Legge
30 marzo 1971, n. 118
Conversione
in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971, n. 82)
Art.
01. Conversione.
Art.
02. Nuove norme e soggetti aventi diritto.
Art.
03. Assistenza sanitaria.
Art.
04. Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione.
Art.
05. Personale ed educatori specializzati.
Art.
06. Accertamento delle condizioni di minorazione.
Art.
07. Commissione sanitaria provinciale: composizione.
Art.
08. Compiti della commissione sanitaria provinciale.
Art.
09. Commissioni regionali sanitarie.
Art.
10. Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n.
165.
Art.
11. Presentazione delle domande
Art.
12. Pensione di inabilità.
Art.
13. Assegno mensile.
Art.
14. Norme per la concessione della pensione o dell'assegno.
Art.
15. Ricorsi in materia di pensione e di assegno.
Art.
16. Rilascio di certificato da parte degli
uffici distrettuali delle imposte.
Art.
17. Assegno di accompagnamento.
Art.
18. Scadenze delle rate.
Art.
19. Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze
economiche.
Art.
20. Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno.
Art.
21. Accertamenti sulla permanenza dei requisiti.
Art.
22. Tutela giurisdizionale.
Art.
23. Addestramento, qualificazione e riqualificazione
professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita
di relazione.
Art.
24. Indennità di frequenza ai corsi.
Art.
25. Sistemi di lavoro protetto.
Art.
26. Congedo per cure.
Art.
27. Barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Art.
28. Provvedimenti per la frequenza scolastica.
Art.
29. Organizzazione scolastica nei centri degenza e di
recupero.
Art.
30. Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
Art.
31. Finanziamenti.
Art.
32. Copertura della spesa.
Art.
33. Disposizioni transitorie.
Art.
34. Disposizioni finali.
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