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Legge
29 dicembre 1988, n. 544
Elevazione
dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni
Art. 1. -
Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
1. Con effetto dal
1° luglio 1988, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
delle gestioni speciali per i commercianti, per gli
artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici
mensilità, a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o
superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
della maggiorazione sociale:
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un
importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede
al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
2. Con effetto dal
1° gennaio 1990 la misura della
maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000
mensili, per tredici mensilità.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la
maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo,
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i
redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto
quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero
dagli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo
sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (Inps), al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia nonché da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è
presentata alla sede dell'Inps territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa alla esistenza
dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in
sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante
è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito,
anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque
volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a
favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione è comminata dall'Inps attraverso
le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda e
non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1° luglio 1988 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1° luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'Inps concernenti la concessione della maggiorazione,
nonché per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il
contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le
norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni.
12. Con effetto dal
1° gennaio 1989, la corresponsione
della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del
presente articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni
delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire
30.000 mensili, per tredici mensilità, con corrispondente
rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere
a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della L. 15
aprile 1985, n. 140.
Art. 2. -
Aumento della pensione sociale
1. Con effetto dal
1° luglio 1988, la pensione sociale
di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata
secondo quanto stabilito nei commi successivi con
riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni
in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue,
da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna.
La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito
stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per
la concessione della pensione sociale, spetta anche ai
soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di
cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che
la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o
superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione
sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un
importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva
dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al
cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo,
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i
redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto
quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero
dagli assegni familiari.
6. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è
corrisposto, con le stesse modalità previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Inps, al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonché da una
dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è
presentata alla sede dell'Inps territorialmente competente.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'Inps
attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
8. In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato
all'erogazione di un acconto dell'aumentata di cui al
presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa
all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli
interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo
predisposto dall'Istituto medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né
sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la
domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, l'aumento decorre dal 1ø luglio 1988, ovvero dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono
verificati i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della L. 15
aprile 1985, numero 140.
Art. 3. -
Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento
minimo
1. Con effetto dal 1ø gennaio 1988 gli aumenti di cui ai
numeri 1), 2), 3), e 4) del comma 1 dell'art. 5 della L. 15
aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente
i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4
dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare,
tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni
conseguite con una anzianità contributiva superiore a 780
settimane e delle pensioni limitate dal massimale di
retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1ø
gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti
pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1ø gennaio 1990,
per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione
di anno.
Art. 4. -
Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale
nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale
1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale dei
lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e del
fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno
rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1989, sentite le
categorie interessate, con separati provvedimenti che
tengano conto dei criteri previsti in materia dalle
specifiche normative delle singole gestioni. I relativi
oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle
categorie interessate.
Art. 5. -
Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico
1. Ai titolari delle pensioni di cui all'art. 1 della L.
29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della
riliquidazione del trattamento di quiescenza con il
riconoscimento dell'anzianità pregressa, di cui all'art. 7
della L. 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della
L. 2 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti
integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla
tredicesima mensilità, nella misura di:
a) dal
1° gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000,
rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità;
b) dal
1° gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000,
rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di reversibilità.
2. Miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle
categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di
cui al D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, e di cui
alla L. 6 agosto 1984, n. 425.
3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo
sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui
all'art. 4, comma 1, della L. 17 aprile 1985, n. 141, nonché
ai titolari delle pensioni di cui all'art. 8 della L. 24
gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988
e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi è
anticipato alle casse pensioni amministrate dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro e sarà alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno
1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del
bilancio dello Stato.
4. L'onere per i miglioramenti delle pensioni di cui al
comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di
quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di
agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa
integrativa di previdenza per il personale telefonico
statale, è a carico del Fondo e della Cassa predetti.
5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente
articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del
tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative
partite di pensione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo è valutato in lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1990.
Art. 6. -
Benefici per gli ex-combattenti
1. A decorrere dal
1° gennaio 1989 i soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 6 della L. 15 aprile 1985, n. 140,
titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno
diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del
rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le
norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al
comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi
3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'art. 6 della L. 15 aprile
1985, n. 140.
Art. 7. -
Pensioni dei liberi professionisti
1.
I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di
previdenza per i liberi professionisti non possono essere
d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30
giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto
dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle
singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i
provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei
relativi oneri, che restano a loro carico, sempreché le
disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo
consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico
dello Stato.
Art. 8 -
Copertura finanziaria
1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno
1988, in lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1500
miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante
dall'applicazione degli artt. 1 e 2, si provvede, per l'anno
1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
"Istituzione del trattamento di minimo vitale" e,
per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
"Istituzione del trattamento di minimo vitale".
2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989 ed in lire 1000 miliardi a decorrere
dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli artt. 3 e
5, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento "Perequazione dei trattamenti
pensionistici pubblici e privati" e, per gli anni
1989,1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione
dei trattamenti pensionistici pubblici e privati".
3. All'onere derivante dall'art. 6, valutato in lire 70
miliardi per l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno
1990 e in lire 60 miliardi per l'anno 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989 1991, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando per il 1989
I'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione
finanziaria" e per il 1990 ed il 1991 l'accantonamento
"Revisione delle contribuzioni sociali".
4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Inps
fissato per l'anno 1989 si intende al netto della spesa a
carico dell'Istituto stesso derivante dall'applicazione
della presente legge.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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