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Legge
17 luglio 1890, n. 6972
CAPO
VI - DELLE RIFORME NELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE MUTAZIONI
NEL FINE
Art.
54.
Sono
concentrate nella Congregazione di carità (6) le
istituzioni elemosiniere. Debbono pure essere
amministrati dalla Congregazione di carità (6) i
fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad
elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad
integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata
da istituzione non sottoposta a concentramento.
Art.
55.
Nell'occasione
del concentramento preveduto nel precedente articolo, si
procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti
delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare
l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine,
preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti,
che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed
all'intenzione del fondatore:
a)
concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in
altri istituti equivalenti, degli individui inabili al
lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti
per legge a somministrare gli alimenti;
b)
soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne
l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o
mestiere;
c)
sussidi per allattamento naturale o artificiale;
d)
sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per
incoraggiarne l'educazione morale ed intellettuale, per
aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico
deperimento;
e)
soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;
f)
sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro,
quando ne sia manifesta la necessità derivante da
condizioni straordinarie o da temporanea malattia;
g)
concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di
previdenza o di tutela in favore dei poveri.
Art.
56.
Nell'intento
di rendere più semplice e più economica l'amministrazione,
di facilitare il controllo e di procurare che riescano più
efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere
concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi
istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel
Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una
rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a
beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti
insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di cui
sia venuta a mancare o per le quali non si possano
costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto
di disposizioni nell'atto di fondazione.
Se
trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più
Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di
carità del Comune nel quale l'istituto ha la sua sede
principale.
Il
concentramento è promosso dal Prefetto o dal sottoprefetto (4)
o dagli enti interessati, previo parere conforme della
Giunta provinciale amministrativa (11) e udito
l'Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di
fondazione o il carattere pio della istituzione (40).
Art.
57.
Omissis
(40).
Art.
58.
Quando
non avvenga il concentramento previsto dai precedenti
articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da
una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi
rispettivi.
Il
raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal sottoprefetto,
o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle amministrazioni,
dalle congregazioni di carità e dai Consigli comunali
interessati i quali, tenendo conto delle speciali
disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì,
per gli enti raggruppati, un regolamento organico,
affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti
stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di
provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei
singoli statuti.
Quando
il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli
effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della
riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in
mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi
interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o
dal sottoprefetto.
Le
istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la
stessa procedura, essere fuse in unico ente.
In
tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di
cui all'ultimo comma dell'art. 62 (41).
Art.
59.
Non
sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità,
ma possono essere riuniti in gruppi a norma dell'art. 58:
a)
gl'istituti di beneficenza di ogni specie pei bambini
lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi:
b)
gli asili ed altri istituti per l'infanzia;
c)
gl'istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di
uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di
5000 abitanti;
d)
gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per
l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o
d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili,
vedove o persone incapaci per condizione sociale od età
avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di
sussistenza;
e)
i riformatori e le case di custodia o di correzione;
f)
gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti
principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od
oblazioni, o di altre entrate eventuali.
Tuttavia
gli istituti che al giorno della pubblicazione della
presente legge sono amministrati dalla congregazione di
carità, continueranno ad essere amministrati dalla
congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa
delle quali è parola nell'art. 56, esigano invece il
distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento
ai termini dell'art. 58 (42).
Art.
60.
Possono
essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in
gruppi, ordinati negli artt. 54 e s., quelle istituzioni,
anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza
del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali
condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano
una separata amministrazione.
Ma,
ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo
l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei
regolamenti, secondo le norme stabilite nell'articolo 55.
Art.
61.
Le
istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella
congregazione di carità (6), o riunite in gruppi a
norma dei precedenti articoli, mantengono separati i
patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità
dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle
province, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio
dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale
erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei
conti (43).
Art.
61-a.
Più
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi
scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in
comune la rispettiva beneficenza anche mediante la
fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere
personale stipendiato e locali in comune.
Possono
partecipare al consorzio i comuni, le province e gli enti
morali, quando siano a ciò autorizzati secondo le norme
delle leggi alle quali sono soggetti. I consorzi sono riconosciuti come enti morali.
