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Legge
15 maggio 1997, n. 127
Art. 1.
- Semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo
adotta misure per la semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine il decreto é emanato anche in mancanza del parere
ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma
1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esse incompatibili.
3. Il regolamento si
conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e
principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei
certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti
interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o
all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre
utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati,
fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con
dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni
normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in
attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine
di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri
o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Art.
2. - Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica
1.
L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, é
sostituito dal seguente:
"Art.70.
1.
La dichiarazione di nascita é resa indistintamente da uno
dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico
o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non
essere nominata.
2.
La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni,
presso il comune nel cui territorio é avvenuto il parto o,
entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui é avvenuta la
nascita. In tale ultimo caso é trasmessa dal direttore
sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci
giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di
sistemi di comunicazione telematici.
3.
I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare,
entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune
di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello
stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la
dichiarazione di nascita é resa nel comune di residenza
della madre. In tali casi il comune nel quale é resa la
dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta
nascita presso il centro di nascita che risulta dalla
dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un
centro di nascita, é necessario produrre una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di
attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 salvo che
disposizioni di legge o regolamentari prevedano una
validità superiore.
4.
Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
41".
2.
L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, é
sostituito dal seguente:
"Art.195.
- 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono
validi in tutto il territorio della Repubblica".
3.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validità superiore.
4.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche
oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli
atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.
Resta
ferma la facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5.
I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici
e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,
nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi,
garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La
trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, é inserito il
seguente:
"1-bis.
La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1
può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche
al di fuori del territorio del comune competente".
7.
Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti
personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a
richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8.
Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono
essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9.
Nei documenti di riconoscimento non é necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo
specifica istanza del richiedente.
10.
Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dell'interno, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica, sono individuate le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta
di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti
di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e
i documenti di riconoscimento devono contenere i dati
personali e il codice fiscale e possono contenere anche
l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge. Il documento,
ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere
anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al
cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni, nonché le procedure
informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri
soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per
la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di
attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati é
rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La
carta di identità potrà essere utilizzata anche per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati
e pubbliche amministrazioni. Con decreto del ministro
dell'interno, sentite l'autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e la conferenza stato-città ed
autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione delle carte di identità e dei documenti
di riconoscimento di cui al presente comma.
Le
predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in
relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità
può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese
e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese
successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative.
Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono
sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui
al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità.
(
Il decreto del presidente del consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come sostituito é emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
n.191/98. Il decreto del ministro dell'interno, di cui
all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come sostituito, é emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge n.191/98.)
11.
É abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del
passaporto.
11-bis.
Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, é abrogato.
11-ter.
Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il
seguente comma: "a decorrere dal
1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere
indicata la data di scadenza".
12.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui
al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
seguenti criteri:
a)
riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b)
eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si
svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della
medesima amministrazione;
c)
eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d)
revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi
della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e)
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione;
g)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13.
Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le
Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto é
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
14.
Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche
di legge, con esse incompatibili.
15.
I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria
da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso
previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono
inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti,
tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati,
documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi
proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art.
3. - Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande
di ammissione agli impieghi
1.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in
documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo
stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. É
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto
della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito. É, comunque,
fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e
gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare,
nel corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati
attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato
esibito il documento ai fini del presente comma, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice
penale.
2.
L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.
15, é sostituito dal seguente:
"I
regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali,
oltre quelli indicati nell'articolo 2, é ammessa, in luogo
della documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato. In tali casi la
documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima
che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di
trenta giorni, o nel più ampio termine concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non é emesso".
3.
L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, é sostituito dal
seguente:
"1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo
2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto".
4.
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono
che in luogo della produzione di certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata
accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri
di ufficio.
5.
É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a
qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
6.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non é soggetta a limiti di età, salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione.
7.
Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e
restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, é preferito il candidato più
giovane di età.
8.
Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge
20 dicembre 1961, n. 1345, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"I
bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di
personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove
d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a
personale dotato di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali".
9.
All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà é resa
ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione é autenticata, con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10.
Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il
divieto di cui al comma 5.
11.
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi non é soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é
inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà é consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
(Il
comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi non é soggetta ad autenticazione anche nei
casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.)
Art.
4. - Giuramento del sindaco e del presidente
della provincia. Distintivo del sindaco
1.
Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.
142, é sostituito dal seguente:
"6.
Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti
al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana".
2.
Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.
142, é sostituito dal seguente:
"7.
Distintivo del sindaco é la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a
tracolla della spalla destra".
Art.
5. - Disposizioni in materia di funzionamento
e di competenza dei consigli comunali, provinciali e
regionali
1.
Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 e successive modificazioni, é sostituito dal
seguente:
"2-bis.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio,
entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma
1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2.
Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n.
142, il numero 2) della lettera b) é sostituito dal
seguente:
"2)
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purché contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il
presidente della provincia;".
3.
Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) é aggiunto il
seguente:
"2-bis)
riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di
surroga alla metà dei componenti del consiglio".
4.
All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, é
aggiunto in fine, il seguente comma:
"2-bis.
É, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5.
Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani
territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le
seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di
recupero,".
6.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8
giugno 1990, n. 142, é abrogata.
7.
Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
"qualora
tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i
seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli
attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il
55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione cosi' integrata con arrotondamento all'unità
inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale
arrotondamento é da riferirsi ai decimali da rapportarsi
alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che
devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per
cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione
così integrata.
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