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Legge
26 aprile 1974, n. 168
Provvidenze
per gli invalidi per servizio e loro congiunti
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1974, n. 129)
Art.
1.
(1).
Art.
2.
L'assegno
complementare previsto dall'articolo 3 della legge 25
febbraio 1971, n. 95 , è elevato da L. 444.000 a L. 540.000
annue.
Art.
3.
Agli invalidi
di 1ª categoria, con e senza assegni di superinvalidità,
è concesso un assegno speciale annuo, non reversibile,
nelle seguenti misure:
Tabella E,
lettera A-bis, n. 2, comma secondo ....L. 720.000 Tabella E,
lettera B ................................” 540.000
Tabella E, lettera C ................................”
336.000 Tabella E, lettera D
................................” 252.000 Tabella E,
lettera E ................................” 210.000
Tabella E, lettera F ................................”
168.000 Tabella E, lettera G
................................” 151.200 1ª categoria,
senza assegno di super invalidità ......” 84.000.
Art.
4.
Ai fini
dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata
ordinaria in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto
sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita
anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di
esso.
Agli stessi
fini le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla
legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle
allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Art.
5.
(2).
Art.
6.
(3).
Art.
7.
Il
trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi
di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25
febbraio 1971, numero 95 , deceduti posteriormente al 31
dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli
assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali
modifiche successive.
Art.
8.
I figli degli
invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di
prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità,
sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se
lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente
all'evento invalidante.
Art.
9.
In
applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge
25 febbraio 1971, n. 95 , dell'ultimo comma dell'articolo 2
e del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile
1965, n. 488 , e successive modificazioni, la competenza in
materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di
incollocamento e dell'assegno di previdenza, è demandata
alle direzioni provinciali del tesoro.
Art.
10.
I
miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della
tabella E lettera F) e G) - e della tabella F, indicate
nell'articolo 1 della presente legge sono concessi,
d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
I
miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli
articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno
decorrenza dal 1° gennaio 1973.
I
miglioramenti economici dalla applicazione dell'articolo 7
sono concessi d'ufficio.
Art.
11.
Per ottenere
la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo
comma - tabella E, lettera E), punto 5 - e secondo comma,
nonché le più favorevoli assegnazioni di cui all'articolo
4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto
emanato prima della data di entrata in vigore della presente
legge debbono presentare domanda all'amministrazione
centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal
servizio.
Se la domanda
è presentata entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti
sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la
domanda è presentata successivamente, i benefici stessi
sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Le
amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della
domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti
sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti,
provvederanno in merito alle domande stesse con decreto
concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e
le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.
Ai titolari
di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a
quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici
previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere
concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della
pensione.
L'aumento di
integrazione per la moglie, di L. 72.000 annue, ovvero la
sua maggiorazione, di L. 36.000 annue, derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6 lettera a) della presente
legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973
dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa
dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la
relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti
suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Per i
matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il
diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a
partire dalla data predetta; per quelli celebrati
successivamente, ma prima della data di entrata in vigore
della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data
di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme
eventualmente già corrisposte per aggiunta di famiglia, a
norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, saranno recuperate.
Art.
12.
(4).
Art.
13.
Con l'entrata
in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Art.
14.
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive
lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500
milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni,
mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo
3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno
finanziario 1974.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
NOTE:
(1)
Sostituisce l'art. 1, L. 25 febbraio 1971, n. 95.
(2)
Sostituisce l'art. 8, L. 25 febbraio 1971, n. 95.
(3)
Sostituisce il primo comma dell'art. 7, L. 25 febbraio 1971,
n. 95.
(4)
Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'articolo 2,
L. 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'art. 14, L. 25
febbraio 1971, n. 95.
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