1)
che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune,
senza notevoli interruzioni (50);
2)
ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla
legittimità della nascita;
3)
ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a
termine del codice civile, domicilio nel Comune.
Il
domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme
di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del
domicilio di soccorso, in Comune diverso.
I
figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono
il domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà.
Il
domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello
della donna maritata sono determinati indipendentemente dal
domicilio legale o dal domicilio dell'esercente la patria
potestà, o del marito (51).
Non
è considerato produrre interruzione della dimora in un
Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in
stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio
di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le
armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di
beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in
stabilimenti di pena od in case di correzione.
Le
norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in
tutti i casi nei quali i Comuni, le Province e gli altri
istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di
soccorso, di assistenza e di spedalità. Fatta
eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza
obbligatoria per legge, rimangono però salve le
disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo
diverso il domicilio di soccorso.
Per
la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al
rimborso dal Governo nazionale, il quale, per rivalsa verso
i Governi esteri, provvedono secondo le convenzioni
internazionali.
CAPO
VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
78.
Le istituzioni
contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza
verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto
religioso o di opinioni politiche.
è
fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e
per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a
beneficio dei professanti un culto determinato. Rimane però l'obbligo del
soccorso nei casi di urgenza.
L'amministratore di
un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in
violazione del disposto della prima o della terza parte del
presente articolo, subordini in tutto o in parte
l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni
concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la
religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o
amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una
penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500.
L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una
istituzione pubblica di beneficenza, che commetta il fatto
preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla
sospensione; e in caso di recidiva può esser dispensato dal
servizio.
Art.
78-a.
Ogni ospedale,
secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei
mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto
l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo
seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da
malattie acute, dei feriti e delle donne nella imminenza del
parto ancorché si tratti di persone che secondo le relative
norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito
nell'istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso
delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona
ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto
mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale
l'infermo risulti aver titolo all'assistenza (52).
Nel caso di
deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i
ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto
rimborso può essere richiesto ai Comuni di appartenenza
anche per tali ricoverati nei limiti dell'eccedenza della
spesa risultante dal conto del precedente esercizio
finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle
giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.
Restano salve in
tutti i casi previsti dal presente articolo le speciali
convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti
al rimborso della spesa (53).
Art.
78-b.
L'ammissione in
un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può
effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate la
condizione di povertà e la necessità del ricovero, in
dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza
ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.
In caso d'urgenza
il ricovero deve essere provvisoriamente consentito, salvo
all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente
il concorso delle suindicate condizioni.
Qualora, però,
si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie
dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita,
l'ammissione nell'ospedale deve essere, di regola,
preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso
della relativa spesa, dall'ordinanza emessa ai termini
dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti
accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia
tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del
ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria
in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito
sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza
dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi,
nei due giorni successivi, promuovere l'emissione
dell'ordinanza.
Agli effetti del
rimborso della relativa spesa, il ricovero deve essere
notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data
dell'ammissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del
ricoverato. Quando, all'atto del
ricovero, risulti che l'infermo ha titolo alla assistenza da
parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto
pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto
competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma
precedente.Nel caso che l'istituto non
faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il
termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero,
tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso. In caso di contestazione e
ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta
dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo interno
di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di
domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso
chi di ragione. Nel caso che la spedalità
venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto
mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere
agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari
ospedalieri a norma dell'art. 82 del R.D. 30 settembre 1938,
n. 1631 (54).
Art.
78-c.
L'amministrazione
di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le
norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per
l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita
deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto (55).
Art.
78-d.
I
Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78 a, al
rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi,
esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri o nel
seguente ordine di precedenza:
1)
sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie,
aventi per fine la erogazione delle rendite per il
mantenimento d'infermi in ospedali;
2)
su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di
carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e
dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza o
beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo
di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che
non possono essere assistiti come esposti, a norma di legge,
e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al
Tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro
ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia
sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il
ricupero delle spese dovute all'erario ha la precedenza,
rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.
è
fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli
ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il
rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati
che, dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in
condizioni di povertà.
Nulla
è innovato alla speciale legislazione vigente per
l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di
Roma (55).
Art.
79.
Quando
gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte
per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino
di prestare i soccorsi richiesti d'urgenza, le parti
interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al
Sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie
informazioni sopra le cause di rifiuto, darà per iscritto i
provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno
immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento
definitivo e di ogni altra ragione alle parti interessate.
Eguale
facoltà può esercitare l'autorità politica direttamente o
in seguito a reclamo contro i provvedimenti del Sindaco o
contro il suo rifiuto di provvedere.
Le
disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al
caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di
ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di
abitazione e nell'imminenza del parto.
Art.
80.
Le
controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed
assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali
antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di
soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari
disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative
al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. L.
19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa
dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione
che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una
Commissione composta dal consigliere di prefettura
incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal
medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro.
La
decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è
ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità (56).
Art.
81.
Contro
i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le
rappresentanze degli istituti pubblici di assistenza e
beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte,
o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono
a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non
abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa,
possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio
di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di
legge ai termini dell'art. 24 della L. 2 giugno 1889 (57).
Con deliberazione presa dalla maggioranza
dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma
e per gli effetti di che nella prima parte di questo
articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di
assistenza e beneficenza concernenti l'intera Provincia, o
più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio
comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del
Comune o di una parte di esso.
