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Legge 17 luglio 1890, n. 6972

  

 

CAPO VI - DELLE RIFORME NELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE MUTAZIONI NEL FINE

 

 

Art. 54. 

 

Sono concentrate nella Congregazione di carità (6) le istituzioni elemosiniere. Debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità (6) i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

 

 

Art. 55

 

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale ed intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

 

  

Art. 56.

 

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituto ha la sua sede principale.

Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal sottoprefetto (4) o dagli enti interessati, previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa (11) e udito l'Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione (40).

 

 

Art. 57. 

 

Omissis (40).

 

  

Art. 58.

 

Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto.

Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico ente.

In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62 (41).

 

  

Art. 59.

 

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi a norma dell'art. 58:

a) gl'istituti di beneficenza di ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi:

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gl'istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 56, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58 (42).

  

 

Art. 60.

 

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli artt. 54 e s., quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'articolo 55.

 

 

Art. 61.

 

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità (6), o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle province, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti (43).

  

 

Art. 61-a.

 

Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

Possono partecipare al consorzio i comuni, le province e gli enti morali, quando siano a ciò autorizzati secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti. I consorzi sono riconosciuti come enti morali.

Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Province diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli enti da consorziare (44).

Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

I provvedimenti del Ministro circa la approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di province diverse, sono definitivi (45).

 

 

Art. 61-b.

 

Nello statuto da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione, il contributo di ciascun istituto consorziato e il funzionamento dell'amministrazione, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.

La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario ove ha sede l'amministrazione consorziale.

Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durate, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati, che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in province diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione colle stesse forme prescritte per la costruzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.

Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costruzione di esso. In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio (45).

 

 

Art. 61-c.

 

Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

La federazione deve essere rispettivamente approvata e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa, dal sottoprefetto, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario o in diversi circondari della stessa Provincia o in Province diverse (46).

Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Province diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare (47).

All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima. Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti. Contro il rifiuto del sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa, e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente. I provvedimenti del Ministro, circa la approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni fra istituti di Province diverse, sono definitivi.  

La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo la distinzione fatta nel secondo comma del presente articolo.

La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa. Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terz'ultimo comma dell'articolo 61-b (45).

 

 

Art. 62.

 

Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;

b) dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa o di diverse Province;

c) dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte della amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione.

I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che sono invitati a pronunciarsi e non abbiamo adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi. Le riforme predette possono anche esser promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia dove ha sede l'istituzione. Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 43 e del Consiglio di Stato (48).

  

 

Art. 63.

 

Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la Giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal Prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del Prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale (48 bis).

 

 

Art. 64.

 

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità (6) accordare sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide. Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

 

  

Art. 65.

 

Di ogni altra riforma, negli organici o nella amministrazione, non compresa negli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta l'iniziativa all'amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'art. 62 (48 bis).

 

 

Art. 66.

 

Quando i Consigli comunali o provinciali e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal Prefetto (48 bis).

  

 

Art. 67.

 

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato (48 bis).

 

 

Art. 68.

 

Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'articolo 34, e, quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più Province, o Comuni di Province diverse, o l'intera Nazione.

Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate all'amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

Su tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno (49).

   

 

 Art. 69.

 

Omissis (49).

 

 

Art. 70.

 

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione. La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle Province, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui la istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli artt. 57, 58, 59, 60 e 61. Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

 

 

Art. 71.

  

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli artt. 62, 63, 68 e 69.In caso di omissione o d'indugio a proporre o o deliberare, provvederà il Prefetto ai termini dell'art. 63 (48 bis).

 


(4) Ora prefetto.

(6) Ora Enti comunali di assistenza.

(11) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

(40) L'art. 56, già modificato dall'art. 28 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, è stato poi sostituito e unificato con l'art. 57 dall'art. 6, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(41) Articolo modificato prima dall'art. 29 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e poi dall'art. 7 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(42) Articolo abrogato dall'art. 29 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, poi richiamato implicitamente in vigore dall'art. 7 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(43) Articolo modificato dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, mediante la sostituzione del 2° comma con gli artt. 61-a, 61-b e 61-c.

(44) Comma così modificato dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(45) Articolo aggiunto dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(46) Comma così modificato dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(47) Comma aggiunto dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, numero 1187.

(48) Articolo sostituito dall'art. 31 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente modificato dall'art. 9 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(48 bis) Norma superata dalle disposizioni precedenti.

(49) Gli artt. 68 e 69 sono stati modificati e unificati dall'art. 32 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 1926, n. 1187.   

 

 

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