Legge
29 dicembre 1990, n. 422
Adeguamento
delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento
base dei grandi invalidi di guerra e per servizio
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1991, n. 5)
Art.
1. - Nuovi importi degli assegni di superinvalidità
1. A
decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi base annui degli
assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo
sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive
modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato 1
alla presente legge.
Art.
2. - Nuovi importi delle indennità di assistenza e di
accompagnamento
1. A
decorrere dal 1° maggio 1990, gli importi mensili delle
integrazioni delle indennità di assistenza e di
accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto
dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , già sostituito
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834 , come sostituiti dal comma 3
dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e
successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di
ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge
per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati:
a) per gli
invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da
mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordità
bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano
conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi
ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L.
2.563.529;
b) per gli
invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi
secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;
c) per gli
invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a
L. 1.139.013;
d) per gli
invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. 497.006 a
L. 569.006.
2. A
decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle
integrazioni delle indennità di assistenza e di
accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti
alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di
guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti
sordità assoluta permanente, oppure la perdita funzionale
dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della
perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un
ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.
3. A
decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle
integrazioni delle indennità di assistenza e di
accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti
alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di
guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una
mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono
integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.
4. I benefici
previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli
interessati.
Art.
3. - Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità
1. A
decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui dell'assegno
per cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella F,
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo
sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive
modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato II
alla presente legge.
Art.
4. - Estensione dei miglioramenti economici ai grandi
invalidi per servizio
1. Ai sensi
della legge 29 gennaio 1987, n. 13 , i miglioramenti
previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a
favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli
assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio
appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi
militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei
dipendenti civili dello Stato.
Art.
5 - Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati
ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti
1. A
decorrere dal 1° maggio 1990, gli importi dei trattamenti
base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di
guerra, nonché ai congiunti dei caduti, di cui
rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituite dalla
legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni,
sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente
legge.
Art.
6. - Norma transitoria
1. I
miglioramenti previsti dalla presente legge restano in
vigore sino al riordino del sistema pensionistico di guerra.
Art.
7. - Copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in lire 40 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 60 miliardi a
decorrere dall'anno 1991, si provvede: quanto a lire 40
miliardi per l'anno 1990 con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Adeguamento
delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base
dei grandi invalidi di guerra»; quanto a lire 50 miliardi
per l'anno 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
l'apposito accantonamento «Adeguamento delle pensioni di
guerra e integrazione del trattamento di base dei grandi
invalidi di guerra e di servizio»; quanto a lire 10
miliardi per l'anno 1991 a carico del capitolo 6171 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno.
2. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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