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Legge
29 dicembre 1993, n. 578
Norme
per l'accertamento e la certificazione di morte
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994, n. 5)
Art. 1. - Definizione di morte
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile
di tutte le funzioni dell’encefalo.
Art. 2. - Accertamento di morte
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la
respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di
tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto
emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando
si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali
definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità,
che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche
competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche
del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le
condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e
definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il
perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore.
Il citato decreto deve tenere conto delle peculiarità dei soggetti
di età inferiore ai cinque anni.
5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato
dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un
medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista
in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da
un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti
del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina
uno o più collegi medici per l’accertamento della morte dei soggetti
affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.
Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in
strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura
private devono avvalersi per l’accertamento della morte nel caso di cui
al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e
rientra nei doveri di ufficio del nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un
giudizio unanime sul momento della morte.
Art. 3. - Obbligo per i sanitari
nei casi di cessazione di attività cerebrale
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le
condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 2,
comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è
tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.
Art. 4. - Periodo di osservazione
dei cadaveri
1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato
secondo le procedure di cui all’articolo 2, nessun cadavere può
essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia,
a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere,
né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse
24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di
decapitazione o di maciullamento.
Art.
5. - Sanzioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 4, irrogano la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
lire tre milioni, con le forme e le modalità previste
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione
delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
Art. 6. - Abrogazione di norme
1. è abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa
non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore
le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n.
644.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli : Conso
NOTE:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 5
La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota
all'art. 6
La legge n. 644/1975 reca: "Disciplina dei prelievi di parte
di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo
dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti
per uso terapeutico".
Lavori preparatori
Camera dei deputati (atto n. 764):
Presentato dall’on. BORRA ed altri il 15 maggio 1992.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente,
il 14 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente,
il 29 luglio 1992; 9, 10 settembre 1992; 15 ottobre 1992;
12, 17 novembre 1992; 13 gennaio 1993.
Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1993
(atto n.764/A - relatore on. Borra).
Assegnato nuovamente alla XII commissione,
in sede legislativa, il 1° luglio 1993.
Esaminato dalla XII commissione, in sede
legislativa, e approvato il 6 luglio 1993.
Senato della Repubblica (atto n. 1366):
Assegnato alla 12° commissione (Sanità), in sede referente,
il 22 luglio 1993, con pareri delle
commissioni 1°, 2° e d
ella commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12° commissione il 28, 29 luglio 1993;
3 agosto 1993; 15 settembre 1993; 6 ottobre
1993;
24, 30 novembre 1993; 14, 15 dicembre 1993.
Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.
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