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Legge
17 luglio 1890, n. 6972
CAPO
I - DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Art. 1.
Sono
istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla
presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che
abbia in tutto od in parte per fine:
a)
di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità
quanto di malattia
b)
di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a
qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro
modo il miglioramento morale ed economico.
La
presente legge non innova le disposizioni delle leggi che
regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di
previdenza, di cooperazione e di credito.
Con
decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di
concerto con quello dell'istruzione possono essere
dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del
Ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei
ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o
dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli
statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole
sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati (1)
(2).
Art.
2.
Non
sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza
soggette alla presente legge:
a)
i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee,
mantenuti col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
b)
le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie
determinate, non soggette a devoluzione a favore della
beneficenza pubblica;
c)
le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal
codice di commercio (3).
I
comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono
promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva
autorizzazione del sottoprefetto (4) e sono
sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima allo scopo
di impedire abusi della pubblica fiducia (5).
Il
sottoprefetto (4) ha facoltà di decretare la
chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza,
aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di
abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in
rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o
della beneficenza (5).
Sono
salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di
pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie (5).
Art.
3.
In
ogni Comune è istituita una Congregazione di carità (6)
con le attribuzioni, che le sono assegnate dalla presente
legge. Alla
Congregazione di carità (6) saranno devoluti i beni
destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile (7).
CAPO
II - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
4.
Le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono
amministrate dalla Congregazione di carità (6)
o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre
amministrazioni speciali istituite dalle tavole di
fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.
Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per
fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e
dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante
dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro
dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione (8).
Art.
5. - 6.
Omissis
(9).
Art.
7.
Spetta
alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei
poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale,
così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi
all'autorità giudiziaria.
Art.
8.
La
Congregazione di carità (6) promuove i provvedimenti
amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli
orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti
poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di
urgenza.
Art.
9.
La
nomina e la rinnovazione degli amministratori di una
istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non
sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di
carità (6), si fanno a termini delle tavole di
fondazione o dei rispettivi statuti.
Art.
10.
I
membri della Congregazione di carità (6) e gli
amministratori si ogni altra istituzione pubblica, che
debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato,
non possono essere rieletti senza interruzione più d'una
volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla
Congregazione di carità (6), la esplicita
disposizione in contrario degli statuti.
Art.
11.
Nonostante
qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di
fondazione o degli statuti, non possono far parte della
Congregazione di carità (6) o dell'amministrazione
d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:
a)
coloro che non possono essere elettori ai termini della
legge provinciale e comunale, e coloro che non sono
eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a), c), d), e),
f), g), h), della legge stessa;
b)
coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura,
sottoprefettura (10) o d'altra autorità politica,
ovvero della Giunta provinciale amministrativa (11)
nella Provincia; gl'impiegati nei detti uffici, il Sindaco
del Comune e gl'impiegati addetti all'amministrazione
comunale;
c)
coloro che siano stati dalla Giunta provinciale
amministrativa (11) dichiarati inadempienti
all'obbligo della presentazione dei conti della
Congregazione di carità (6) o d'altra istituzione di
assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità
che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e
non abbiano riportato quietanza finale del risultato della
loro gestione;
d)
chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione (6)
o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.
Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente
quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate
domande o eccezioni, principali o adesive, che,
nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o
in parte contrarie all'amministratore;
e)
i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere
dell'istituzione di assistenza e beneficenza.
Gli
ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della
legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni
istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla
Congregazione di carità (6).
Essi
possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di
assistenza che le Congregazioni di carità abbiano
istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi
contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5 (12).
Art.
12.
Omissis (13).
Art.
13.
Incorre
in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo
l'applicazione del codice penale, quando sia in reato:
1)
colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità
stabilito nell'art. 11 e da esso conosciuto, assuma
l'ufficio;
2)
colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo
d'incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto,
compiendo atti che non siano di mera conservazione o di
stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le
consegne.
Ma
se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la
denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza
dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di
mero esame per parte della Congregazione (6),
del collegio o consiglio di amministrazione che doveva
deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione
della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per
provvedimenti d'ufficio, la incompatibilità sia stata dalle
autorità superiori dichiarata esistente.
Art.
14.
Non
possono appartenere contemporaneamente alla stessa
amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli,
le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.
Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni
di carità (6), sono mantenuti i particolari statuti
che dispongono diversamente.
Art.
15.
Chi
fa parte della Congregazione di carità (6) o della
amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza, non può intervenire a discussioni
o deliberazioni, né può prender parte ad atti o
provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od
affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da
lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una
rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con
vincolo di società in nome collettivo o in accomandita
semplice o di associazione in partecipazione.
Non
può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o
per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di
locazione, di esazione e di appalto con la congregazione (6)
o con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni,
ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con
deliberazione motivata della Giunta provinciale
amministrativa (11) sia stato ammesso a concorrervi.
Art.
16.
La
disposizione del capoverso dell'articolo precedente si
applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di
Prefettura, di sottoprefettura (10) o di altra
autorità politica, ovvero della Giunta provinciale
amministrativa (11), ed al Sindaco del Comune.
Art.
17.
I
contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità
pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire nella decadenza
dell'ufficio di componente la Congregazione di carità (6)
o di amministratore di altra istituzione di assistenza e
beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve
le maggiori pene quando siavi reato.
L'amministrazione
ha diritto alla risoluzione del contratto.
Ove
essa non faccia valere o non deduca la nullità può farla
valere o dedurla l' autorità politica.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile
1988, n. 396, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1,
nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e
infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la
personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano
tuttora i requisiti di un'istituzione privata.
(3)
Ora Codice civile del 1942.
(4)
Ora prefetto.
(5)
Commi modificati dall'art. 2, R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(6)
Ora Enti comunali di assistenza.
(7)
Ora artt. 630 e 699 C.c. del 1942.
(8)
Comma aggiunto dall'art. 4 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.
(9)
Gli articoli, già sostituiti dall'art. 5 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841 e modificati dalla L. 4 marzo 1928, n. 413,
devono intendersi abrogati per effetto della L. 3 giugno
1937, n. 847.
(10)
Ora prefettura.
(11)
Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
(12)
Comma così modificato dall'art. 3 L. 17 giugno 1926, n.
1187.
(13)
Articolo abrogato dall'art. 5 L. 17 luglio 1919, numero
1176.
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