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Legge 17 luglio 1890, n. 6972

  

 

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 89. 

 

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di assistenza e beneficenza soggette a concentramento o raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti artt. 90 e 93, debbono farne la denuncia alla Congregazione di carità (6) nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed ai lasciti, legati ed Opere pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

 

 

Art. 90

 

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1) le doti per monacazione, fermi gli effetti della legge di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2) le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3) gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

 

 

  

Art. 91.

 

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

  

 

Art. 92. 

 

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla Congregazione di carità (6) locale; ed ove siano interessati più Comuni o l'intera Provincia, alla Congregazione di carità (6) del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le Congregazioni di carità (6), i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

Il provvedimento definitivo è emanato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81 (61).

 

 

Art. 93.

 

è fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1) delle Opere pie dotali e delle altre istituzioni di assistenza e beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2) dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il Prefetto inviterà le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto reale il quale, quando si debba provvedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale (11) amministrativa e del Consiglio di Stato (62).

Per gli enti di cui al n. 2 del precedente articolo il Ministero dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura industria e commercio.

Il provvedimento definitivo di trasformazione e di riforma degli statuti, è impugnabile a norma dell'art. 81 (62).

 

  

Art. 94.

 

è pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Province o Comuni diversi dal Comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) se per lo scarso numero delle persone che possono trar vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;

b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più Province o un notevole numero di Comuni siano interessati nella istituzione;

c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle Province e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

La applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

   

  

Art. 95.

 

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

  

 

Art. 96.

 

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura delle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La Giunta amministrativa (11) è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tassa di bollo o di registro.

 

  

Art. 97.

 

Omissis (63).

 

 

Art. 98.

 

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

è dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gl'insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo così circa all'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori;l'altro dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il Presidente della Corte d'appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

 

   

Art. 99.

 

Entro il termine di cui all'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle Opere pie delle Province meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale o consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi (64).

 

 

Art. 100.

 

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, e della L. 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della L. 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente. Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta L. 2 aprile 1865.

 

  

Art. 101.

 

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel D. 21 agosto 1862, numero 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della L. 8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato, purché però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

 

 

Art. 102.

 

Ogni anno il Ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, con l'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

 

   

 Art. 103.

 

è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto. Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

  

 

Art. 104.

 

Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

 


(6) Ora Enti comunali di assistenza.

(11) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

(61) Articolo così modificato dall'art. 41 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(62) Comma così modificato dall'art. 41 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(63) Abrogato dall'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841.

(64) Articolo superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 97.

 

  

 

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