Resta
però integra la personalità giuridica dei singoli enti
consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e
distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base
ai rispettivi statuti.
La
costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente
approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in
una stessa Provincia o in Province diverse, dal Prefetto o
dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne
ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a
tale costituzione sentito preventivamente, in questi casi,
il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite
della tutela sugli enti da consorziare (44).
Contro
il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio
facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio
il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere
al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con
proprio decreto.
I
provvedimenti del Ministro circa la approvazione o la
costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di province
diverse, sono definitivi (45).
Art.
61-b.
Nello
statuto da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo
la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno,
devono essere determinati: lo scopo e la durata del
consorzio, la costituzione, il contributo di ciascun
istituto consorziato e il funzionamento
dell'amministrazione, il modo e la misura di partecipazione
dei poveri di ciascun comune all'erogazione della
beneficenza.
Le
rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto
riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la
tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto
consorziato di classe più elevata.
La
tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono
rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di
prefettura della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto
del circondario ove ha sede l'amministrazione consorziale.
Il
consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine
della sua durate, o per esaurimento del fine che ne formava
l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti
consorziati espresso mediante regolari deliberazioni delle
rispettive amministrazioni.
Il
consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a
deliberazione di quegli enti consorziati, che rappresentino
almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a
deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi
siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del
Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti
predetti abbiano sede in una stessa provincia o in province
diverse.
Qualora
ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può
essere modificato nella sua composizione colle stesse forme
prescritte per la costruzione ed approvazione, o mediante la
separazione di enti riuniti, o con l'aggregazione di altri
enti.
Il
consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non
con le stesse forme stabilite per la costruzione di esso. In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene
ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del
contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di
ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente
che si separa dal consorzio (45).
Art.
61-c.
Più istituzioni
pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono
riunirsi in federazione, per il coordinamento e
l'integrazione delle diverse forme della loro attività o
per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa
la gestione del patrimonio.
La federazione
deve essere rispettivamente approvata e può anche, ove ne
sia il caso, essere promossa, dal sottoprefetto, dal
Prefetto o dal Ministro dell'interno, secondo che gli
istituti abbiano sede in uno stesso circondario o in diversi
circondari della stessa Provincia o in Province diverse (46).
Il Prefetto o il
Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa
Provincia o di Province diverse, possono anche costituire
d'ufficio la federazione, previo parere delle giunte
provinciali amministrative investite della tutela sugli
istituti da federare (47).
All'autorità che
approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì
di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono
essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento
della federazione medesima. Le istituzioni federate
conservano separati i patrimoni e distinte le
amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai
rispettivi statuti.
Contro
il rifiuto del sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la
federazione facoltativa, e contro il decreto che costituisce
d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il
ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che
provvedono definitivamente.
I provvedimenti del Ministro, circa la approvazione e la
costituzione d'ufficio di federazioni fra istituti di
Province diverse, sono definitivi.
La
federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del
termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne
formavano l'oggetto, o se facoltativa, per consenso di tutti
gli enti consorziati, espresso mediante regolari
deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
La
federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito
a deliberazione della maggioranza degli istituti
interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in
ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del Prefetto
competente o del Ministro dell'interno, secondo la
distinzione fatta nel secondo comma del presente articolo.
La
federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se
non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla
costituzione di essa.
Per motivi di
convenienza, la federazione può essere modificata
analogamente a quanto dispone pei consorzi il terz'ultimo
comma dell'articolo 61-b (45).
Art.
62.
Le
riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le
fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza possono essere proposte:
a)
dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di
carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi
un solo Comune;
b)
dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità,
o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se
l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa o di
diverse Province;
c)
dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che
estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio
dell'intero Stato.
Nell'ipotesi
di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali
suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta
deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.
Nell'ipotesi
di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle
proposte della amministrazione, il parere del Consiglio o
dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle
Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri
del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello
dell'amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno
dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli
provinciali quando ne sia il caso, e quello
dell'amministrazione.
