Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge 30 marzo 1971, n. 118 > Dall'art. 1 all'art. 10

 

Legge 30 marzo 1971, n. 118

   

  

Art. 1 - Conversione

       

E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.  

       

 

Art. 2 - Nuove norme e soggetti aventi diritto 

 

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (1).

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (2).

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3).

(1)Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988 n.509

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.  

          

 

Art. 3 - Assistenza sanitaria

         

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.

Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.
L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.  

        

 

Art. 4 - Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione

 

Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.  

            

        

Art. 5 - Personale ed educatori specializzati 

       

Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.  

    

        

Art. 6 - Accertamento delle condizioni di minorazione

       

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.  

     

     

Art. 7 - Commissione sanitaria provinciale: composizione

       

La commissione sanitaria provinciale è composta:

- dal medico provinciale che la presiede;

- da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;

- da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (4).

Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

(4) L'art. 3, L. 27 dicembre 1973, n. 908, ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo dell'art. 7. Successivamente, l'art. 3, L. 26 maggio 1975, n. 165, ha così sostituito con un solo comma i commi primo e secondo dello stesso art. 7, già modificati dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1973, n. 908.  

    

      

Art. 8 Compiti della commissione sanitaria provinciale

           

La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.
Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482

La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.  

       

      

Art. 9 - Commissioni regionali sanitarie

     

Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuro-psichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale (5).
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, della competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8 (6).

(3) Reca norme sull'attribuzione della personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.

(5) Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 27 dicembre 1973, n. 908.  

     

       

Art. 10 - Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165

    

     

     

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati