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Legge
23 ottobre 1992, n. 421
Art.
04. Finanza degli enti territoriali
1.
Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai
comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro
fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del
presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:
a)
all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta
comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
1)
applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni
agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati
e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove
sono ubicati gli immobili;
2)
assoggettamento all'imposta, per anni solari, del
proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto
di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non
residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta
proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel
corso dell'anno;
3)
determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli
estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di
non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le
rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli
immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri
che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei
mercati immobiliari;
4)
determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base
degli estimi del catasto;
5)
determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base
del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su
cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte
dei soggetti indicati al numero 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la
definizione di area fabbricabile; negli eventuali
procedimenti di espropriazione si assume il valore
dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di
espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In
caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il
fabbricato è assoggettato all'ICI;
6)
determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in
misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della
aliquota minima in caso di mancata determinazione e con
facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per
mille per straordinarie esigenze di bilancio;
7)
esenzione dall'imposta per:
7.1)
lo Stato, l regioni,
le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra
detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;
7.2)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222;
7.3)
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del
culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
7.4)
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7.5)
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia;
7.6)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
7.7)
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 ad E/9;
7.8)
i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
7.9)
i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere
destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 (35), per il periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
7.10)
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984;
8)
riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati;
9)
detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un
importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota
per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione
si applica anche per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative
edilizie a proprietà indivisa;
10)
i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a
titolo principale, purché dai medesimi condotti, il cui
valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono
esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta
è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo,
nelle seguenti misure:
10.1)
nella misura del 30 per cento per un valore complessivo
compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
10.2)
nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120
milioni e 200 milioni;
10.3)
nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200
milioni e 250 milioni;
11)
accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune,
previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da
trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da
parte della giunta comunale della responsabilità di
gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione
informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche
a mezzo del sistema telematico dei comuni;
12)
rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella
misura legale, per le aree divenute inedificabili, a
condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per
almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata
per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per
atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non
eccedente i dieci anni;
13)
devoluzione delle controversie alla competenza delle
commissioni tributarie;
14)
determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50
per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o
tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione
alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità
della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente
da procedure fallimentari in corso;
15)
determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente
lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;
16)
esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili,
dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei
fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale
sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione
principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale
importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
17)
soppressione dal 1° gennaio 1993, dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia
ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e
l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i
presupposti di imposta che si verificano nel decennio
successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale
quello al 31 dicembre 1992;
18)
in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo
i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione
pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta
dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque
anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto
sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla
stessa differenza;
19)
non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte
erariali sui redditi;
b)
all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della
facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di
istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente
l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2
per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento
di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella
relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del
consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni
dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate
sulla base di indici obiettivi di carattere sociale.
L'addizionale è riscossa, mediante distinto versamento, in
unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti
per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento
dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del
comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la
disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli
effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì,
emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche
prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito
risultante dalla stessa attività, l'attività di
segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma
dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre
1973, n. 600 , e successive modificazioni;
c)
all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle
regioni a statuto ordinario già titolari di una parte della
tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge
16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5
della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive
modificazioni - dell'intera tassa automobilistica
complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'articolo 2
della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
1)
le misure della tassa automobilistica, della soprattassa
annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze
previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e
successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed
il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;
2)
la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa
speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano
gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle
regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti
le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi
termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso
concessionario della riscossione degli analoghi tributi
erariali, il quale verserà i tributi regionali riscossi
nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto
allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali;
3)
la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un
autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una
regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente
iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore
tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo
per il quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla
regione di provenienza;
4)
contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d)
all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle
regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione
del gas e dell'energia elettrica per usi domestici
commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle
erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1)
l'imposta può essere proporzionale o progressiva a
scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
2)
l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con
propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6
per cento;
3)
l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in
misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;
4)
l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla
regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai
soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;
5)
in armonia con le disposizioni di carattere generale in
materia di tributi regionali e provinciali saranno
determinati le modalità di articolazione delle aliquote,
fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i
termini per il versamento alle regioni ed alle province dei
relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora
e gli interessi per il mancato o ritardato versamento;
e)
all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle
province, di una o più imposte sull'esercizio delle
funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1
dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f)
all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei
trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54
della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
1)
