Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge 30 marzo 1971, n. 118 > Dall'art. 11 all'art. 22

 

Legge 30 marzo 1971, n. 118

   

  

Art. 11 - Presentazione delle domande

     

Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.

Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante.  

 

  

Art. 12 - Pensione di inabilità

    

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte (7) (8) (9) (10).

(7) Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854

(8) Vedi anche l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(9) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222

(10) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 12, vedi la L. 13 dicembre 1986, n. 912.

    

      

Art. 13 - Assegno mensile

      

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente (11).

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche (7) (8) (9).

(11) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9,Decreto Legge 23 novembre 1988 n.509

(7) Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854,.

(8) Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(9) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222.  

  

 

Art. 14 - Norme per la concessione della pensione o dell'assegno

          

La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei tre rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.  

   

   

Art. 15 - Ricorsi in materia di pensione e di assegno

    

Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.

In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.  

   

   

Art. 16 - Rilascio di certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte

      

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle

comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.  

   

   

Art. 17 - Assegno di accompagnamento

  

Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità (12).

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.

L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno] (13) (14).

(12) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dall'art. 17 della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1972. Per un ulteriore aumento, vedi, l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.Successivamente sono sopravvenuti diversi adeguamenti.

(13) Vedi, anche, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,

(14) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 21 novembre 1988, n. 508  

   

    

Art. 18 - Scadenze delle rate

  

La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.  

     

   

Art. 19 - Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche

     

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.  

    

    

Art. 20 - Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno

  

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.

Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.  

    

    

Art. 21 - Accertamenti sulla permanenza dei requisiti 

    

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.

  

   

Art. 22 - Tutela giurisdizionale

 

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.  

  

 

 

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