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Legge
17 luglio 1890, n. 6972
CAPO
III - DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITà
Art.
18.
Le
amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario
di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei
diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.
Art.
19.
Dell'inventario
e delle successive aggiunte e variazioni è data
comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale
amministrativa (11), nel termine e nelle forme
stabilite dal regolamento.
Art.
20.
Le
amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei
limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio
preventivo.
Le
amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono
formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque
variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al
bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve
essere sottoposta all'approvazione tutoria.
In
ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in
tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per
ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale,
a decorrenza dal 1925 (14).
Art.
21.
Le
amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei
termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto
consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una
relazione sul risultato morale della gestione.
I
tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di
un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
Qualora
il conto non sia presentato dentro tale termine il Prefetto
lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali
incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000
da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore
delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed
ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun
istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.
Le
amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza devono discutere il conto nel termine di due
mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la
discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del
conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di
apposito commissario in sostituzione della amministrazione.
Il commissario accerta anche le ragioni della mancata
discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i
provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del
segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione
del conto sia ad essi da imputarsi.
Della
deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul
conto è data notizia al contabile in quanto porti
variazioni a carico o discarico ed agli amministratori che
fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del
messo comunale, contenente l'invito a prendere cognizione
entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme
al conto, alla relativa deliberazione e a tutti gli atti e
documenti che vi si riferiscono.
Contemporaneamente
il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso
per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il
pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del
deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto
giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente
il contabile e gli amministratori, nonché qualunque
cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa,
rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
Trascorso
il termine suindicato, il conto è trasmesso all'ufficio di
Prefettura con i documenti giustificativi dell'entrata e
della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di
prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi,
udite, ove lo richiedano, le parti interessate (15).
La
decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei
modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso
ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque
cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al
Consiglio di Prefettura (15).
Nel
caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi,
il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della
pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura,
ai sensi del comma precedente (15).
Art.
22.
La
riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono
di regola affidati all'esattore comunale.
Solo
in vista di circostanze eccezionali il sottoprefetto può
autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere
speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà
corrispondere di regola un compenso non superiore a quello
che avrebbe percepito l'esattore comunale.
I
tesorieri devono prestare cauzione nei modi stabiliti dal
regolamento.
Le
deliberazioni relative al servizio di riscossione e
tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette
all'approvazione del sottoprefetto (10) (16).
Art.
23.
Le
somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate
ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero
presso altro istituto di credito o risparmio, designato
dalla rappresentanza dell'istituto di assistenza e
beneficenza con l'approvazione della Giunta provinciale
amministrativa (11).
Ai
depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile
il disposto degli artt. 4 e 6 della L. 27 maggio 1875, n.
2779.
Art.
24.
Le
entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza
si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione
delle entrate comunali (17).
Questa
disposizione non si applica alla riscossione, durante la
vita del benefattore, delle oblazioni e sottoscrizioni
volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata
dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni
civili.
Art.
25.
Le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono
ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a
loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del
R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627. è
derogato all'art. 1 dell'allegato D alla L. 19 luglio 1880,
n. 5536 (18).
Con
l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa (11)
può essere aggiunto al difensore ufficioso un altro
difensore.
Il
Prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia
interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e
grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di
impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale
materia (19).
Art.
26.
Le
alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli
appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di
oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e
di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe,
debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta
pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le
opere dello Stato (20).
Il
sottoprefetto (10) può consentire, con provvedimento
motivato, la trattativa a licitazione privata o altre forme
di contrattazione (21).
Art.
27.
I
beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza
devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate
dal regolamento.
Pei
beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della
coltivazione, alle consuetudini locali.
Art.
28.
Le
somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del
debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o
garantiti dallo Stato.
Ove
i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se
e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta
provinciale amministrativa (11).
Le
somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della
Giunta provinciale amministrativa (11), essere
impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei
casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale
impiego.
Art.
29.
Quando
gli amministratori e gli impiegati di una istituzione
pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa
grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano
arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta
provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta
dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa
all'accertamento del danno, indicando quali persone ne
appariscano responsabili e per quale ammontare.
Le
deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non
pregiudicano le ragioni dell'istituzione, né quelle degli
amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere
dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori e
valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in camera di
consiglio, come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie di
garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.
