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Legge
15 maggio 1997, n. 127
Art.
17.
- Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo
1.
Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre
1993, n. 537, é sostituito dal seguente:
"2-bis.
Nella prima riunione della conferenza di servizi le
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine
entro cui é possibile pervenire ad una decisione. In caso
di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, é inserito il seguente:
"3-bis.
Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche
nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente può assumere la determinazione
di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove
l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una
amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione
é data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i
sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei
consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della
determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza
di sospensione, la determinazione é esecutiva. In caso di
sospensione la conferenza può , entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle
osservazioni del Presidente del consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente tale termine, la conferenza é
sciolta."
3.
Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, é sostituito dal seguente:
"4.
Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere,
purché non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4.
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, é aggiunto il seguente:
"Art.4-bis.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attività o risultati. In tal caso, la conferenza é indetta
dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una
delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a
concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
5.
Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é
inserito il seguente:
"Art.14-bis.
1.
Il ricorso alla conferenza di servizi é obbligatorio nei
casi in cui l'attività di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche
o programmi operativi di importo iniziale complessivo
superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si
tratti di opere di interesse statale o che interessino più
regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla
disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2.
Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione
si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed
anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato
e la regione o le regioni territorialmente interessate, si
esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati
dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la
maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e
comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per
i rappresentanti delle province".
6.
Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241,
introdotto dal comma 5 del presente articolo, é inserito il
seguente:
"Art.14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, può essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del
predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito
positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta
giorni dalla convocazione.
2.
La conferenza di cui al comma 1 é indetta, per le opere di
interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche
competente per territorio. Allo stesso organo compete
l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il
caso di opere che interessano il territorio di più regioni
per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi
del Ministero dei lavori pubblici".
7.
Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dal comma 6 del presente articolo, é inserito il
seguente:
"Art.14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le
disposizioni di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma 4, 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale
può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2.
Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale,
il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, é pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta valutazione di
impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8.
All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il
comma 5, é inserito il seguente:
"5-bis.
Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese
nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si
procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9.
Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo le parole: "consenso unanime delle "
sono sostituite dalle "consenso unanime del presidente
della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e
delle altre".
10.
Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli
accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'articolo 1 del decreto - legge 8 febbraio l995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli
interventi previsti nei programmi e nei piani approvati
dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di
cui alla normativa comunitaria.
11.
Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12.
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.
146, é sostituito dal seguente:
"5.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione
finanziaria é soggetto al controllo della Corte dei conti.
Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono approvate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione".
13.
Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Alle
dipendenze della Commissione é posto, altresì, un
contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità,
di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta
della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I
dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
a carico di queste ultime".
14.
Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza
sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15.
All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" é sostituita dalla seguente:
"sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
16.
All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" é
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole:
"ed il consiglio di amministrazione" sono
soppresse.
17.
All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, é
aggiunto il seguente comma:
"In
attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può
essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18.
Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente
poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può
essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
I
dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri enti.
19.
Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione é istituito un Centro tecnico, operante con
autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e
il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
Con
regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di
personale assunto con contratto di diritto privato, anche a
tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità.
In
sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità
inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete
unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i
procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di
funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già
destinate al finanziamento del progetto intersettoriale
"Rete unitaria della pubblica amministrazione" di
cui all'articolo 2 del decreto - legge 3giugno 1996, n. 307,
convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare
con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei
compiti ad esso attribuiti.
20.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e
aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle
apparecchiature di natura informatica, anche destinati al
funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni
dall'acquisto.
Trascorso
tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato,
anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di
utilizzazione.
21.
I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora
siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano
destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento
previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827.
In
caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i
beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà,
a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che
ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale.
22.
Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio
1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello
dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche.
Per
il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23.
All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di
indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e
previdenza, il primo periodo é sostituito dai seguenti:
"Il
consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e
individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio
presidente; nell'ambito della programmazione generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce,
in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione
interna, nonché le modalità e le strutture con cui
esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attività dell'ente; approva
in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali
dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta
giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione;
in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza".
24.
I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sarà reso.
2.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, é in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in
caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
25.
Il parere del Consiglio di Stato é richiesto in via
obbligatoria:
a)
per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei
singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi
unici;
b)
per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
c)
sugli schemi generali di contratti - tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o più ministri.
26.
É abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda
il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta
fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della
legge 23 agosto1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il
parere del Consiglio di Stato é reso nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per
esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28.
É istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato
per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il
parere del Consiglio di Stato é prescritto per legge o é
comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina
altresì', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.
Il
parere del Consiglio di Stato é sempre reso in adunanza
generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti
devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di
Stato a causa della loro particolare importanza.
29.
All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis.
Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o
altro atto normativo, i cui articoli risultino di
particolare complessità in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in
modo caratteristico, che indichino in modo sommario il
contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo
viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla
pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque,
non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
30.
I disegni di legge di conversione dei decreti - legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi
integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31.
Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli
articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32.
I1 controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita
esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei
consigli regionali, nonché sugli atti costituenti
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
33.
Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli
enti locali , ivi compresi gli atti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di
competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della
gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34.
Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni che le giunte intendono di propria
iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35.
Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali
di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali
possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi
valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di
particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa.
La
regione disciplina con propria normativa le modalità
organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
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