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Legge
17 luglio 1890, n. 6972
CAPO
IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
89.
Gli
amministratori e rappresentanti delle istituzioni di
assistenza e beneficenza soggette a concentramento o
raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e
di quelle prevedute nei seguenti artt. 90 e 93, debbono
farne la denuncia alla Congregazione di carità (6)
nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente
legge.
Il
contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità
pecuniaria da 50 a 100 lire.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni
di assistenza e beneficenza ed ai lasciti, legati ed Opere
pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o
dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali
dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla
pubblicazione della legge.
Art.
90.
Sono
soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:
1)
le doti per monacazione, fermi gli effetti della legge di
soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione
dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano
a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli
enti ecclesiastici soppressi;
2)
le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali
dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i
liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio
delle famiglie dei condannati e carcerati;
3)
gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato
l'originaria destinazione.
Art.
91.
Ferme
stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici
conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le
soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono
equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e
soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite
nell'art. 70:
1)
i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù,
gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti
consimili non aventi scopo civile o sociale;
2)
le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed
altri consimili istituti per i quali siasi verificata una
delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3)
le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi
quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed
egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico
ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per
il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici
vacanti.
In
quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto
necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al
culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno
mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra
istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le
rendite corrispondenti agli oneri di culto.
Per
l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n.
2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55
della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81
della legge di pubblica sicurezza.
Art.
92.
La
dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle
istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta
per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea
gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le
rendite, alla Congregazione di carità (6) locale;
ed ove siano interessati più Comuni o l'intera Provincia,
alla Congregazione di carità (6) del luogo nel
quale attualmente l'istituzione ha sede.
Di
volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le
Congregazioni di carità (6), i Comuni o la
Provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono
essere invitati a dare il loro parere intorno alla
destinazione della beneficenza, a norma di quanto è
stabilito nell'art. 70.
Il
provvedimento definitivo è emanato con decreto reale,
sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può
proporsi ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini
dell'articolo 81 (61).
Art.
93.
è
fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei
regolamenti:
1)
delle Opere pie dotali e delle altre istituzioni di
assistenza e beneficenza nella parte concernente il
conferimento delle doti;
2)
dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle
quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.
Il
Prefetto inviterà le Congregazioni di carità, i Comuni o
la Provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare
entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità
dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza,
ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli
statuti.
Trascorso
il detto termine, si provvederà con decreto reale il quale,
quando si debba provvedere alla trasformazione, deve essere
preceduto dai pareri della Giunta provinciale (11)
amministrativa e del Consiglio di Stato (62).
Per
gli enti di cui al n. 2 del precedente articolo il Ministero
dell'interno deve provvedere di concerto con quello di
agricoltura industria e commercio.
Il
provvedimento definitivo di trasformazione e di riforma
degli statuti, è impugnabile a norma dell'art. 81 (62).
Art.
94.
è
pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti
delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a
Province o Comuni diversi dal Comune ove ha sede la
istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:
a)
se per lo scarso numero delle persone che possono trar
vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia
venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme
dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al
vantaggio delle quali era destinata;
b)
così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto
negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca
mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una
amministrazione speciale, quando più Province o un notevole
numero di Comuni siano interessati nella istituzione;
c)
operata che sia ai termini della presente legge la
trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto
gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno
riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli
appartenenti alle Province e Comuni a beneficio dei quali
l'istituzione era destinata.
La
applicazione delle disposizioni del presente articolo ha
luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti
nell'articolo precedente.
Art.
95.
Le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto,
di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o
degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle
disposizioni della presente legge nel termine di un anno.
Art.
96.
Le
istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere,
entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente
legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, alla
affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre
prestazioni perpetue d'ogni natura delle quali fossero
gravate con obbligazione civile debitamente accertata.
La
Giunta amministrativa (11) è autorizzata a concedere
proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta
convenienza.
Gli
atti di affrancazione sono esenti da tassa di bollo o di
registro.
Art.
97.
Omissis
(63).
Art.
98.
Nelle
città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli
ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a
disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi
insegnamenti.
è
dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla
differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non
dovessero provvedere al servizio per gl'insegnamenti, e le
maggiori spese cagionate da tale servizio.
In
caso di disaccordo così circa all'estensione dell'obbligo
degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre
arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal
rappresentante l'università o istituto di studi superiori;l'altro
dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due
arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il
Presidente della Corte d'appello, a richiesta della parte più
diligente, nomina il terzo arbitro.Gli arbitri
decideranno come amichevoli compositori e la loro sentenza sarà
inappellabile, osservate le forme e per gli effetti
preveduti dal codice di
procedura civile.
Art.
99.
Entro
il termine di cui all'art. 97, il Governo del Re proporrà
al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi
che furono imposti alle Opere pie delle Province meridionali
per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale,
circondariale o consortile, o per provvedere alle pensioni
degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi (64).
Art.
100.
Con
l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto
dittatoriale del 9 giugno 1860, e della L. 2 aprile 1865, n.
2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente
destinati alla pubblica beneficenza.
Il
Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare
il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate
sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli
istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della
L. 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del
versamento.
Le
disposizioni contenute nella prima parte del presente
articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali
entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a
cui si riferisce il comma precedente. Per
detti istituti il termine dello svincolo decorrerà
dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.
Sono
condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle
somme anticipate e da anticipare a favore dei danneggiati
dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli
altri crediti dipendenti da spese di amministrazione
sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando
derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta L. 2
aprile 1865.
Art.
101.
I
buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel D. 21
agosto 1862, numero 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in
parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso,
se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.
Ai
buoni medesimi sono estese le disposizioni della L. 8 marzo
1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici
redimibili dello Stato, purché però l'importo della
rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per
cento di quella dei buoni da ritirarsi.
Art.
102.
Ogni
anno il Ministro dell'interno deve presentare al Senato ed
alla Camera dei deputati una relazione intorno ai
provvedimenti di concentramento, raggruppamento e
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e
regolamenti emanati nell'anno precedente.
Deve
pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte,
con l'indicazione dei motivi che avranno determinato lo
scioglimento.
Art.
103.
è
derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla
presente. Le private
disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche
autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza
la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla
presente legge e le clausole che da tale divieto facciano
dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la
riversibilità, saranno considerate come non apposte e non
avranno alcun effetto. Questa
disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di
nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad
impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed
i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.
Art.
104.
Ferma
stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà
in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di
decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei
sei mesi dalla sua promulgazione.
Entro
lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le
disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione
della presente legge ed un regolamento di contabilità
generale per le istituzioni ad essa soggette.
(6)
Ora Enti comunali di assistenza.
(11) Ora,
Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
(61)
Articolo così modificato dall'art. 41 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841.
(62)
Comma così modificato dall'art. 41 R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2841.
(63)
Abrogato dall'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841.
(64)
Articolo superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 97.
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