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Legge
23 ottobre 1992, n. 421
Art.
02. - Pubblico impiego
1.
Il Governo della Repubblica é delegato a emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al
contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della
spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua
riorganizzazione; a tal fine é autorizzato a:
a)
prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati
al perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti delle amministrazioni dello stato e degli altri
enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma,
della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la
disciplina del diritto civile e siano regolati mediante
contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione
del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con
quello stabilito in base al presente articolo; prevedere
nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni;
b)
prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti
sindacali e della contrattazione compatibili con le norme
costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza
negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria,
mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità
giuridica, sottoposto alla vigilanza della presidenza del
consiglio dei ministri ed operante in conformità alle
direttive impartite dal presidente del consiglio dei
ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo,
corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri
finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al governo che dovrà
pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine
non superiore a quindici giorni, decorso il quale
l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la
legittimità e la compatibilità economica
dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al
controllo della corte dei conti, che dovrà pronunciarsi
entro un termine certo, decorso il quale il controllo si
intende effettuato senza rilievi;
c)
prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e)
e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le
disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire
dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto
legislativo e comunque non prima del compimento della fase
transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del
ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di
un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito
positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo
esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della
legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con
atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1)
le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
2)
gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi;
3)
i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4)
i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
5)
i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza
complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica
sono definite previa informazione alle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
6)
la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca;
7)
la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità
tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di
divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d)
prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
collettivi;
e)
mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi
ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello stato, al
personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti
generali ed equiparati, al personale delle carriere
diplomatica e prefettizia;
f)
prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere
diplomatica e prefettizia e le relative modalità di
accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di
specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante
norme di riordino della scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilità didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g)
prevedere:
1)
la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli
di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti -
nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e
delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di
autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo,
in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso
l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle
risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al
fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;
2)
la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di
valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o
privati particolarmente qualificati nel controllo di
gestione;
3)
la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la
rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti
della gestione;
4)
i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica
amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in
relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e
della quantità delle risorse umane, finanziarie,
strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare
anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti;
dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la
graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che
risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai
sensi della presente norma;
5)
una apposita, separata area di contrattazione per il
personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui
partecipano le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni
sindacali del personale interessato maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato
riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la
definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative
attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per
la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione
sindacale sia composta da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
h)
prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa
globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi
globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione
o ente; prevedere, nel bilancio dello stato e nei bilanci
delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della
spesa complessiva per il personale, a preventivo e a
consuntivo; prevedere la revisione dei controlli
amministrativi dello stato sulle regioni, concentrandoli
sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando
l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato,
adeguando altresì la composizione degli organi di controllo
anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di
esercizio del controllo stesso;
i)
prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata;
l)
definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento
degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative,
nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i
limiti predeterminati dal governo e dalla normativa di
bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici
dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia
temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione
parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego
istituito presso il consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, operi, su richiesta del presidente del consiglio dei
ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito
dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti
sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base
delle rilevazioni effettuate dalla ragioneria generale dello
stato, dal dipartimento della funzione pubblica e
dall'istituto nazionale di statistica; per il più efficace
perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione
funzionale del dipartimento della funzione pubblica con la
ragioneria generale dello stato;
m)
prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni
giurisdizionali l'entità globale della spesa per il
pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal governo,
che il ministro del bilancio e della programmazione
economica ed il ministro del tesoro presentino, in merito,
entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze
esecutive, una relazione al parlamento impegnando governo e
parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della
spesa globale;
n)
prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio
temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita
la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del
dirigente alle mansioni superiori per un periodo non
eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con
il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta e che comunque non costituisce
assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di
alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,
definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta
assegnazione;
o)
procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono
automatismi che influenzano il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono
trattamenti economici accessori, settoriali, comunque
denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole
contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di
accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente
tali trattamenti alla produttività individuale e a quella
collettiva ancorché non generalizzata ma correlata
all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la
determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi
di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento
effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero
obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o
dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti
salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in
godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti
con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o
ente; prevedere il principio della responsabilità personale
dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei
trattamenti economici accessori;
p)
prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della
pubblica amministrazione possa essere conferito in casi
rigorosamente predeterminati; in
ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti
dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;
q)
al fine del contenimento e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico,
prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la
gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che
contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata
nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in
un apposito accordo stipulato tra il presidente del
consiglio dei ministri o un suo delegato e le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
da recepire con decreto del presidente del consiglio dei
