105.
La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al
comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106.
Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono
determinate con decreti del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e
passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104,
lettera a), é comunque attribuito ai professori ordinari e
associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107.
I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di
prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108.
In sede di prima applicazione della presente legge, gli
schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al
Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del
CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto concernente le modalità di elezione.
109.
Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei
principi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle
università, per quanto riguarda il personale tecnico e
amministrativo, secondo i propri ordinamenti.
I
relativi atti regolamentari devono rispettare quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti
al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110.
Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto
tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni
pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni
pubbliche, é a tempo determinato di durata non superiore a
cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in
quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione
di cui al comma 1 di detto articolo é presentata al rettore
e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al
senato accademico.
In
prima applicazione il contratto di lavoro é stipulato con
il direttore amministrativo in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge per la durata determinata
dagli organi competenti dell'ateneo.
111.
Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono
integrate, in sede degli accordi di comparto previsti
dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con le modalità di cui
all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e
successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalità prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a
fini speciali, dai diplomi di laurea dai
dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di
specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma
95, lettera a)
112.
Fino al riordino della disciplina relativa allo stato
giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di
eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga
posizione in università straniere o che siano insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
L'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, é abrogato dalla data di emanazione del
predetto decreto.
113.
Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle
modalità di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite
nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.
114.
Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce,
nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
titolo valutabile ai fini del compimento del relativo
periodo di pratica.
Con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini
professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed
organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al
comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli
insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai
ed avvocati.
115.
Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, é delegato ad emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli
attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF),
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di
diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà
o dipartimenti, indicando i settori scientifico-
disciplinari caratterizzanti;
b)
determinazione delle procedure per l'individuazione sul
territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà
di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di programmazione universitaria;
c)
possibilità di attivare le facoltà anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d)
trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto
universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e
con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e
nelle qualifiche universitarie;
e)
mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni
didattiche e del trattamento economico complessivo in
godimento per i docenti non universitari in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF
di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto
attività di insegnamento in posizione di comando, distacco
o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche
ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f)
mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra
sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera
c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo
in godimento per il personale tecnico- amministrativo in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
g)
valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo
ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui
al presente comma;
h)
previsione della possibilità, per le facoltà universitarie
di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per
l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi
di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di
strutture e attrezzature.
116.
All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a
quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
117.
Fino al riordino degli Istituti superiori per le industrie
artistiche dei Conservatori di musica, degli Istituti
musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione
fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le
classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno
accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione
delle corrispondenti attività didattiche, le università
potranno stipulare apposite convenzioni con le predette
istituzioni e, per quanto riguarda in particolare
l'educazione musicale, con le scuole di didattica della
musica.
118.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n.
188, é sostituito dal seguente:
"2.
I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i
concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post laurea e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1".
119.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da
95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3,
4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione
del comma 9, l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n.
341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I
regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a), b)
e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
120.
In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e
integrazioni, é consentita l'istituzione di una università
non statale nel territorio rispettivamente della provincia
autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle
d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati.
L'autorizzazione,
per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio
universitari aventi valore legale, é concessa con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.
Tali
decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere
attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al
cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il
rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta.
I
contributi dello Stato in relazione alle strutture
didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con
la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma
della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento
di bilancio previsto per le università non statali, nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le
funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al
presente comma, in particolare quelle concernenti gli
statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.
121.
Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, é attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al
comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari.
A
seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia
eserciterà le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di
cui al presente comma si procederà, successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122.
L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al
comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione
scientifica con le università e con i centri di ricerca
degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri
dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca
scientifica che dell'insegnamento.
I
relativi accordi di collaborazione possono prevedere
l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso
entrambe le università, sia presso una di esse, nonché
programmi di ricerca congiunti. Le medesime università
riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le
università e istituzioni universitarie estere, nonché i
titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123.
Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora
abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di
diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove
il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto
con la legge, con obblighi internazionali dello Stato
italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al
comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124.
Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul
territorio della provincia autonoma di Bolzano le
disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai
titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione
europea la cui equipollenza é direttamente riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in
vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro
dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non
siano attivate le corrispondenti facoltà.
Nel
caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per
l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 é
subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al
presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento
ai medesimi titoli e gradi.
125.
I competenti organi dell'università degli studi di Trento
possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di
associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di
studiosi che rivestano presso università straniere
qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'università di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica.
La
facoltà di nomina di cui al presente comma si applica
anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e
del settanta per cento, all'università istituita nel
territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e
all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano;
tali misure possono essere ulteriormente derogate previa
intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
126.
L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al
comma 120 possono istituire la facolta' di scienza della
formazione. L'attivazione del corso di laurea (( in scienze
della formazione primaria )) e' subordinata all'avvenuta
soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e
quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli
istituti magistrali.
127.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione
degli accordi di collaborazione internazionale
dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo
di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione
europea, il medesimo titolo é rilasciato dalla università
di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui
é sede amministrativa.
In
tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, é sostituita da
una commissione nominata dal rettore, composta da cinque
esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e
un professore associato. Almeno due componenti della
commissione non devono appartenere alla predetta università.
128.
La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi
provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di
contributi a favore dell'università degli studi di Trento
per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione
di specifici programmi e progetti formativi.
129.
Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto
1982, n. 590, la parola: "contestualmente" é
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130.
L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, é sostituito dai seguenti: "Il
collegio dei revisori é composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle
due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e
individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili. Il mandato dei membri del collegio non é
rinnovabile".
131.
Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa
stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della
gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai
comuni.
132.
I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di
gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di
concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori
possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al
recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,
ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133.
Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
A
tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità
di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri, previo parere della
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le
procedure per la autorizzazione alla installazione ed
esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni
delle disposizioni in tema di limitazione del traffico
veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con
lo stesso regolamento sono individuate le finalità
perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei
dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere
ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.
134.
Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
la parola: "portano" é sostituita dalle seguenti:
"possono,
previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale,
portare".
135.
Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il
Ministero della difesa provvede il rappresentante del
Governo competente per territorio.
136.
In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento
degli enti locali e degli istituti di partecipazione
popolare, é consentito il contemporaneo svolgimento delle
consultazioni referendarie comunali con i referendum
abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera
del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si
applicano le norme relative alle consultazioni referendarie
nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche
in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo
stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione
delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero
dei referendum di competenza di ciascun ente.
137.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.