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Legge
30 aprile 1969, n. 153
Art.
1
- Assunzione dell'onere delle pensioni sociali
A
decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo
completo carico l'onere della pensione sociale di cui
all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella
istituita con l'art. 26 della presente legge.
Art.
2 - Finanziamento del fondo sociale
L'apporto dello Stato
previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi
dall'art. 3 lettera a) della Legge 21 luglio 1965, n. 903,
dall'art. 15 della Legge 22 luglio 1966, n. 613 dall'art. 22
lettera b) della Legge 27 luglio 1967,n. 658 e dall'art. 3
della Legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno
medesimo a complessive lire 904 miliardi.
Per
gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di
complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970
dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta
confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni
successivi fino al 1975 - è autorizzato l'ulteriore apporto
di complessive lire 2.859,4 miliardi.
Gli
apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo
sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione
invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali come dall'allegata tabella A.
Art.
3 - Assunzione
dell'onere delle pensioni sociali
All'onere
di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si
provvede:
quanto
a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal
decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni
al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua
ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da
quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per
autotrazione;
quanto
a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con
emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali
certificati di credito.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere
complessivo di lire 2859,4 miliardi relativo al periodo
1970-1975 si provvede:
per
un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le
previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le
maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969,
n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla cessazione
dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n.
903;
per
un importo non superiore a lire 1.040 miliardi con il
ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o
più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di
buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di
credito.
Art.
4 - Assunzione
dell'onere delle pensioni sociali
I
mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da
ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità
che verranno stabilite con apposite convenzioni da
stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di
credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto
del Ministro per il tesoro.
Il
servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
Le
rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di
previsione della spesa del Ministero medesimo e
specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito
per le opere pubbliche.
Per
la emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza non
superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui
alla Legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per
la emissione dei certificati di credito si osservano le
condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
Per
le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un
ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli
interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione
del ricavo medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
5 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali
Ai
fini della progressiva assunzione a completo carico dello
Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta
alle somme di cui al precedente art. 2, è autorizzata
l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti
contributi integrativi:
lire
23 miliardi nell'anno 1970;
lire
137 miliardi nell'anno 1971;
lire
169 miliardi nell'anno 1972;
lire
263 miliardi nell'anno 1973;
lire
393 miliardi nell'anno 1974;
lire
535 miliardi nell'anno 1975.
All'onere
complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente
comma si provvede con le previste risorse di bilancio,
comprensive della disponibilità di lire 138 miliardi
derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno
1970 e fino al 1975 dell'annualità dovuta al Fondo di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8,
convertito nella Legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Art.
6 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali
La
contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni è ridotta, per gli
anni dal 1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali
delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i
contributi per il finanziamento del Fondo predetto:
anno 1969: 4,39%;
anno
1970: 4,39%;
anno
1971: 4,39%;
anno
1972: 4,30%;
anno
1973: 3,70%;
anno
1974: 2,90%;
anno
1975: 2,09%.
La
contribuzione a favore del fondo sociale, posta a carico
delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni e per gli artigiani, è ridotta, per gli anni dal
1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito
annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni,
dovuti dalle categorie interessate alle predette gestioni:
anno 1971: 55,6%;
anno
1972: 44,4%;
anno
1973: 33,3%;
anno
1974: 22,2%;
anno
1975: 11,1%.
La
contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico
della Gestione speciale per gli esercenti attività
commerciali, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle
seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei
contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti alla
categoria interessata dalla predetta Gestione:
anno
1971: 62,5%;
anno
1972: 50%;
anno
1973: 37,5%;
anno
1974: 25%;
anno
1975: 12,5%.
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