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Legge
15 maggio 1997, n. 127
Art.
17.
- Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo
36.
Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni
adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
37.
La commissione statale di controllo ed il comitato regionale
di controllo non possono riesaminare il provvedimento
sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede
giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38.
Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono
sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità
denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o
un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse
riguardino:
a)
appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b)
assunzioni del personale, piante organiche e relative
variazioni.
39.
Nei casi previsti dal comma 38, il controllo é esercitato,
dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici
comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che
la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione
all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita
ad eliminare i vizi riscontrati.
In
tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera,
essa acquista efficacia se viene confermata con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio. Fino all'istituzione del
difensore civico, il controllo é esercitato, con gli
effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40.
La deliberazione soggetta al controllo preventivo di
legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta
giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque
avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno
successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo
non abbia adottato un provvedimento motivato di
annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta
giorni all'ente interessato. Le
deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del
termine se il comitato regionale di controllo dà
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
41.
Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme
statutarie specificamente indicate nel provvedimento di
annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e
la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione
dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame
del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo di legittimità comprende la coerenza interna
degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi
allegati alle stesse.
42.
Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre
l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o
richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in
forma scritta. In tal caso il termine
per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o
elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43.
Il comitato può indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto
della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
44.
Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine di cui al comma 43, o di annullamento della
deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da
parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina
di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
45.
Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a
provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di
compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale,
ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
46.
Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47.
All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto
sanità", sono inserite le seguenti: "di personale
delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni";
b)
il secondo periodo del comma 10 é sostituitò dal seguente:
"Il divieto non si applica alle regioni, alle province
autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni".
48.
All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, l'ultimo periodo é sostituito dal seguente:
"Le
stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di
aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte
delle province e dei comuni in sede di costituzione o
trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili
ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di
società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la
costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di
enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne
le partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni."
49.
Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre
1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al
comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti
stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
50.
I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il
numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e
possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche
non scolastici.
51.
I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per
atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge
8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non
superiore a due anni dalla trasformazione. Il
capitale iniziale di tali società é determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale
residuo del patrimonio netto conferito é imputato a riserve
e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti
i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52.
La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle società
previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle
disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile.
53.
Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle società, gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo
comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di
tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i
valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le
valutazioni contenute nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione
della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono
stati determinati in via definitiva le azioni dalle società
sono inalienabili.
54.
Le società di cui al comma 51 possono essere costituite
anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55.
Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56.
Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali
e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51
sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette,
statali e regionali.
57.
La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere
la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a
società di nuova costituzione di un ramo aziendale di
questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del
presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
58.
All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
la lettera e) é sostituita dalla seguente:
"e)
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata
a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati".
"58-bis.
All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le
medesime aziende speciali hanno posto in essere
anteriormente alla data di attuazione del registro delle
imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580".
59.
Le città metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono
costituire società per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. A tal
fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che
gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica.
Le
società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite
ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
Le
aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le
aree di proprietà degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla società a
titolo di concessione. I rapporti tra
gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti
delle parti.
60.
Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto - legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, é abrogato.
61.
L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, é
abrogato.
62.
Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, é aggiunto il seguente:
"4-bis.
Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche
con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere
rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la
rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63.
Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino
alla completa esenzione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e
gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64.
Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano
dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono, con proprio regolamento, non
applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto - legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65.
Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza
Stato - Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi
e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle
finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo
gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne
facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in
catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci
anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni
inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di
cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo
3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66.I
beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere
alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67.
Il comune e la provincia hanno un segretario titolare
dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita
Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e
iscritto all'albo di cui al comma 75.
68.
Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il
sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano
della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo
6, comma 10, della presente legge, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro
distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed
il direttore generale. Il segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli
effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge
n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale.
Il
segretario inoltre:
a)
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b)
può rogare tutti i contratti nei quali l'ente é parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
c)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente
della provincia.
69.
Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della -
pag. 13 - legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma
4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza impedimento.
70.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo
di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la
nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del
sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato.
Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni,
dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla
nomina del nuovo segretario. La nomina é disposta non prima
di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data
di insediamento del sindaco o del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario é confermato.
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