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Legge
30 marzo 1971, n. 118
Art.
11 - Presentazione delle domande
Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli
articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli
interessati debbono produrre istanza in carta libera alla
commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità,
deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e
rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di
cui al terzo comma dell'art. 12.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la
domanda deve essere prodotta all'autorità competente in
relazione all'articolo 3 della presente legge.
Alle
domande deve essere allegato un certificato medico
attestante la natura dell'infermità invalidante.
Art.
12
- Pensione di inabilità
Ai mutilati ed invalidi
civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in
sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale
inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a
cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità
di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda per l'accertamento
dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della
pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti
pensionistici.
La
pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a
coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati
permanentemente in istituti a carattere pubblico che
provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di
pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di
importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e
ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite,
prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa
al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità
di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle
mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso
dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità,
la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il
diritto di questi a percepire le quote già maturate alla
data della morte (7) (8) (9) (10).
(7)
Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854
(8)
Vedi anche l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
(9)
Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
l'art. 9, D.L. 22
dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222
(10)
Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art.
12, vedi la L. 13 dicembre 1986, n. 912.
Art.
13 - Assegno mensile
Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il
diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti sia accertata una riduzione della capacità
lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati
al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è
concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero
dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste
per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
precedente (11).
L'assegno
agli invalidi di cui al precedente comma può essere
revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i
beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro
condizioni fisiche (7) (8) (9).
(11)
L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire
18.000 l'assegno previsto dal presente art. 13 dal 1°
luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9,Decreto Legge 23 novembre
1988 n.509
(7)
Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854,.
(8)
Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n.
30.
(9)
Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
l'art. 9, D.L. 22
dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222.
Art.
14 - Norme per la concessione della pensione o dell'assegno
La concessione della pensione o dell'assegno mensile è
deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli
artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e
beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente
all'attuazione della presente legge, due rappresentanti
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di
cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del
prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione
dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 7 del
D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e successive
modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo
dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7 del predetto
D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in
servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica
non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente
da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della
regione. La nomina dei tre rappresentanti dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma,
viene effettuata dal commissario del Governo presso la
regione Trentino-Alto Adige, su designazione
dell'Associazione stessa.
Nella
regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale
di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due
rappresentanti della predetta Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della
Giunta regionale.
Art.
15 - Ricorsi in materia di pensione e di assegno
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può
presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni
dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede
previo parere di una commissione consultiva, composta dal
direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di
presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un
funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti
della categoria, designati dall'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965,
n. 458.
Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a
direttore di sezione.
La
commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in
carica 5 anni.
Oltre
ai componenti effettivi sono designati e nominati negli
stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In
caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere
alla costituzione di più commissioni consultive presiedute
da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non
inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale
dell'assistenza pubblica.
Art.
16
- Rilascio di certificato da parte degli uffici
distrettuali delle imposte
Ai fini dell'accertamento
delle condizioni economiche i comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente
agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici
giorni dalle
comunicazioni
delle commissioni sanitarie, il certificato relativo
all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli
dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato
il certificato relativo alla eventuale iscrizione del
coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
Art.
17 - Assegno di accompagnamento
Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18
anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle
commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che
frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento
o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo
pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un
assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici
mensilità (12).
A
tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve
produrre istanza in carta libera, corredata da un
certificato della direzione della scuola, del corso o del
centro, alla commissione sanitaria provinciale competente
per territorio.
La
concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è
rinnovabile di anno in anno previa presentazione al
competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica del certificato di frequenza.
L'assegno
di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale
rappresentante del minore con le stesse valutazioni
economiche previste per la concessione dell'assegno] (13)
(14).
(12)
L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire
18.000 l'assegno previsto dall'art. 17 della presente legge
a decorrere dal 1° luglio 1972. Per un ulteriore aumento,
vedi, l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.Successivamente
sono sopravvenuti diversi adeguamenti.
(13)
Vedi, anche, l'art. 14-septies,
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
(14)
Articolo abrogato dall'art. 6, L. 21 novembre 1988, n. 508
Art.
18 - Scadenze delle rate
La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate
bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio,
aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono
irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il
recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre
competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del
diritto o ai suoi aventi causa.
Art.
19 - Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze
economiche
In
sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli
articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo
giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65
anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono
ammessi al godimento della pensione sociale a carico del
fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
Agli
ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di
cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di
lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello
della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a
carico del Ministero dell'interno con le modalità di cui
agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS
dà comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilità della pensione sociale ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla
stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o
dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui
al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli
ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione
sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo
anno di età.
Art.
20 - Modalità di erogazione della pensione o
dell'assegno
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato,
ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il
pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla
presente legge, in relazione al numero dei beneficiari
residenti in ciascuna provincia.
Le
aperture di credito di cui al comma precedente possono
essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo
56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni.
I
prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi,
provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza,
mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati
per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli
enti.
Il
pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è
effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni
postali tratti sui predetti conti correnti.
Art.
21 - Accertamenti sulla permanenza dei
requisiti
Il
comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,
di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle
condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità
nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno
deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso
il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e
con le modalità di cui all'articolo 15.
Art.
22 - Tutela giurisdizionale
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9
e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai
competenti organi ordinari e amministrativi.
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