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Legge
15 maggio 1997, n. 127
Art.
17.
- Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo
71.
Il segretario può essere revocato con provvedimento
motivato del sindaco o del presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio.
72.
Il segretario comunale o provinciale non confermato,
revocato o comunque privo di incarico é collocato in
posizione di disponibilità per la durata massima di quattro
anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto
all'albo ed é posto a disposizione dell'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia
stessa o per l'attività di consulenza, nonché per
incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni
che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di
disponibilità al segretario compete il trattamento
economico in godimento in relazione agli incarichi
conferiti. Nel caso di collocamento in
disponibilità per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e
ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi
percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei
predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso
servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario
viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre
pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della
posizione giuridica ed economica.
73.
Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo
finanziario di mobilità a carico degli enti locali e
percentualmente determinato sul trattamento economico del
segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione
dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da
attribuire all'Agenzia.
74.
I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali
é disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
75.
L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al
quale si accede per concorso, é articolato in sezioni
regionali.
76.
É istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali avente personalità
giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti
legislativi in materia di riordino, accorpamento e
soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15
marzo 1997, n. 59.
L'Agenzia
é gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto
da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di
provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e
provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due
esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie
locali.
Il
consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse
modalità sono costituiti i consigli di amministrazione
delle sezioni regionali.
77.
Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può
essere superiore al numero dei comuni e delle province
ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una
percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di
garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei
sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà
dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
all'Agenzia regionale.
L'iscrizione
all'albo é subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al
comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso
nazionale a cui possono partecipare i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche, economia commercio.
78.
Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro competente sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti
locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce
professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo
provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare e le modalità
di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi
di segreteria.
Le
abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento
hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento
dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel
limite massimo costituito dal personale del Servizio
segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile
dell'interno;
b)
reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante
utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo
prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo;
c)
previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79;
d)
disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto
della gestione finanziaria al controllo della Corte dei
conti;
e)
utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati
a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia
e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica
rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri
retributivi a loro carico.
78-bis.
L'agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di
amministrazione, pu adeguare la dotazione organica stabilita
ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di
funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità
di bilancio.
79.
L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per
la formazione e la specializzazione dei segretari comunali
provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno.
Con
regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri
per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività
formativa anche in sede decentrata con istituti, enti,
società di formazione e ricerca.
79-bis.
Le somme dovute alla scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai
sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti
pubblici o privati, nonché le somme derivanti
dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla
scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello
stato per essere riassegnate, con decreti del ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'unità previsionale di base dello stato di previsione
del ministero dell'interno relativa alle spese per il
funzionamento della scuola.
Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
delle amministrazioni centrali.
80.
Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola
superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui
al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni.
81.
In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
é istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo
provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i
segretari comunali e provinciali.
Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo
6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del
presente articolo.
A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il
sindaco e il presidente della provincia possono nominare il
segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
In
sede di prima attuazione della presente legge e fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per
almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei
segretari comunali di qualifica iniziale.
82.
Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire
una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti
necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni
giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le
norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni
che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta.
Entro
trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al
comma 78, é consentito ai segretari in servizio di ruolo di
chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla
sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e
trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con
preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento
qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
Le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed
all'articolo 15 del decreto - legge 24 novembre 1990, n.
344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, sono abrogate.
83.
Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale é disposta in
favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di
espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano
richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le
relative funzioni.
84.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi
da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione.
Nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, fino
all'emanazione di apposita legge, rimane ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n.
118.
85.
All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono soppresse le parole: "nonché del segretario
comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità".
86.
L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8
giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87.
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali
delle autonomie locali, é disciplinata la procedura per
consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro
consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi
nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in
forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o
informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88.
Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali
potranno altresì stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità
e dovuti all'ente interessato.
89.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o
limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore
delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta
moneta.
90.
All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo il primo periodo, é inserito il seguente:
"Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b)
al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprietà
non condominiale".
91.
I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine,
di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai
documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine il comitato regionale di controllo
nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
92.
Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo
7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la
legge 7 agosto 1990, n. 241.
93.
Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste
dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina
delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle
leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20
luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto
1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione
approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i criteri e le modalità
previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
94.
Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei
procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico
di persone fisiche, associazioni, imprese, società e
consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della
lotta alla criminalità organizzata.
95.
L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai
criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo
concerto é previsto alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119
del presente articolo. I decreti di cui al presente comma
determinano altresì:
a)
con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati
per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto
previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo già
svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilità a livello internazionale, nonché la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
università, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b)
modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici;
c)
modalità di attivazione da parte di università italiane,
in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo
II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96.Con
decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la
revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, é altresì
rideterminata la disciplina concernente:
a)
il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre
1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la
valutazione dei relativi titoli;
b)
il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c)
il differimento dei termini per la convalida dei titoli di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei
diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d)
il riordino delle università per stranieri, prevedendo
anche casi specifici in base ai quali é consentito
l'accesso a studenti italiani;
e)
i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, prevedendo apposite disposizioni in materia di
requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di
rinnovabilità dei contratti.
97.
Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4,
comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati.
98.
I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per
la formazione degli insegnanti delle scuole della regione
Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di
adeguarla alle particolari situazioni linguistiche.
Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta Friuli - Venezia
Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con università
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena.
Tali
convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio
universitari da parte delle università nonché le modalità
di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
99.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del
Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di
affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al
successivo aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della
titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti
concorsuali.
100.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sullo stato degli ordinamenti didattici
universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e
produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi
culturali e professionali.
101.
In ogni università o istituto di istruzione universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma
95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge fatta salva
la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e
per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere
del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai
predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi
universitari, per i quali non sussistano ordinamenti
didattici alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema
universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di
cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I
regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e
i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma
restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i
corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo
riconoscimento, da parte delle strutture didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102.
il Consiglio universitario nazionale (CUN) é organo
elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome
universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a)
sulla programmazione universitaria;
b)
sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio
del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c)
sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché
sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d)
sui settori scientifico - disciplinari;
e)
sul reclutamento dei professori e dei ricercatori
dell'università.
103.
Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
può sentire il CUN su altre materie di interesse generale
per l'università.
104.
Il CUN é composto da:
a)
tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi
aree omogenee di settori scientifico - disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b)
otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti,
di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c)
quattro membri eletti in rappresentanza del personale
tecnico e amministrativo delle università; d) tre membri
eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane (CRUI).
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