e)
ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso
un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto
delle specificità delle aree montane;
f)
definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti
al direttore generale;
g)
definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della
peculiarità della categoria di assistiti di cui
all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
espressi per le attività rivolte agli individui in termini
di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i
cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da
assicurare alle regioni e alle province autonome per
l'organizzazione di detta assistenza, in
coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h)
emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che
vengono trasferite alle regioni e alle province autonome,
entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero
della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di
coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle
leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme
debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto
superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare
oneri a carico dello Stato;
i)
prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993,
alle regioni e alle province autonome dei contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente
riscossi con riferimento al domicilio fiscale del
contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni; imputare alle regioni e alle province
autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di
assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard
previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da
ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno far fronte ai
predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalità ed i termini per la
riscossione dei prelievi contributivi;
l)
introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
revisione e al superamento dell'attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o
consortili, secondo principi di qualità ed economicità,
che consentano forme di assistenza differenziata per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini
migliore assistenza e libertà di scelta;
m)
prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per
le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n)
stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i
policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni
regione saranno destinati a centro di riferimento della rete
dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità
giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e
tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità
sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al
principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei
preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle
prestazioni effettuate, con appropriate forme di
incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri
diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;
o)prevedere nuove modalità di
rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università
sulla base di principi che, ne rispetto delle attribuzioni
proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività
assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità
stabilite dalla programmazione regionale in analogia con
quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le
strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va
peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed università per la formazione in
ambito ospedaliero del personale sanitario e per le
specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali
dotati di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di
proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che
alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte
del patrimonio dei comuni;
q)
prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente
sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2
della presente legge, individuando in particolare i livelli
dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non
incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle
attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli
accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà
soltanto per pubblico concorso, configurando il livello
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale
medico e per le altre professionalità sanitarie, quale
incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di
accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,
diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle
attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r)
definire i principi per garantire i diritti dei cittadini
nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo
la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle
strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di
verifica nella
programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei
servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e
di
Bolzano;
s)
definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da
parte delle regioni e province autonome, su base
dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di
cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei
servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza
e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o
altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero
dell'ambiente;
prevedere
che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono
le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel
dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi
di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti,
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e
sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità
animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di
origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche;
t)
destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività
di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di
ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come
tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto
superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad
iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti
programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o
nazionale da trasferire allo stato di previsione del
Ministero della sanità;
u)
allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure
attribuite alla competenza delle regioni e delle province
autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte
delle medesime di adempimenti previsti dai decreti
legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga,
previa diffida, il compimento degli atti relativi in
sostituzione delle predette amministrazioni regionali o
provinciali;
v)
prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle
province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di
lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando,
secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite
commissioni professionali di verifica. Qualora il termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il
Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente;
z)
restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2.
Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico
nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche
di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
specialità già presenti nel prontuario e che comportino un
aumento del costo del ciclo terapeutico.
3.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del
parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per
la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si
esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
4.
Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.