degli
operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla
promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione
sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno
disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime.
Art.
10 - Partecipazione
alle cooperative sociali delle esercenti attività di
assistenza e di consulenza
1.
Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non
si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815.
Art.
11 - Partecipazione delle persone giuridiche
1.
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali
persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia
previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di
tali cooperative.
Art.
12 - Disciplina transitoria
1.
Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata
in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due
anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2.
Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi
alle norme della presente legge, possono, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma,
del codice civile, essere adottate con le modalità e la
maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo.
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 20 della L. 6
febbraio 1996, n. 52.
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