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Legge 17 luglio 1890, n. 6972

  

 

CAPO VII - DEL DOMICILIO DI SOCCORSO

 

 

Art. 72. 

 

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni (50);

2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune.

Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso.

 

 

Art. 73

 

I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio dell'esercente la patria potestà, o del marito (51).

 

  

Art. 74.

  

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

 

  

Art. 75. 

 

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Province e gli altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità. Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

 

 

Art. 76.

 

Le Congregazioni di carità (6) e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti.

 

  

Art. 77.

 

Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per rivalsa verso i Governi esteri, provvedono secondo le convenzioni internazionali.

  

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

 

  

Art. 78.

 

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

è fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza. 

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500. 

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza, che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può esser dispensato dal servizio.

  

 

Art. 78-a.

 

Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nella imminenza del parto ancorché si tratti di persone che secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza (52).

Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni di appartenenza anche per tali ricoverati nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

Restano salve in tutti i casi previsti dal presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa (53).

 

 

Art. 78-b.

 

L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

In caso d'urgenza il ricovero deve essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale deve essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa ai termini dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi, nei due giorni successivi, promuovere l'emissione dell'ordinanza.

Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero deve essere notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato. Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo alla assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso. In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo interno di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione. Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (54).

 

 

Art. 78-c.

 

L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto (55).

 

 

Art. 78-d.

 

I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78 a, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri o nel seguente ordine di precedenza:

1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine la erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al Tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.

è fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in condizioni di povertà.

Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (55).

  

 

Art. 79.

 

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare i soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al Sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause di rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo e di ogni altra ragione alle parti interessate.

Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del Sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

 

  

Art. 80.

 

Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. L. 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

La decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità (56).

 

 

Art. 81.

 

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della L. 2 giugno 1889 (57).

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di assistenza e beneficenza concernenti l'intera Provincia, o più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del Comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge (58).

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà (59).

 

   

Art. 82.

 

Salve le disposizioni dell'allegato E alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla Provincia, al Comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti alla istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti o amministratori della istituzione per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1) per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi e per conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30;

3) per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento della indennità di ragione.

 

 

Art. 83.

 

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del Prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al Prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari né il ricorso né il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b) dell'articolo precedente.

 

  

Art. 84.

 

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, nei quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica assistenza e beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge, e col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al Sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il Sindaco deve trasmettere alla Congregazione di carità (6) la copia della ricevuta denunzia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'Intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'Intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al Prefetto.

La Congregazione di carità (6) appena abbia ricevuta la denuncia delle donazioni e dei lasciti aventi per iscopo la pubblica assistenza e beneficenza, deve fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

 

 

Art. 85.

 

Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 4.000 alle 40.000 lire (60):

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare la esistenza o il carattere d'istituzioni di assistenza e beneficenza; o delle istituzioni contemplate negli artt. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità e alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcune delle istituzioni sopra indicate o, in generale, di pubblica pertinenza.

 

   

 Art. 86.

 

Coloro che ai termini degli artt. 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dell'ufficio, non potranno, per il termine di tre anni, esser nominati amministratori di istituti di pubblica assistenza e beneficenza.

 

 

Art. 87.

 

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle Opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal Fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il Ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col Ministro competente, sentiti i Consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'art. 62, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

 

 

Art. 88.

  

L'applicazione delle penalità sancite negli artt. 13, 27, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del Tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del Pubblico Ministero.

Sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in camera di consiglio.

  


(6) Ora Enti comunali di assistenza.

(50) Ora due anni.

(51) Articolo così modificato dall'art. 33 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(52) Comma così modificato dall'art. 1 L. 26 aprile 1954, n. 251.

(53) Articolo aggiunto dall'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(54) Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; gli ultimi quattro commi sono stati aggiunti dall'art. 2, L. 26 aprile 1954, n. 251.

(55) Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(56) Così modificato dall'art. 36, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'art. 3, L. 26 aprile 1954, n. 251.

(57) Ora art. 26 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 T.U. sul Consiglio di Stato.

(58) Ora art. 29 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 T.U. sul Consiglio di Stato.

(59) Comma così sostituito dall'art. 39 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(60) Somme così elevate, dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603.

 

 

 

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