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Legge
15 maggio 1997, n. 127
Art.
10.
- Disposizioni in materia di giudizio di conto
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, é aggiunto il seguente:
"2-bis.
Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte
dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di
cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2.
Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b)
al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da:
"il quale lo deposita" fino alla fine del comma.
Art.
11. - Soppressione della commissione di
cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del consiglio
superiore dei lavori pubblici
1.
Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta
é soppressa.
2.
All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101,
convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n.
216, dopo il comma 5-bis, é aggiunto il seguente:
5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo
dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente
l'atto amministrativo da emanare.
Art.
12. - Disposizioni in materia di
alienazione degli immobili di proprietà pubblica
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, é inserito il seguente:
"2-bis.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non
abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli
immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai
sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si
applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2.
I comuni e le province possono procedere alle alienazioni
del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle
norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, ed al regolamento approvato con
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità
generale degli enti locali, fermi restando i principi
generali dell'ordinamento giuridico - contabile.
A
tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con [8m _[10m regolamento
dell'ente interessato.
3.
(Abrogato).
4.
(Abrogato).
5.
Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di
edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e
artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine é sospeso, fino a trenta giorni,
per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone
comunicazione al richiedente.
6.
Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a
provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le
richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono
accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del
ritardo é promosso il procedimento disciplinare mediante
contestazione di addebiti, in applicazione delle
disposizioni vigenti.
6-bis.
I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono prorogati di sei mesi.
Art.
13. - Abrogazione delle disposizioni che
prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e
ad acquistare beni stabili
1.
L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896,
n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo
600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del
codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione
di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per
l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e
di ogni altro ente non riconosciuto.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a
quella di entrata in vigore della presente legge.
Art.
14. - Disposizioni in materia di
pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali
1.
All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il terzo comma é sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalla vigente legislazione di
tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo
comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b)
il quinto comma é abrogato.
2.
All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 é
sostituito dal seguente:
"3.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta
per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e
dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il comma 5
é abrogato.
Art.
15. - Disposizioni in materia di
pagamento all'estero delle tasse di
concessione governativa e dell'imposta di bollo
1.
Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi
dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2
maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la denominazione della Sezione III é sostituita dalla
seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione
governativa e imposta di bollo";
b)
l'articolo 25 é sostituito dal seguente:
"Art.25
- Passaporto. La tassa da applicarsi é uguale a quella
stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di
concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali
a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c)
dopo l'articolo 25 é inserito il seguente:
"Art.25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da
applicarsi é uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale".
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
adotta misure per la semplificazione delle modalità dei
versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle
regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici
economici da parte dei cittadini italiani all'estero o
stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per
altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art.
16. - Difensori civici delle
regioni e delle province autonome
1.
A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive
regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi
titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di
ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici
delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione
di cittadini singoli o associati, esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei
confronti delle amministrazioni periferiche dello stato,
limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori
della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia le
medesime funzioni di richiesta, di proposta, di
sollecitazione e di informazione che i rispettivi
ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle
strutture regionali e provinciali.
2.
I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai
sensi del comma 1.
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