I
pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine,
le amministrazioni e i Consigli che sono invitati a
pronunciarsi e non abbiamo adottato alcuna deliberazione,
sono senz'altro reputati assenzienti.
Nell'ipotesi
di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla
proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi. Le riforme
predette possono anche esser promosse d'ufficio dal
sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività
a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni
altro caso dal Prefetto della Provincia dove ha sede
l'istituzione. Il
provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per
quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri
della Giunta provinciale amministrativa competente a norma
dell'art. 43 e del Consiglio di Stato (48).
Art.
63.
Quando
le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità,
ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano
l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino
alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in
ordine agli articoli precedenti, ovvero la Giunta
provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere,
è dal Prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un
termine da uno a tre mesi.
Trascorso
inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del
Prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto
con decreto reale (48
bis).
Art.
64.
Fatta
eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e
l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o
mestiere, è vietato alla Congregazione di carità (6)
accordare sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto
la sua amministrazione pensioni vitalizie od assegni
continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide. Ogni sussidio
o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare
da uno stato nominativo.
Art.
65.
Di
ogni altra riforma, negli organici o nella amministrazione,
non compresa negli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta
l'iniziativa all'amministrazione, al Consiglio comunale o al
Consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'art. 62 (48
bis).
Art.
66.
Quando
i Consigli comunali o provinciali e le amministrazioni delle
istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare
le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte
possono essere fatte dal Prefetto (48
bis).
Art.
67.
Anche
sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti
articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la
Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato (48
bis).
Art.
68.
Tutte
le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e
dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a
norma dell'articolo 34, e, quando interessino gli abitanti
dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel
Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più
Province, o Comuni di Province diverse, o l'intera Nazione.
Le
proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal
sottoprefetto a norma dello stesso art. 62, e le
modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a
quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono
essere comunicate all'amministrazione interessata e, per il
periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune
e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un
solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati
al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere
tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque
voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.
Su
tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della
pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti
interessati possono presentare le loro osservazioni od
opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno (49).
Art.
69.
Omissis (49).
Art.
70.
Le istituzioni
contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a
mancare il fine, o che per il fine loro più non
corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o
che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo
in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono
soggette a trasformazione. La
trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi
il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda
ad un interesse attuale e durevole della pubblica
beneficenza nelle Province, nei Comuni o nelle frazioni di
essi, cui la istituzione trasformata era destinata;
osservate, secondo i casi, le disposizioni degli artt. 57,
58, 59, 60 e 61. Quando
siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si
osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.
Art.
71.
Per siffatte
trasformazioni si seguono le norme stabilite negli artt. 62,
63, 68 e 69.In caso di
omissione o d'indugio a proporre o o deliberare, provvederà
il Prefetto ai termini dell'art. 63 (48
bis).
(4)
Ora prefetto.
(6)
Ora Enti comunali di assistenza.
(11)
Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
(40)
L'art. 56, già modificato dall'art. 28 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841, è stato poi sostituito e unificato con
l'art. 57 dall'art. 6, L. 17 giugno 1926, n. 1187.
(41)
Articolo modificato prima dall'art. 29 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841 e poi dall'art. 7 L. 17 giugno 1926, n. 1187.
(42)
Articolo abrogato dall'art. 29 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841, poi richiamato implicitamente in vigore dall'art. 7 L.
17 giugno 1926, n. 1187.
(43)
Articolo modificato dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841, mediante la sostituzione del 2° comma con gli artt.
61-a, 61-b e 61-c.
(44)
Comma così modificato dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, n.
1187.
(45)
Articolo aggiunto dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(46)
Comma così modificato dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, n.
1187.
(47)
Comma aggiunto dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, numero 1187.
(48)
Articolo sostituito dall'art. 31 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841 e successivamente modificato dall'art. 9 L. 17 giugno
1926, n. 1187.
(48
bis) Norma superata dalle disposizioni precedenti.
(49)
Gli artt. 68 e 69 sono stati modificati e unificati
dall'art. 32 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta
modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 1926, n. 1187.
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