Ove trattisi di provvedimenti definitivi
diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o
la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei
loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio
di Stato, può estendersi anche al merito, a mente dell'art.
25 della detta legge (58).
Il ricorso diretto contro il provvedimento
definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione
degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la
produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla
metà (59).
Art.
82.
Salve
le disposizioni dell'allegato E alla L. 20 marzo 1865, n.
2248, e delle altre leggi che regolano la competenza
amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga,
anche ai termini del capo VII della presente legge, alla
Provincia, al Comune o alla frazione di esso, a cui la
beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale
nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio
è destinata:
a) insieme con i rappresentanti la
istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i
terzi i diritti spettanti alla istituzione o ai poveri;
b) contro i rappresentanti o amministratori
della istituzione per far valere gli stessi diritti
limitatamente però agli oggetti seguenti:
1) per far dichiarare la nullità della
nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla
legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;
2) per far liquidare le obbligazioni in cui
essi fossero incorsi e per conseguirne l'adempimento; purché
tali obbligazioni siano state, almeno in genere,
precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei
provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30;
3) per la costituzione di parte civile in
giudizio penale, e per il conseguimento della indennità di
ragione.
Art.
83.
L'azione
popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser
fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre
spiegata in contraddittorio del Prefetto e della legittima
rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può
essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto
oggetto di ricorso notificato al Prefetto 30 giorni innanzi.
L'introduzione
dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100
lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato
fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.
Tale
deposito nel caso di totale rigetto della domanda è
devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa
pel rimborso delle spese giudiziali.
L'ammissione
al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.
Non
sono necessari né il ricorso né il deposito per le materie
di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di
cui al n. 3 della lettera b) dell'articolo precedente.
Art.
84.
Il
notaio, col cui intervento si aprano o si depositino
testamenti, nei quali in modo diretto od indiretto si
fondino istituti aventi carattere di pubblica assistenza e
beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le
fondazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente
legge, e col cui intervento si stipulino atti tra vivi,
concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato,
nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne
denuncia al Sindaco.
Il
contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50
lire.
Il
Sindaco deve trasmettere alla Congregazione di carità (6)
la copia della ricevuta denunzia.
Gli
uffici del registro debbono, di volta in volta che ne
vengano a notizia, trasmettere all'Intendente di finanza un
elenco delle liberalità di cui sopra.
L'Intendente
ne deve dare ogni mese comunicazione al Prefetto.
La
Congregazione di carità (6) appena abbia ricevuta la
denuncia delle donazioni e dei lasciti aventi per iscopo la
pubblica assistenza e beneficenza, deve fare gli atti
conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il
riconoscimento legale dell'ente.
Art.
85.
Salve
le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici
ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio e salve le
pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per
fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 4.000
alle 40.000 lire (60):
a)
chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge
commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare
la esistenza o il carattere d'istituzioni di assistenza e
beneficenza; o delle istituzioni contemplate negli artt. 90
e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei
loro beni, titoli e diritti;
b)
chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica
autorità e alle amministrazioni delle istituzioni di
pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero
ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da
lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcune delle
istituzioni sopra indicate o, in generale, di pubblica
pertinenza.
Art.
86.
Coloro che ai termini degli artt. 17, 78 e 85 della
presente legge siano incorsi nella decadenza dell'ufficio,
non potranno, per il termine di tre anni, esser nominati
amministratori di istituti di pubblica assistenza e
beneficenza.
Art.
87.
Le disposizioni
del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle
Opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio o
dal Fondo pel culto come possessori di beni provenienti
dalle soppresse corporazioni religiose o da enti
ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti
soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di
fidecommissari fiduciari.
Sono pure
applicabili alle Opere pie o legati di beneficenza
amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.
All'esecuzione
delle disposizioni medesime provvede il Ministro
dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col Ministro
competente, sentiti i Consigli comunali e provinciali,
secondo le distinzioni dell'art. 62, la Giunta provinciale
amministrativa e il Consiglio di Stato.
Art.
88.
L'applicazione
delle penalità sancite negli artt. 13, 27, 78, 84 e 89
della presente legge è di competenza del Tribunale civile,
in camera di consiglio, ad istanza del Pubblico Ministero.
Sul ricorso del
condannato o del Pubblico Ministero provvede la sezione
civile della Corte d'appello in camera di consiglio.
(6)
Ora Enti comunali di assistenza.
(50)
Ora due anni.
(51)
Articolo così modificato dall'art. 33 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841.
(52)
Comma così modificato dall'art. 1 L. 26 aprile 1954, n.
251.
(53)
Articolo aggiunto dall'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(54)
Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841; gli ultimi quattro commi sono stati aggiunti dall'art.
2, L. 26 aprile 1954, n. 251.
(55)
Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841.
(56)
Così modificato dall'art. 36, R.D. 30 dicembre 1923, n.
2841 e dall'art. 3, L. 26 aprile 1954, n. 251.
(57)
Ora art. 26 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 T.U. sul Consiglio
di Stato.
(58)
Ora art. 29 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 T.U. sul Consiglio
di Stato.
(59)
Comma così sostituito dall'art. 39 R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2841.
(60)
Somme così elevate, dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603.