ministri previa deliberazione del consiglio dei ministri;
tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo
conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa
delle amministrazioni, della consistenza numerica del
personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato,
prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali
giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle
aspettative sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in
relazione alla rappresentatività delle medesime accertata
ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la
presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni ed
organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le
amministrazioni pubbliche forniscano al dipartimento della
funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere,
secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in
materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai
permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano
annualmente fornire alla presidenza del consiglio dei
ministri dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare
al parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
r)
prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione
del personale nelle sedi di servizio sul territorio
nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non
possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle
riguardanti le categorie protette, in caso di mancata
rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto
dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in
caso di accertata possibilità di copertura dei posti
vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette
ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi
temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in
determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, siano adottati con decreto del presidente del consiglio
dei ministri e che il personale eccedente, che non accetti
la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità
d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in
disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello stato approvato con decreto del presidente
della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
s)
prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel
caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a società private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che
attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate
dai citati enti pubblici ed aziende;
t)
prevedere una organica regolamentazione delle modalità di
accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
espletando, a cura della presidenza del consiglio dei
ministri, concorsi unici per profilo professionale
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro
consorzi, previa individuazione dei profili professionali,
delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché
delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da
parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì
la possibilità, in determinati casi, di provvedere
attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i
candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali
avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il
decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u)
prevedere per le categorie protette di cui al titolo i della
legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello
stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla
base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione;
v)
al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e
delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione
alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere
che il personale appartenente alle qualifiche funzionali
possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di
flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a
profili professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z)
prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti
e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche
per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo
del predetto personale docente soprannumerario é consentito
purché in possesso di idonea abilitazione e
specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa
vigente; prevedere il passaggio del personale docente in
soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali
e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei
profili professionali e nelle sedi che presentino
disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni
organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del ministero
della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle
tabelle a e b allegate al decreto del presidente del
consiglio dei ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 1991, e successive modificazioni;
aa)
prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di
corsi di riconversione professionale, con verifica finale,
aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla
base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere
possibile una maggiore mobilità professionale all'interno
del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione
della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli
ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere
nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione
della0mobilità professionale (passaggi di cattedra e di
ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale
ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli
riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere
disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che
residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno
scolastico;
bb)
prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per
gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica,
fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza
organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13,
primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con
decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e
undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista
una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attività di particolare utilità strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potrà consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unità;
cc)
prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano
destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze
annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite
per le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge
20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;
dd)
procedere alla revisione delle norme concernenti il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze
annuali solo per la copertura dei posti effettivamente
vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato
personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico,
stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;
procedere alla revisione della disciplina che regola
l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio
dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia;
nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il
docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di
un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene
confermato il supplente a garanzia della continuità
didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio
nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
svolgimento di altri compiti;
ee)
procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
dei criteri di costituzione e funzionamento delle
commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di
accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della
spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante
un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed
il maggior decentramento possibile delle sedi di esame,
nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti
delle commissioni fra il personale docente e direttivo in
quiescenza, anche ai sensi del decreto del presidente del
consiglio dei ministri 10 giugno 1986,pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non
optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri
eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale
esonerato dal servizio di insegnamento;
ff)
procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
delle relative procedure di concorso, al fine di
subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva
disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda
le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg)
prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della
spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati
del sistema scolastico con particolare riguardo alla
effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto
anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non
adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci
per il loro superamento;
hh)
prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del
pubblico impiego;
ii)
prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio
dei diritti dei cittadini in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241;
ll)
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
parlamento nazionale, al parlamento europeo e nei consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la
durata del mandato. Tale periodo é utile ai fini
dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza
e di previdenza;
mm)
al fine del completamento del processo di informatizzazione
delle amministrazioni pubbliche e della più razionale
utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati,
procedere alla revisione della normativa in materia di
acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo altresì la
definizione dei relativi standard qualitativi e dei
controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia
di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2.
Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della costituzione.
I principi desumibili dalle disposizioni del presente
articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
repubblica.
3.
Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie
in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul
bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma
di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
4.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il governo trasmette alla camera dei deputati
e al senato della repubblica gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del
parere da parte delle commissioni permanenti competenti per
la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si
esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5.
Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre
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