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Legge
19 luglio 2000, n. 203
Erogabilità
a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di
classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra
diretta
Art.
1.
1.
I medicinali attualmente classificati nella classe c), di
cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di
pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il
medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica
per il paziente.
Art.
2.
1.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1,
valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall’anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della sanità.
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