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Legge 30 aprile 1969, n. 153

      

      

Art. 1 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

         

A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.
   

    

       Art. 2 -  Finanziamento del fondo sociale

                

L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della Legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della Legge 22 luglio 1966, n. 613 dall'art. 22 lettera b) della Legge 27 luglio 1967,n. 658 e dall'art. 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.

Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - è autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.

Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali come dall'allegata tabella A.
    

       

Art. 3 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

       

All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:

quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere complessivo di lire 2859,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.040 miliardi con il ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
   

           

 Art. 4 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

               

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.
   

          

Art. 5 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

    

Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente art. 2, è autorizzata l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti contributi integrativi:

lire 23 miliardi nell'anno 1970;

lire 137 miliardi nell'anno 1971;

lire 169 miliardi nell'anno 1972;

lire 263 miliardi nell'anno 1973;

lire 393 miliardi nell'anno 1974;

lire 535 miliardi nell'anno 1975.

All'onere complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente comma si provvede con le previste risorse di bilancio, comprensive della disponibilità di lire 138 miliardi derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e fino al 1975 dell'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella Legge 23 febbraio 1958, n. 84.
   

   

Art. 6 - Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

    

La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni è ridotta, per gli anni dal 1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo predetto:
anno 1969: 4,39%;

anno 1970: 4,39%;

anno 1971: 4,39%;

anno 1972: 4,30%;

anno 1973: 3,70%;

anno 1974: 2,90%;

anno 1975: 2,09%.

 

La contribuzione a favore del fondo sociale, posta a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalle categorie interessate alle predette gestioni:
anno 1971: 55,6%;

anno 1972: 44,4%;

anno 1973: 33,3%;

anno 1974: 22,2%;

anno 1975: 11,1%.

 

La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico della Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti alla categoria interessata dalla predetta Gestione:

anno 1971: 62,5%;

anno 1972: 50%;

anno 1973: 37,5%;

anno 1974: 25%;

anno 1975: 12,5%.

     

     

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