|
Legge
17 luglio 1890, n. 6972
CAPO
IV - DELLA TUTELA
Art.
35.
Le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste
sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa (11).
Art.
36.
Sono
soggetti all'approvazione della Giunta provinciale
amministrativa:
a)
i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori
entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando
per se stesso, oppure cumulato con altri storni
precedentemente effettuati, diminuisca o
aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in
ragione di più di un quarto dello stanziamento originario
di spesa annua;
b)
le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di
immobili per un periodo eccedente i nove anni;
c)
le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di
patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore
superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per
un valore superiore a lire 1000;
d)
le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare
in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di
competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare
in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in
ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei
casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di
chiedere immediatamente la approvazione;
e)
le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante
organiche degli impiegati e salariati;
f)
i regolamenti interni di amministrazione.
Alle
sedute della giunta assiste, con voto consultivo il
ragioniere capo della Prefettura, quando siano trattati
affari attinenti alla finanza delle istituzioni (25).
Art.
37.
Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che
incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte
il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata
applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.
Art.
38.
Omissis
(26).
Art.
39.
La
Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame
dei bilanci preventivi:
1)
cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza riducano al minimo necessario le spese di
amministrazione, ed in caso di inadempienza vi provvede
direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli
statuti, o dei regolamenti, invita le amministrazioni a
farne proposta entro un congruo termine, salvi i
provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 45 della legge;
2)
stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano
destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli
amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un
terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli
poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più
specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti
dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono
materiale o morale;
3)
inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle
leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli
amministratori non vi abbiano provveduto (27).
Art.
40.
La
Giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare
intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può
ordinare a spese della istituzione di assistenza e
beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie
al suo controllo.
Art.
41.
Un
sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale
amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato
nel bollettino della Prefettura.
Art.
42.
Contro
i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le
rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse
possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al
Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente (28).
Art.
43.
Omissis (29).
CAPO
V - DELLA VIGILANZA E INGERENZA GOVERNATIVA
Art.
44.
Al
Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla
pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento
delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei
rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e
cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di
fondazione, degli statuti e dei regolamenti.
In
ogni Provincia il Prefetto incarica un consigliere di
Prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in
materia di pubblica assistenza e beneficenza (30).
Art.
45.
Qualora
la Giunta provinciale amministrativa (11) o le
amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art.
39, spetta al Prefetto di fare al Ministero dell'interno le
proposte che crederà necessarie.
Art.
46.
Salva
la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti
richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi
dell'istituto di assistenza e beneficenza, quando
un'amministrazione, dopo di esservi stata invitata non si
conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti
della istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della
medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto,
previo il parere del Consiglio di Prefettura (31).
Art.
47.
Se
l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità (6),
la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta
municipale: questa può farne delegazione ad uno o più dei
suoi membri.
Entro
due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il
Consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione (6).
Ove
si venga allo scioglimento della nuova congregazione (6)
per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente,
col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, con l'incarico della gestione per non più di
tre mesi.
L'indennità
del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro
chi di ragione.
Art.
48.
Quando
un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
interessi più Province o più Comuni, può, nei casi
contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e
nominato un commissario, che ne assume la gestione
temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione
interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia;
per non più di un anno se interessi più Province o Comuni
di diverse Province. Il
provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo
parere del Consiglio di Prefettura (11) nel primo
caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.
L'indennità
per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo
rivalsa contro chi di ragione (32).
Art.
49.
Trattandosi
dello scioglimento di altra istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di
diritto alla Congregazione di carità (6), sino a che
non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.
Alla
detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.
Art.
50.
Il
sottoprefetto (4), di propria iniziativa, o sulla
domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo
inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la
verifica dello stato di cassa dei tesorieri.
Quando
l'amministrazione di una istituzione, malgrado le
ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto
reso obbligatorio da leggi o da regolamenti o non spedisca i
mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per
mezzo di un delegato speciale.
Quando
gravi motivi d'interesse dell'istituto, o di ordine pubblico
lo richiedono, il sottoprefetto (4) può anche
sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli
ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46.
