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Legge
23 ottobre 1992, n. 421
Art.
03. Previdenza
1.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del
presente articolo, uno o più decreti legislativi per il
riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti
privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo
scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra
spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire,
in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione
e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi,
trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di
favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o
individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per
le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione
di un anno ogni due anni dal 1994;
b)
conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive
od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e
donne; facoltà di permanere in servizio oltre i
limiti di età per un periodo
massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge; facoltà di
deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per
cento, nonché, con conferma dei vigenti limiti di età, per
i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il
personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il
personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi
compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli
sportivi professionisti;
c)
elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
età del limite previsto per l'applicazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del
rapporto di lavoro;
d)
elevazione della percentuale di commisurazione della
pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita
dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di
continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al
compimento dell'età pensionabile fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età in misura idonea ad
incentivare il differimento del trattamento pensionistico e
compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa
previdenziale;
e)
subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione
di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;
f)
anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi
per ogni anno di occupazione in attività particolarmente
usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta
mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori
interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello
Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base
della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le
categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a
tali attività, nonché i relativi apporti della
contribuzione integrativa;
g)
graduale elevazione da quindici anni a venti anni del
requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a
pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione
di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati
che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito
minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per
un periodo non inferiore a dieci anni solari siano
assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo
determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno
solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque
anni, nonché dei soggetti che siano stati ammessi ad
effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre
1992;
h)
graduale elevazione del periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione annua pensionabile da
duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in
ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle
retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della
vita con aumento di un punto percentuale, con graduale
estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti
alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale
obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per
coloro che possono far valere una anzianità contributiva
inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale
obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del
regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione
della retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo
al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli
ordinamenti quello intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e
la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati
correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;
i)
facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere
complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata
in costanza di effettiva attività lavorativa, di
riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella
misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1° gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di
assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio,
periodi di congedo per motivi familiari concernenti
l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore
all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi
non coperti da assicurazione, con esclusione delle
cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di
laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a
gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione
figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di
lavoro;
l)
determinazione di un limite massimo non superiore a cinque
anni per i periodi figurativi computabili ai fini del
diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori
di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa;
m)
armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di
limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro
subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e
privati, con esclusione della non cumulabilità per i
redditi derivanti da attività promosse da enti locali e
altre istituzioni pubbliche e private per programmi di
reinserimento degli anziani in attività socialmente utili o
da attività sia autonome sia dipendenti di limitata
rilevanza economica o che comportino un limitato impegno
temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano
già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli,
i trattamenti in atto;
n)
elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un anno del
requisito contributivo richiesto per il pensionamento di
anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a
tale data abbiano compiuto l'età di cinquantasette anni per
gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale
estensione della disciplina del regime generale obbligatorio
in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori
dipendenti privati e pubblici, prevedendo:
1)
la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che
hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio
prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale
diritto;
2)
il differimento della possibilità di pensionamento a non
prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianità
contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato
un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad
otto anni;
3)
una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni
di servizio inversamente proporzionale all'anzianità
contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei
requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da
raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di
dieci anni;
4)
la concessione della pensione di anzianità dopo l'effettiva
cessazione dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma,
con identici criteri di non cumulabilità tra pensione e
retribuzione o reddito da lavoro autonomo;
o)
estensione della disciplina dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di
nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con
riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione
dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di
cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e
sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con
le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche
del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione
del riferimento dell'intera vita contributiva ai lavoratori
autonomi limitatamente alle attività iniziate
successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova
iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e
correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori
dipendenti;
p)
previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle
lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357. Le conseguenti variazioni del
trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri
aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori
di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente
stabilito in sede di contrattazione;
q)
disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei
lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire,
tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in
attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;
r)
conservazione per le forme pensionistiche di cui alla
lettera o) dell'autonomia di gestione e, se più favorevole,
della normativa vigente in materia di invalidità specifiche
e per causa di servizio;
s)
revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le
integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni
sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo
familiare del pensionato, computandovi il reddito del
coniuge, un reddito spendibile non inferiore al
livello minimo vitale;
t)
ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di
finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per
ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee
ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di
imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi
a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;
u)
disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni
da determinare in quota parte in base alla previgente
normativa a garanzia dei diritti maturati;
v)
previsione di più elevati livelli di copertura
previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate
secondo criteri di flessibilità e diversificazione per
categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o
individuale, con garanzia di autonomia e separazione
contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o
convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli
organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1
della legge 9 marzo 1989, n. 88 (26), nonché alle imprese
assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui
alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad
operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di
capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei
soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni,
prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni
fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti
dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (28);
z)
revisione delle aliquote di rendimento indicate nella
tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, secondo criteri di gradualità ed equità,
con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle
posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di
solidarietà;
aa)
razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori
dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei
contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la
generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella
legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle
misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e
semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni
contributive.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle
lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma 1, al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti
legislativi in attuazione dei principi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1
è stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi
debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della
scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
3.
Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
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