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Legge 17 luglio 1890, n. 6972

  

 

CAPO III - DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITà

 

 

Art. 18. 

 

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi. 

 

Art. 19

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa (11), nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

 

 

Art. 20.

 

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all'approvazione tutoria.

In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrenza dal 1925 (14).

 

 

Art. 21. 

 

Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato dentro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione della amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni a carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prendere cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione e a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso all'ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate (15).

La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura (15).

Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura, ai sensi del comma precedente (15).

 

  

Art. 22.

 

La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali il sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

I tesorieri devono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Le deliberazioni relative al servizio di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del sottoprefetto (10) (16).

 

  

 

Art. 23.

 

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di assistenza e beneficenza con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (11).

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli artt. 4 e 6 della L. 27 maggio 1875, n. 2779.

 

 

Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali (17).

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni e sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

 

 

Art. 25.

 

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627. è derogato all'art. 1 dell'allegato D alla L. 19 luglio 1880, n. 5536 (18).

Con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa (11) può essere aggiunto al difensore ufficioso un altro difensore.

Il Prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia (19).

 

 

 

Art. 26.

 

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato (20).

Il sottoprefetto (10) può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa a licitazione privata o altre forme di contrattazione (21).

 

 

Art. 27.

 

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

 

 

Art. 28.

 

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa (11).

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa (11), essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

 

 

Art. 29.

 

Quando gli amministratori e gli impiegati di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione, agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia (22).

 

 

Art. 30.

 

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono di competenza dei Tribunali ordinari.

Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido.

Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti commi, potranno essere iniziate d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto (23).

 

 

Art. 31.

 

Le Congregazioni di carità (6) e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni di carità (6) e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso.

A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando.

In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possono essere esercitate (24).

 

 

Art. 32.

 

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qual volta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione: salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1) le deliberazioni delle Congregazioni di carità (6) delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2) i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designati al principio di ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3) gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il Prefetto la può promuovere;

4) i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano;

5) quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati e permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

 

 

Art. 33.

 

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito di detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

 

 

Art. 34.

 

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza, per le quali è richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (11), e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve essere rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di questo articolo.

 

 


(6) Ora Enti comunali di assistenza.

(10) Ora prefettura.

(11) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

(14) Così sostituito dall'art. 6 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terz'ultimo, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto «è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.» Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi penultimo ed ultimo.

(16) Così sostituito dall'art. 8 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(17) Ora, R.D. 14 aprile 1910, n. 639, T.U. delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(18) Le norme sul gratuito patrocinio sono ora contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282.

(19) Comma aggiunto dall'art. 9 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e modificato poi, dall'art. 14 D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

(20) Valori così elevati dall'art. 4 L. 26 aprile 1954, n. 251.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 10 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(22) Così modificato dall'art. 11 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(23) Articolo modificato dall'art. 17, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'art. 3, D.L. 20 febbraio 1927, n. 257. La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto del presente articolo.

(24) Così modificato dall'art. 18 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'art. 4 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

 

 

 

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