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Legge
18 agosto 2000, n. 236
Disposizioni
varie in materia di pensioni di guerra
Art.
1. - Recuperi di indebiti pagamenti
1. Le somme
relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di
pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260
e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state
già recuperate o risultino in corso di recupero alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero
non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia
imputabile a comportamento doloso dell'interessato.
Art.
2. - Elevazione del limite di reddito
1. Il limite di
reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle
vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei
trattamenti economici di guerra, è elevato a lire
18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a lire
22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. L'adeguamento
automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10
ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito
stabiliti per gli anni 2001 e 2002.
Art.
3. - Assegno di superinvalidità
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui
alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e
alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E
annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità,
non reversibile, in sostituzione degli assegni di
integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo
21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in
misura pari alla somma di tali assegni.
2. Con la
medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di
superinvalidità di cui al medesimo comma 1, spettante ai
grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2
e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate
le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.
3. All'assegno
di superinvalidità previsto dal presente articolo si
applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6
ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 10 ottobre 1989, n. 342.
Art.
4. - Ricorso gerarchico
1. All'articolo
115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo
10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo
periodo è abrogato.
3. Alla
individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di
cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
5. - Norma di copertura
1. All'onere
derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000
milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno
2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000
milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e
30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500
milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere
dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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