Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge 30 marzo 1971, n. 118 > Dall'art. 23 all'art. 34

 

Legge 30 marzo 1971, n. 118

 

Art. 23 - Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione

 

   

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.  

 

 

Art. 24 - Indennità di frequenza ai corsi

     

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.  

  

 

Art. 25 - Sistemi di lavoro protetto

  

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.  

  

 

Art. 26 - Congedo per cure

   

Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.  

 

 

Art. 27 - Barriere architettoniche e trasporti pubblici

 

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (15).

(15) Vedi il D.P.R.27 aprile 1978 n.384  

  

   

Art. 28 - Provvedimenti per la frequenza scolastica

   

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali] (16).

[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie] (17).

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

(16) Comma abrogato dall'art. 43 legge 5 febbraio 1992 n.104

(17) La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987 n.215

(G.U. 17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.  

  

    

Art. 29 - Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero

  

Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.  

  

    

Art. 30 - Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie

 

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.  

   

   

Art. 31 - Finanziamenti

   

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

1) Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;

2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.

Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.  

 

  

Art. 32 - Copertura della spesa

     

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.  

   

  

Art. 33 - Disposizioni transitorie  

    

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.  

  

 

Art. 34 - Disposizioni finali

  

In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, numero 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

       

  

  

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