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Legge
15 maggio 1997, n. 127
Art.
6.
- Disposizioni in materia di personale
1.
Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, é sostituito dal seguente:
"1.
I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e
secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si
esercita tenendo conto della contrattazione collettiva
nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie
non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, si applica anche ai
regolamenti di cui al presente comma".
2.
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, é sostituito dal seguente:
"Sono
ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente:
a)
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)
la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)
la stipulazione dei contratti;
d)
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
e)
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
f-bis)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,
nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
g)
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)
gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del
comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter.
In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni
di cui al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e servizi
possono essere assegnate indennità di funzione localmente
determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di
bilancio dei comuni medesimi.
3-quater.
Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di
funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei
servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che
svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in
attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere
assegnate indennità di funzione in deroga alle normative
vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli
altri enti convenzionati nei termini previsti dalla
convenzione".
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, é aggiunto il seguente:
"5-bis.Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui é prevista la dirigenza, stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire.
Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica
della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unità. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in
assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire.
Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente,
o ad una unità negli enti con una dotazione organica
inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
Il
contratto a tempo determinato é risolto di diritto nel caso
in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.".
5.
Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione é risolto di diritto con effetto dalla data
di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora
lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato o alla data di disponibilità del posto in
organico.
6.
Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in
servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente
previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali
con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle
dimissioni e la data della riammissione in servizio, i
dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto
di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve
essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7.
Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, é sostituito dal seguente:
"6.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, con provvedimento motivato e con le modalità
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia
e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli
altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti
collettivi di lavoro.
L'attribuzione
degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi".
8.
Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può
inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti
con contratto a tempo determinato , i quali, se dipendenti
da una pubblica amministrazione, sono collocati in
aspettativa senza assegni. Al personale assunto con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali. Con provvedimento motivato
della giunta, al personale di cui al precedente periodo il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi può essere sostituito da un unico emolumento
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale.
9.
All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis.Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei
principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter.
Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali
in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può
prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e
trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I
rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità,
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10.
Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, é
inserito il seguente:
"Art.51-bis.
- (Direttore generale).
1.
Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete
in particolare al direttore generale la predisposizione del
piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto
legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore
generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del
segretario del comune e della provincia.
2.
Il direttore generale é revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
può eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti é
consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il
direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della
provincia al segretario".
11.
All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma
5 é sostituito dal seguente:
"5.
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria".
12.
Gli enti locali, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a
particolari profili o figure professionali caratterizzati da
una professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente. La stessa disposizione si applica altresì alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
13.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, é sostituito dai seguenti:
"1.
L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un
lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il
personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i
piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il
responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis.
Il fondo di cui al comma 1 é ripartito per ogni singola
opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione , nel quale vengono indicati i criteri di
ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani,
nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del
collaudo in corso d'opera.
14.
Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, é sostituito dal seguente:
"11.
In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali
con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino
nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di
lavoro costituisce presupposto indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia
adottata é approvata con deliberazione della giunta che ne
attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì,
tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza".
15.
L'articolo 16-bis del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, é sostituito dal seguente:
"Art.16-bis.
- (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli
enti locali).
1.
Le procedure di mobilità del personale degli enti locali
dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede
di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate
prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione
di appartenenza dell'ente interessato.
2.
Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del
personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione
nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il
dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui
intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del
personale da trasferire mediante la procedura di mobilità
d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione".
16.
Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti
locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17.
Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad
annullare i provvedimenti di inquadramento del personale
adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e
successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi
vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino
alla data di copertura dei posti resisi disponibili per
effetto del presente comma, il personale destinatario dei
provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a
svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo
trattamento economico.
Alla
copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per
titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a
partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica
immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque
anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché
i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del
titolo di studio immediatamente inferiore a quello
prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18.
All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre
1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data
del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro
il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti:
"indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole:
"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 1997";
b)
al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c)
al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19.
In caso di sospensione cautelare nei confronti di un
impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento
penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una
assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si
applica per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20.
Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono
aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data
del 31 agosto 1993".
21.
Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente
comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art.
7. - Modifiche alla legge 15 marzo
1997, n. 59
1.
Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1998";
b)
all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le
parole: "e amministrazione";
c)
all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d)
all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio
1998";
e)
all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle
con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti
principi e criteri direttivi per"; la parola:
"emanati" é sostituita dalle seguenti: "da
emanarsi";
f)
all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
1998";
g)
all'articolo 11, comma 7, é aggiunto il seguente periodo:
"Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i
quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";
h)
all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le
parole: "dell'articolo 38";
i)
all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole:
"ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l)
all'articolo 12, comma 1, la lettera t) é sostituita dalla
seguente: "t) prevedere che i processi di riordinamento
e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m)
la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 é ricollocata
come lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n)
all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di
conseguenza";
o)
all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province
autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle
province autonome e ai comuni";
p)
all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la
provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o
i comuni";
q)
all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno
o più comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle
seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati, i
quali possono altresì";
r)
all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i
comuni territorialmente interessati";
s)
alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte
le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art.
8. - Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva
1.
All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
al
primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere
delle province e dei comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni
e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri
enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa
dei comuni e delle province é espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e
dall'Unione delle province d'Italia".
2.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, é sostituito
dal seguente:
"Per
quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il
personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti
locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle
province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3.
Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, é sostituito dal
seguente:
"2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di
interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa
con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce
all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri
generali della distribuzione delle risorse al personale ed
ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli
indirizzi impartiti".
4.
In attesa della riforma della procedura della contrattazione
collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge
17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31
marzo 1998.
Art.
9. - Disposizioni in materia di
equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo é delegato ad emanare
norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di
cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, relative alle conseguenze della
dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79
del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di
verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a)
sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di
bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b)
le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione
ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il
dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od
omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
c)
procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il
pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d)
disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di
idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei
provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno
dei debiti fuori bilancio.
2.
Sullo schema di decreto legislativo é acquisito, entro
trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, nonché della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In
mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo
procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si
applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi
del medesimo comma 1.
3-bis.
All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata
dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997,
n. 342, il secondo periodo é sostituito dal seguente:
"nei pareri é espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche
tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle
variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione
dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile.
4.
L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, é sostituito dal seguente:
"Art
108. - (Adeguamento dei regolamenti).
1.
I regolamenti di contabilità di comuni e province sono
approvati nel rispetto delle sotto elencate norme del
presente decreto, da considerarsi come principi generali con
valore di limite inderogabile:
a)
articoli da 1 a 18;
b)
articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c)
articoli da 31 a 34;
d)
articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e)
articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f)
articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g)
articoli da 67 a 99;
h)
articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116.
2.
Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano
qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una
differente disciplina".
5.
Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli
di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui
all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province é facoltativa.
6.
Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente
l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al
concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo
27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, sono soppresse le
parole:"all'articolo 53, comma 1, ed".
7.
In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, é fissato al 31 ottobre 1997.
7-bis.
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere
adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dello stesso.
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