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Legge 30 aprile 1969, n. 153

     

    

Art. 19 - Perequazione automatica delle pensioni 

                

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento .

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
  

         

Art. 20 - Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione

     

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 delle legge 21 luglio 1965, n. 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazione dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale".

Per le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo.

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.
  

   

  Art. 21 - Perequazione automatica delle pensioni 

      

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei".
  

          

  Art. 22 - Perequazione automatica delle pensioni 

    

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

b) possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo art. 49;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo.

A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dell'agricoltura, le settimane di contribuzioni relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
        

      

            Art. 23 Perequazione automatica delle pensioni 

     

Al titolare di pensione di reversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.

La pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo.
     

     

         Art. 24 Perequazione automatica delle pensioni 

     

L'articolo 7 delle legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".

Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di reversibilità in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo.
    

     

      Art. 25 Perequazione automatica delle pensioni 

         

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolari di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, numero 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
     

          

Art. 26 - Pensioni agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito 

 

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue. Da calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.

La 13a rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione, corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

      

      

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