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Legge
23 aprile 1965, n. 488
Provvidenze
per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti
(Pubblicata
nella G. U. 28 maggio 1965, n. 132)
Art.
1.
I
mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di
pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni
dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , con età inferiore a 60
anni compiuti che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3
della legge 24 febbraio 1953, n. 142 (1),
in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità
possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e
che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti
alla prima categoria senza assegni di super invalidità e
fruiscono del trattamento totale corrispondente.
Al
raggiungimento del 60°0 anno ai mutilati ed invalidi per
servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima
categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre
all'assegno di previdenza, di cui al successivo art. 3, un
assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di cui all'art. 10
lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 (2)
e successive modificazioni.
Il
trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti
commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità
stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli
invalidi di guerra] (3).
Art.
2.
Ai
mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di
pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni
dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , quando siano incollocati,
è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a
quello spettante agli invalidi di guerra.
L'assegno
è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità
stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli
invalidi di guerra (4).
Art.
3.
Ai
mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di
pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni
dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , è concesso un assegno
di previdenza, non reversibile né sequestrabile, di pari
importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando
abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la
concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'assegno
è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità
stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli
invalidi di guerra.
Nel
computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della
concessione dell'assegno di previdenza, è escluso
l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato
ordinario e degli assegni accessori (4).
Art.
4.
L'assegno
di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono
cumulabili tra loro, né con il trattamento di
incollocabilità previsto dall'art. 1, né con l'indennità
integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia
previste dagli artt. 2 e 5 della legge 27 maggio 1959,
numero 324 e successive modificazioni.
Art.
5.
(5)
Art.
6.
(6)
L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico,
di cui al precedente comma, non è cumulabile con le quote
di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso
personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive
modificazioni (3).
Art.
7.
L'assegno
suppletivo, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31
luglio 1947, n. 810 , e successive modificazioni, è
soppresso.
Art.
8.
Per
gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non
reversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue (4).
Con
effetto dal 1° maggio 1965 l'assegno complementare di cui
al precedente comma è elevato nelle seguenti misure:
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera A: da lire
180.000 a lire 660.000 annue;
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera A-bis: da
lire 180.000 a lire 612.000 annue;
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera B: da lire
180.000 a lire 540.000 annue;
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera C: da lire
180.000 a lire 516.000 annue:
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera D: da lire
180.000 a lire 492.000 annue;
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera E: da lire
180.000 a lire 468.000 annue;
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera F: da lire
180.000 a lire 408.000 annue;
1ª
categoria con superinvalidità tabella E lettera G: da lire
180.000 a lire 384.000 annue;
1ª
categoria senza superinvalidità: da lire 180.000 a lire
324.000 annue (7).
L'assegno
complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo
comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306 ,
modificato dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 933 (8),
nei casi previsti da detto primo comma.
L'assegno
complementare viene altresì considerato come parte
integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti
previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, numero 20.
L'assegno
integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive
modificazioni, è soppresso.
Art.
9.
Alle
vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato
ordinario di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal
decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla
pensione di prima categoria compreso l'assegno complementare
nella misura di lire 180 mila annue, istituto con il
precedente art. 8, purché la domanda di pensione sia
presentata entro un anno dalla data di morte del militare o
del civile.
Qualora
il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da
quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno
complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un
quinto.
Dopo
il predetto termine di un anno comincia a decorrere il
trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in
vigore.
Resta
salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del
trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante
al dante causa.
La
vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o
senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause
diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono
parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'art. 5
della legge 3 aprile 1958, n. 474 , alla vedova ed agli
orfani di caduto per servizio (7).
Art.
10.
Nel
caso di aggravamento delle infermità per le quali sia già
stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il
titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone
la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli
opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta,
essa può essere rinnovata non più di due volte
(7).
è
abrogato l'art. 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.
Art.
11.
L'indennità
per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'art. 3
del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle
successive sue modificazioni, è concessa all'invalido,
quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini
rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto.
Agli
effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3
sopraccitato e dal comma precedente, l'Opera nazionale
invalidi di guerra, nello esercizio dell'attività prevista
dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 (9),
darà comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio
provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione (7).
Art.
12.
Le
disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno
1917, n. 1157 (10), e
successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi
per causa di servizio ordinario, militare e civile,
assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma
della legge 5 maggio 1961, numero 423 (9),
infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto
riguarda la ritenuta di cui all'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre
1947, numero 1175 (11).
Art.
13.
Sono
considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'art.
5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 i figli di coloro che
sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad
infermità per causa di sevizio ordinario militare o civile
alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali,
territoriali e istituzionali, purché detti figli siano
stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità
del genitore e siano riconosciuti da esso.
Art.
14.
In
favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con
decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è
riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per la durata di due anni, il termine - stabilito
dal primo comma dell'art. 10 della legge 4 maggio 1951, n.
306 - per ottenere la concessione dei benefici previsti
dagli artt. 1, 5 e 6 della legge stessa.
Se
la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i benefici
previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal
primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente
legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima
della scadenza del termine di decadenza di cui al primo
comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda.
Le
Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della
domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti
sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti,
provvederanno in merito alle domande stesse con decreto
concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e
le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.
Art.
15.
I
benefici accordati con la presente legge sono concessi
d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di
apposita domanda.
La
presente legge ha effetto dal 1° luglio 1964 (12).
Art.
16.
All'onere
di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31
dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del
capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il periodo medesimo.
All'onere
di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per
lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380
milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla
legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle
aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con
propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
NOTE:
(1)
Recante norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli
invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio
e riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(2)
Recante norme sul riordinamento delle pensioni,
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e riportata alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(3)
Gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed
11 della presente legge sono stati abrogati dall'art. 23, L.
25 febbraio 1971, n. 95.
(4)
Vedi gli artt. 3, 4 e 5, L. 25 febbraio 1971, n. 95.
(5)
L'articolo, che qui si omette, ha modificato l'art. 5, L. 4
maggio 1951, n. 306, riportata al n. B/VII ed è stato a sua
volta modificato dall'art. 10, L. 25 febbraio 1971, n. 95.
(6)
Il comma che qui si omette, ha sostituito il primo comma
dell'art. 3, L. 3 aprile 1958, n. 474.
(7)
Gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed
11 della presente legge sono stati abrogati dall'art. 23, L.
25 febbraio 1971, n. 95.
(8)
Recte, n. 993, giusto ad «Avviso di rettifica» pubblicato
nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1965, n. 250.
(9)
Recante norme sull'assunzione diretta da parte dell'Opera
nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a
favore dei mutilati ed invalidi per servizio.
(10)
Recante norme sui rimborsi di spese di spedalità per il
ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità
mentali provocate dalla guerra. Sulla materia vedi la voce
Manicomi e alienati.
(11)
Fissa la misura della ritenuta sugli assegni di pensioni ai
dementi di guerra ricoverati in luogo di cura. Sulla materia
vedi la voce Manicomi e alienati.
(12)
Comma così corretto dallo «Avviso di rettifica»
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1965, n. 250.
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