Per
il rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità
che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli
impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30 (33).
Art.
51.
La
fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, con un'amministrazione propria, è fatta con
decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Nella
domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali
mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello
svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.
La
fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa
d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto (4).
Contro il
provvedimento che autorizza o nega la fondazione di
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso
il ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (34).
Art.
52.
Il
sottoprefetto (4) può chiedere copia delle
deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia
richiesta l'approvazione tutoria.
L'esecutorietà
delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane
sospesa di diritto.
Quando
la deliberazione o il provvedimento contengano violazione di
legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di
legge, il sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con
decreto motivato entro quindici giorni da quello in cui ne
abbia ricevuta copia.
Contro
il decreto del sottoprefetto, che deve essere comunicato
immediatamente all'amministrazione dell'istituto,
l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il
termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto
che decide con provvedimento definitivo.
S'intendono
sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e
termini in cui gli artt. 46 e 50.
Rimangono
egualmente salve le nullità di diritto concernenti le
deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o
sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e
rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si
siano violate le disposizioni delle leggi.
Tali
nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini
di cui sopra, saranno pronunciate, a seguito di ricorso
delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale,
udito il Consiglio di Stato (35).
Art.
52 -bis.
Omissis (36).
Art.
52 -ter.
Al
sottoprefetto (4) è commessa la protezione
dell'infanzia abbandonata nel circondario.
A
questo scopo:
a)
vigila perché le Congregazioni di carità adempiano agli
obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la
rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e
minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e
per la ricerca dei parenti obbligati alla Prestazione degli
alimenti;
b)
cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del codice
civile (37) diano avviso della dimissione dei
ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di
carità ed al procuratore del Re.
Una
copia di tale avviso deve essere trasmessa al sottoprefetto (4)
al quale devono altresì comunicarsi, da tutti agli istituti
che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli e fanciulle, le
dimissioni dei medesimi;
c)
invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano
adottati necessari provvedimenti perché il medesimo non
rimanga privo di legale rappresentanza e perché si provveda
nel miglior modo per il suo collocamento.
A tal fine, deve favorire la
costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato,
specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente
abbandonate;
d) invigila sui fanciulli, ai
termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra,
all'autorità giudiziaria i fatti che vengono a sua
conoscenza, i quali possono importare la perdita della
patria potestà, della tutela legale, della qualità di
tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale
rappresentanza dei minorenni.
A tale effetto, il
Procuratore del Re dovrà comunicare al sottoprefetto copia
delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i
genitori, importino privazione del diritto di patria potestà,
della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli
artt. 20 n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del
codice civile, 113 e 116 della L. 30 giugno 1889, n. 6144,
sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della L. 21 dicembre 1873,
n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in
professioni girovaghe;
e) denuncia pure i fatti
pervenuti a sua notizia i quali possono costituire
contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle
altre disposizioni emanate a tutela di questi (38).
Art.
53.
Omissis (39).
(4)
Ora prefetto.
(6)
Ora Enti comunali di assistenza.
(11)
Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
(25)
Articolo così modificato dall'art. 19 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841.
(26)
Unificato all'art. 36 dall'art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(27)
Così sostituito dall'art. 20 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(28)
Così sostituito dall'art. 21 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(29)
Abrogato dall'art. 22 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841.
(30)
Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 19 agosto 1954,
n. 968.
(31)
Così modificato dall'art. 23 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841. Il parere deve ora essere espresso dal Comitato
provinciale per l'assistenza e la beneficenza.
(32)
Così modificato dall'art. 23 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(33)
Così modificato dall'art. 24 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841. Il secondo comma è stato ulteriormente modificato,
con l'inserimento della parola «anche», dall'art. 5, L. 17
giugno 1926, n. 1187.
(34)
Così modificato dall'art. 25 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(35)
Articolo così modificato dall'art. 26 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841.
(36)
L'art. 52 bis, aggiunto dall'art. 27 R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2841, deve intendersi abrogato dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22
marzo 1945, n. 173.
(37)
Ora art. 354 C.c. del 1942.
(38)
Articolo aggiunto dall'art. 27, R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(39)
Articolo abrogato dall'art. 24, R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
|