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Legge 17 luglio 1890, n. 6972

  

 

CAPO IV - DELLA TUTELA

 

 

Art. 35. 

 

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa (11).

 

Art. 36

 

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;

d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente la approvazione;

e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

f) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della Prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni (25).

 

 

Art. 37.

 

Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione. 

 

Art. 38. 

 

Omissis (26).

 

  

Art. 39.

 

La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1) cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione, ed in caso di inadempienza vi provvede direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti, o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 45 della legge;

2) stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o morale;

3) inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto (27).

 

  

 

Art. 40.

 

La Giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese della istituzione di assistenza e beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo.

 

 

Art. 41.

 

Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della Prefettura.

 

 

Art. 42.

 

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente (28).

 

 

 

Art. 43.

 

Omissis (29).

 

 

CAPO V - DELLA VIGILANZA E INGERENZA GOVERNATIVA

 

 

Art. 44.

 

Al Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

In ogni Provincia il Prefetto incarica un consigliere di Prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza (30).

 

 

Art. 45.

 

Qualora la Giunta provinciale amministrativa (11) o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al Prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

 

 

Art. 46.

 

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi dell'istituto di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di Prefettura (31).

 

 

Art. 47.

 

Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità (6), la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale: questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione (6).

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione (6) per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, con l'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

 

 

Art. 48.

 

Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Province o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi più Province o Comuni di diverse Province. Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di Prefettura (11) nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione (32).

  

 

Art. 49.

 

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità (6), sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

 

 

Art. 50.

 

Il sottoprefetto (4), di propria iniziativa, o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o da regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale.

Quando gravi motivi d'interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedono, il sottoprefetto (4) può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46.

Per il rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30 (33).

  

 

Art. 51.

 

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con un'amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto (4). Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (34).

 

 

Art. 52.

 

Il sottoprefetto (4) può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.

L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.

Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazione di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con decreto motivato entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.

Contro il decreto del sottoprefetto, che deve essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto che decide con provvedimento definitivo.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini in cui gli artt. 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato (35).

 

 

Art. 52 -bis.

 

Omissis (36)

 

 

Art. 52 -ter.

 

Al sottoprefetto (4) è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel circondario.

A questo scopo:

a) vigila perché le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla Prestazione degli alimenti;

b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del codice civile (37) diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di carità ed al procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al sottoprefetto (4) al quale devono altresì comunicarsi, da tutti agli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli e fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati necessari provvedimenti perché il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza e perché si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;

d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengono a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il Procuratore del Re dovrà comunicare al sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli artt. 20 n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della L. 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della L. 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia i quali possono costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi (38).

 

 

 Art. 53.

 

Omissis (39).

 


(4) Ora prefetto.

(6) Ora Enti comunali di assistenza.

(11) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

(25) Articolo così modificato dall'art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(26) Unificato all'art. 36 dall'art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(27) Così sostituito dall'art. 20 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(28) Così sostituito dall'art. 21 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(29) Abrogato dall'art. 22 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841.

(30) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

(31) Così modificato dall'art. 23 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Il parere deve ora essere espresso dal Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza.

(32) Così modificato dall'art. 23 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(33) Così modificato dall'art. 24 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Il secondo comma è stato ulteriormente modificato, con l'inserimento della parola «anche», dall'art. 5, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(34) Così modificato dall'art. 25 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(35) Articolo così modificato dall'art. 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(36) L'art. 52 bis, aggiunto dall'art. 27 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, deve intendersi abrogato dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(37) Ora art. 354 C.c. del 1942.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 27, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(39) Articolo abrogato dall'art. 24, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

  

 

 

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