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Legge
30 marzo 1971, n. 118
Art.
23 - Addestramento, qualificazione e riqualificazione
professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita
di relazione
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo
l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire
delle provvidenze intese all'orientamento,
all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione
professionale a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di
una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli
articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina,
secondo le richieste e su segnalazione degli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, la
percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi
civili nei corsi di addestramento professionale promossi o
autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni.
I
mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che
impediscano articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile
1949, n. 264.
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina,
secondo le richieste e su segnalazione degli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, la
percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi
civili nei corsi di addestramento professionale promossi o
autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e
successive modificazioni.
I
mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che
impediscano loro di frequentare i corsi normali di
addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o
autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministero della sanità.
L'idoneità
dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui
all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma
precedente, deve essere accertata dalle commissioni
provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7
della presente legge.
L'autorizzazione
dei corsi e dei centri può essere concessa, previo
riconoscimento di particolare competenza nel settore della
riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà
inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti
al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari
attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri
sperimentali e di appositi centri di formazione
professionale.
Art.
24 - Indennità di frequenza ai corsi
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della
presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di
addestramento professionale istituiti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni
giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600,
aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per
i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.
L'assegno
giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono
l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di
cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Art.
25 - Sistemi di lavoro protetto
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la sanità, promuove le
iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a
sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di
invalidi.
Ai
fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni
competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni
particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23
aprile 1965, n. 458.
Art.
26 - Congedo per cure
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata
riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa
inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un
congedo straordinario per cure non superiore a trenta
giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico
provinciale.
Art.
27 - Barriere architettoniche e trasporti pubblici
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e
invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e
le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in
conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici
del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle
barriere architettoniche anche apportando le possibili e
conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti
all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di
trasporti pubblici ed in particolare i tram e le
metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non
deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico
può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi
dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che
saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e
riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli
alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati
dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati
per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di
deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le
norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge (15).
(15)
Vedi il D.P.R.27 aprile 1978 n.384
Art.
28 - Provvedimenti per la frequenza scolastica
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti
e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di
addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono
assicurati:
a)
il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede
della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati
scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli
enti gestori dei corsi;
b)
l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche
che ne impediscono la frequenza;
c)
l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più
gravi.
[L'istruzione
dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola
pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da
gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di
tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi
normali] (16).
[Sarà
facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati
civili alle scuole medie superiori ed universitarie] (17).
Le
stesse disposizioni valgono per le istituzioni
prescolastiche e per i doposcuola.
(16)
Comma abrogato dall'art. 43 legge 5 febbraio 1992 n.104
(17)
La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987 n.215
(G.U.
17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente terzo comma,
nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di
handicap, prevede che "Sarà facilitata", anziché
disporre che "E' assicurata" la frequenza alle
scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall'art.
43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.
Art.
29 - Organizzazione scolastica nei centri degenza e di
recupero
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far
frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il
Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o
il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare,
d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate
della scuola statale.
L'insegnante
dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e
l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non
svolto.
Per
gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per
l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di
ritorno, nonché per il compimento della istruzione
obbligatoria.
Le
sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori
possono essere aperte anche agli alunni non minorati.
Art.
30 - Esenzione dalle tasse scolastiche e
universitarie
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie
di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una
diminuzione superiore ai due terzi della capacità
lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di
inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche
e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli
esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i
mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i
loro figli.
Art.
31 - Finanziamenti
Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui
ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle
per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli
articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione
della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire
dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:
1)
Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o
dello assegno mensile di assistenza e dell'assegno di
accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27
miliardi;
2)
Ministero della sanità:
a)
per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire
24.900.000.000;
b)
per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli
esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli
7 e 9: lire 850.000.000.
Per
l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono
essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le
somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto
1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n.
74;
Ministero
del lavoro e della previdenza sociale:
per
l'orientamento e la formazione professionale di cui
all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto
ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche
necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di
rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle
provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo
devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo
per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un
miliardo 150 milioni.
Le
somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono
possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art.
32 - Copertura della spesa
Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al
precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario
1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione
rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000
milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni
con le somme già stanziate in applicazione del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200
milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al
capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
33 - Disposizioni transitorie
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza
provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della
pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o
dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione
delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in
relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno
mensile di assistenza.
Durante
la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno
mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il
diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a
decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed
invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è
riconosciuta la pensione di inabilità.
Art.
34 - Disposizioni finali
In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale
cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente
legge limitatamente alle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, in corrispondenza e all'atto
dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle
materie medesime.
Sono abrogati il regio
decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno
1940, numero 933, e 10 aprile 1954, n. 218.
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