Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge 15 maggio 1997, n. 127 > Dall' art. 10 all'art. 16

 

Legge 15 maggio 1997, n. 127

  

 

Art. 10. - Disposizioni in materia di giudizio di conto

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, é aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

 

2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.

 

 

Art. 11. - Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici

 

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta é soppressa.

 

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, é aggiunto il seguente:

5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

 

 

Art. 12. - Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, é inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".

 

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile.

A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con [8m _[10m regolamento dell'ente interessato.

 

3. (Abrogato).

 

4. (Abrogato).

 

5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine é sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

 

6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo é promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

 

6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi.

   

 

Art. 13. - Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili

 

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

  

Art. 14. - Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali

 

1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma é sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";

b) il quinto comma é abrogato.

 

2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 é sostituito dal seguente:

"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il comma 5 é abrogato.

 

  

 Art. 15. - Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo

 

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione della Sezione III é sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";

b) l'articolo 25 é sostituito dal seguente:

"Art.25 - Passaporto. La tassa da applicarsi é uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";

c) dopo l'articolo 25 é inserito il seguente: "Art.25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi é uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".

 

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

 

 

 

Art. 16. - Difensori civici delle regioni e delle province autonome

 

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

 

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

 

 

 

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