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Legge
30 marzo 1971, n. 118
Art.
1
- Conversione
E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5,
concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi
civili.
Art.
2 - Nuove norme e soggetti aventi diritto
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,
hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1°
maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si
applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli
effetti della presente legge, si considerano mutilati ed
invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite
o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli
irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o
dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore a un
terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età (1).
Ai
soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della
concessione dell'indennità di accompagnamento, si
considerano mutilati ed invalidi i soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
(2).
Sono
esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di
servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali
provvedono altre leggi (3).
(1)Vedi,
anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988
n.509
(2)
Comma aggiunto dall'art. 6,
D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n.
346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dagli artt. 1, primo comma Legge 11 febbraio 1980,
n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella
parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale
inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento
possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità
parziale.
Art.
3 - Assistenza sanitaria
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il
Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i
suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e
specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui
all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di
ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e,
soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra
regione viciniore.
Il
Ministero della sanità provvede altresì direttamente
all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica,
specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e
mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il
Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il
ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti
mutualistici e assicurativi.
L'assistenza
di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei
minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri
convenzionati col Ministero della sanità.
L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma
di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna
o a degenza residenziale.
Il
Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata
nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con
cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni
ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei
centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua
vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative,
medico-psicologiche e di servizio sociale.
Art.
4 - Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione
Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti
dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura
non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di
concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche
private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la
trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento
delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di
altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati,
comunità di tipo residenziale e simili.
Tutti
i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi
civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi
di istruzione per lo espletamento e il completamento della
scuola dell'obbligo.
Le
istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili
sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del
Ministero della sanità. La loro denominazione deve
contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata».
Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare
confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici
pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un
centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al
medico provinciale e adempiere alle prescrizioni
tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del
Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in
caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di
autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad
eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un
periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o
disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito
il Consiglio provinciale di sanità.
Il
Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere
nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza
sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e
borse di studio per la formazione di personale
specializzato;
b)
contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non
aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla
prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e
sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere
congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni,
neurolesioni o disadattamenti sociali.
Art.
5 - Personale ed educatori specializzati
Presso le università e presso enti pubblici e privati
possono essere istituite scuole per la formazione di
assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e
di personale paramedico.
Il
riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il
Ministro per la sanità.
I
programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei
docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
Art.
6 - Accertamento delle condizioni di minorazione
L'accertamento delle condizioni di minorazione degli
aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge
è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione
sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su
proposta del medico provinciale e che ha sede presso
l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il
prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare
con la stessa procedura più commissioni le quali possono
avere sede anche in altri comuni della provincia presso
l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
Art.
7 - Commissione sanitaria provinciale: composizione
La commissione sanitaria provinciale è composta:
-
dal medico provinciale che la presiede;
-
da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto
dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro
preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli
specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli
specialisti in igiene generale e speciale;
-
da un medico designato dall'Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile
1965, n. 458 (4).
Il
medico provinciale può designare in sua sostituzione a far
parte della commissione, con funzioni di presidente, un
funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un
ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale
di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare
tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della
commissione sanitaria regionale.
Le
funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario del
ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della
carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità
o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal
segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha
sede la commissione.
(4)
L'art. 3, L. 27 dicembre 1973, n. 908, ha sostituito con
quattro commi gli originari commi primo e secondo dell'art.
7. Successivamente, l'art. 3, L. 26 maggio 1975, n. 165, ha
così sostituito con un solo comma i commi primo e secondo
dello stesso art. 7, già modificati dall'art. 3 della L. 27
dicembre 1973, n. 908.
Art.
8 Compiti della commissione sanitaria provinciale
La
commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
a)
accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui
all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante
nonché di valutare il grado di minorazione;
b)
valutare se la minorazione può essere ridotta mediante
idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la
minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali
di addestramento;
c)
valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti
psico-diagnostici ed esami attitudinali.
I
nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto
alla pensione di inabilità o allo assegno di assistenza
sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura
del segretario della commissione.
Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario
della commissione deve comunicare agli interessati l'esito
dell'accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono
trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23
aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della
commissione.
L'accertamento
della minorazione e della causa invalidante e la valutazione
della natura e del grado di invalidità degli invalidi
civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati
dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione
degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2
aprile 1968, n. 482
La
dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità
deve
essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da
effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo
adeguato periodo di osservazione o degenza.
Art.
9 - Commissioni regionali sanitarie
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale,
l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro
trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione
sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico
provinciale del capoluogo della regione e composta dal
medico provinciale, che la presiede, da un docente
universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni
di primario preferibilmente residenti in un comune della
regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da
un medico specialista in discipline neuro-psichiatriche e da
un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati
e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le
commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro
per la sanità.
Le
funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri
della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza
sociale (5).
La decisione della commissione sanitaria regionale ha
carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del
segretario, della competente commissione sanitaria
provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo
comma del precedente articolo.
Le
commissioni sanitarie regionali possono disporre gli
accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8
(6).
(3)
Reca norme sull'attribuzione della personalità giuridica
pubblica all'Unione generale invalidi civili.
(5)
Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 4, L. 27 dicembre 1973,
n. 908.
Art.
10 - Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n.
165
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