istituzione di un sistema a regime di determinazione del
complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che,
salve le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994
un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e
con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti
di programmazione statale, con unificazione degli
stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le
tipologie previste dall'articolo 54 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e con definizione delle rispettive
quantificazioni;
2)
corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti
ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992,
al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le
indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e
versamento all'erario da parte dei comuni del gettito
dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto
della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della
media delle riscossioni del trienni
1990-1992; corresponsione alle province di
trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo
analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunità
montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992
ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni;
detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere
dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto
per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota
del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla
soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta
per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera
a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati
dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni
vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche
dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse
dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti
accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla
concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
3)
conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali
che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo
54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di
competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale
stesso;
4)
applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal
predetto articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e
attuazione dallo stesso anno della perequazione degli
squilibri della fiscalità locale, con particolare
considerazione:
4.1)
dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
4.2)
dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000
abitanti;
4.3)
dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con
ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;
4.4)
dei comuni capoluogo di provincia;
4.5)
degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e
perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia
demografica di appartenenza;
5)
ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle
comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e
con riferimento alla popolazione montana;
6)
eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei
vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle
piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi
di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti
locali con situazioni strutturalmente deficitarie;
7)
certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e
dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi
consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei
trasferimenti erariali per i trasgressori;
g)
all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro
consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità
montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere
pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici,
assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto
interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di
progetti «chiavi in mano» ed a prezzo chiuso. Il piano
finanziario previsto dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve
assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in
relazione agli introiti previsti e deve essere
preventivamente assentito da un istituto di credito
mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal
Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera
che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno
essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a
cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario
e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli
interventi di cui alla
presente lettera gli enti interessati approvano le
tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
connessa gestione.
2.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino
dell'ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e
delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
armonizzazione con i princìpi della contabilità generale
dello Stato, per la parte applicativa dei princìpi
contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (44), tenuto
conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e
dell'informatizzazione;
b)
applicazione dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno
1990, n. 142 (44), con l'introduzione in forma graduale e
progressiva della contabilità economica a decorrere dal
1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di
applicazione anticipata (44/a);
c)
definizione, nell'ambito del sistema di contabilità
economica, dei princìpi per la determinazione dei costi e
degli ammortamenti dei servizi degli enti locali;
d)
inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della
possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il
risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria,
secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e
coordinamento delle norme in materia (44/b).
3.
Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4.
Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti
alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1°
gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni:
1)
tassazione della pubblicità esterna avente finalità
commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro
di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario
utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la
sua ubicazione;
2)
attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone
dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
responsabilità tributaria di colui che produce, vende la
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
3)
ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di
cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più di cinque
classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994
non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno
stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;
4)
revisione delle disposizioni riguardanti la gestione
dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle
pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (44);
b)
in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
1)
rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata
rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in
relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque
classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni
permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle
misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le
occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno
superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun
anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui
all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (45),
e successive modificazioni, e potranno essere graduate in
relazione al tempo di occupazione;
2)
introduzione di forme di determinazione forfetaria della
tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti
il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili,
tenendo conto di parametri significativi;
3)
soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di
aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere
stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione
di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;
4)
regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri
analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
c)
in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani:
1)
adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra
fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché
attraverso la determinazione
di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della
potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante
adeguati criteri oggettivi;
2)
definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti
urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di
applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
attività produttive;
d)
in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di
diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione
e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
1)
revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento
e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti
a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la
riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
2)
revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che
rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità
di gestione;
e)
in materia di imposte e tasse comunali e provinciali,
attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale
presso il Ministero delle finanze della funzione di
vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche
mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e
tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
regolare funzionamento dei servizi.
5.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato
in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.010
miliardi per l'anno 1994, si provvede:
a)
quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700
miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate
indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato
dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202;
b)
quanto a lire 8.790 miliardi per l'anno 1993, con le
maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), numero 2);
c)
quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900
miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Disposizioni
finanziarie per le province, per i comuni e le comunità
montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992;
d)
quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410
miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
6.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7.
Al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti
legislativi in attuazione dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g),
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al
comma 1, lettere b) e d); e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi
dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti
legislativi in attuazione dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8.
Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere
emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993.
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