La
domanda per i provvedimenti conservativi e per la
omologazione, agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonché
l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta
dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa,
può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora
l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito
dell'autorità medesima, non vi adempia (22).
Art.
30.
Le
cause di responsabilità dipendenti dalla gestione
amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, sono di competenza dei Tribunali ordinari.
Gli
amministratori che abbiano ordinato spese o contratto
impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato
esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati
nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido.
Gli
amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di
cui al comma precedente:
a)
quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti,
appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative
disposizioni di legge;
b)
quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate
patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a
quest'ultimo;
c)
quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente
figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio,
ancorché le relative proposte siano state deliberate ed
approvate nei modi di legge.
Alla stessa responsabilità soggiace chiunque,
dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale
autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una
istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò
senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale
contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche
funzioni.
Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti
commi, potranno essere iniziate d'ufficio o su richiesta
dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi
cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal
giudizio sul conto (23).
Art.
31.
Le
Congregazioni di carità (6) e le istituzioni
pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed
alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della
beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera
di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta
organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le
attribuzioni.
Fuori
dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le
Congregazioni di carità (6) e le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di
usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e
valersi dell'opera degli impiegati del Comune, ovvero degli
impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
Per
la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque
sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri
medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che
abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico
concorso.
A
parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del
concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso
l'ospedale come assistenti o aiuti o che abbiano conseguito
la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se
abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando.
In
caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali
condizioni tali facoltà possono essere esercitate (24).
Art.
32.
Il
Governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e
beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni
qual volta la composizione dei loro consigli amministrativi
e il loro ordinamento amministrativo ne comportino
l'applicazione: salve le equivalenti o maggiori guarentigie
che i particolari statuti abbiano stabilito:
1)
le deliberazioni delle Congregazioni di carità (6)
delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza debbono essere prese con
l'intervento della metà più uno di coloro che le
compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli
intervenuti;
2)
i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal
segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da
uno fra gli amministratori designati al principio di ogni
anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono
intervenuti. Quando
alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare,
ne sarà fatta menzione;
3)
gli amministratori, che senza giustificato motivo non
intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono
dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi
consigli ed il Prefetto la può promuovere;
4)
i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di
scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del
presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che
sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in
difetto, del membro anziano;
5)
quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza
non si trovino uno o più amministratori stipendiati e
permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di
più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione,
provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani
dalla istituzione dovrà, oltre la firma di chi abbia la
rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo
di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi
parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli
atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli
statuti stessi.
Art.
33.
All'applicazione
delle disposizioni contenute nel precedente articolo il
Governo del Re provvederà:
a)
per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro
statuti;
b)
per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della
presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei
provvedimenti da prendersi al seguito di detta revisione;
c)
per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che
saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per
l'attuazione della presente legge.
Art.
34.
Le
deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di
beneficenza, per le quali è richiesta l'approvazione della
Giunta provinciale amministrativa (11), e
quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli
amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni
dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei
consigli comunali.
Nello stesso termine deve essere rimessa all'autorità
politica del circondario una copia dei verbali contenenti le
deliberazioni menzionate nella prima parte di questo
articolo.
(6)
Ora Enti comunali di assistenza.
(10)
Ora prefettura.
(11)
Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
(14)
Così sostituito dall'art. 6 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.
(15)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno
1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
comma terz'ultimo, limitatamente alla parte in cui dispone
che il conto «è sottoposto al giudizio del Consiglio di
prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite,
ove lo richiedano, le parti interessate.» Con la stessa
sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dei commi penultimo ed ultimo.
(16)
Così sostituito dall'art. 8 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.
(17)
Ora, R.D. 14 aprile 1910, n. 639, T.U. delle norme per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
(18)
Le norme sul gratuito patrocinio sono ora contenute nel R.D.
30 dicembre 1923, n. 3282.
(19)
Comma aggiunto dall'art. 9 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e
modificato poi, dall'art. 14 D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.
(20)
Valori così elevati dall'art. 4 L. 26 aprile 1954, n. 251.
(21)
Articolo così sostituito dall'art. 10 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841.
(22)
Così modificato dall'art. 11 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(23)
Articolo modificato dall'art. 17, R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841 e dall'art. 3, D.L. 20 febbraio 1927, n. 257. La Corte
costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno 1966, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto
del presente articolo.
(24)
Così modificato dall'art. 18 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841
e dall'art. 4 L. 17 giugno 1926, n. 1187.
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