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Legge
30 aprile 1969, n. 153
Art.
19
- Perequazione
automatica delle pensioni
Gli
importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori
autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle
quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura
percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del
costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza
compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del
presente articolo.
Ai
fini previsti nel precedente comma, la variazione
percentuale dell'indice del costo della vita è determinata
confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo
compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a
quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il
valore medio dell'indice in base al quale è stato
effettuato il precedente aumento .
L'aumento
delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di
cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in
tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha
luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento
dell'indice del costo della vita.
Le
misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1° gennaio di
ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme
contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle
pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale
data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno
anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
La
variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo
comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
Art.
20 - Disciplina del
cumulo della pensione con la retribuzione
A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal
seguente:
"Non
sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro
importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a
concorrenza della retribuzione stessa le quote eccedenti i
trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di
invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico
delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali nonché di quelle liquidate a norma
dell'articolo 13 delle legge 21 luglio 1965, n. 903. Non è
altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente
eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione
del disposto del precedente comma.
Ai
fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al
presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si
intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni
per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle
retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute
per tributi erariali e per contributi previdenziali ed
assistenziali.
Le
disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano
anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali
è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma
da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo
quanto disposto al successivo comma.
Nei
casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di
sostituzione da parte di amministrazione dello Stato e di
enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi
trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza
dei pensionati.
I
titolari di pensione che svolgono attività in qualità di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di
giornalieri di campagna ed assimilati non sono soggetti alle
norme di cui al presente articolo.
Il
divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si
applica alla tredicesima rata di pensione, né alle pensioni
corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle
dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale".
Per
le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente
all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente
articolo.
Nel
periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di
entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle
pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge
sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto alle dipendenze di terzi.
Art.
21 - Perequazione
automatica delle pensioni
All'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:
"Qualora
l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme
contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore
a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per
ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando
l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma
precedente per sei".
Art.
22 - Perequazione
automatica delle pensioni
A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani
e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla
pensione a condizione che:
a)
siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio
dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti
utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie
assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del
successivo articolo 49;
b)
possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva
in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a
favore degli ex combattenti, militari e categorie
assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del
successivo art. 49;
c)
non prestino attività lavorativa subordinata alla data
della presentazione della domanda di pensione.
Il
requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato
quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno
1820 contributi settimanali.
Per
gli operai agricoli i contributi sono calcolati
ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione
settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del
diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione
dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso
articolo.
A
tal fine, si considera utile tutta la contribuzione
agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale
e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun
anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un
anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla
qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato
articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni
di iscrizione negli elenchi nominativi.
Allorché
i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi
relativi ad attività soggetta all'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti
in settori diversi dell'agricoltura, le settimane di
contribuzioni relative all'attività stessa si aggiungono
agli anni di contribuzione agricola determinati con i
criteri di cui al comma precedente.
La
pensione spettante ai sensi del presente articolo è
calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive
gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
La
pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti
alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie
l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
La
pensione liquidata in base al presente articolo non è
cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza
di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La
tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la
tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti
emolumenti, corrisposti in occasione delle festività
natalizie.
Ai
fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al
presente articolo, la pensione e la retribuzione si
intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni
per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla
retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute
per tributi erariali e per contributi previdenziali ed
assistenziali.
Si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22,
terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge a norma
dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.
Gli
articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238
e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, sono abrogati.
Art.
23 - Perequazione
automatica delle pensioni
Al
titolare di pensione di reversibilità che sia anche
beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico
dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento
minimo sulla pensione diretta.
La
pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in
conformità di quanto previsto dall'articolo 22, legge 21
luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento
minimo.
Art.
24 - Perequazione
automatica delle pensioni
L'articolo
7 delle legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato
dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è
sostituito dal seguente:
"Non
ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato
dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il
coniuge:
1)
quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione
personale per sua colpa;
2)
quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato
abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il
matrimonio sia durato meno di 2 anni.
Si
prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente
comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia
avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia
professionale o per causa di guerra o di servizio".
Ai
superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1°
gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso
dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti
per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia,
spetta la pensione di riversibilità con decorrenza dal 1°
gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non
sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
La
domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente
deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Ai
fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del
pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n.
903, che non siano titolari di pensioni e che alla data
della morte del dante causa risultavano permanentemente
inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di
reversibilità in mancanza del coniuge, dei figli e dei
genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato
medesimo.
Art.
25 - Perequazione
automatica delle pensioni
I
superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di
reversibilità a carico della Gestione speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme
stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla
gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e, se titolari di
pensione a carico della gestione, che questa abbia
decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.
Qualora
non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957,
numero 1047.
I
contributi versati in qualità di coltivatore diretto,
mezzadro o colono possono essere computati ai fini
dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di
reversibilità e della misura di essa, con le norme
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, e, se titolare di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la
pensione stessa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o
successiva.
Ove
non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i
contributi indicati nel comma stesso possono essere
computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla
pensione indiretta o di reversibilità e della misura di
essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono
abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo
21 della legge 22 luglio 1966, numero 613, e l'ultimo comma
dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Art.
26 - Pensioni
agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito
Ai
cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che
abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino
iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se
coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli
dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a
domanda, una pensione sociale non reversibile di lire
156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000
ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o
prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli
assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le
pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio
annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti,
erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri
enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano
titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o
superiore a lire 156.000 annue. Da calcolo dei redditi è
escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.
La
13a rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è
frazionabile.
Le
persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o
le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo
inferiore a lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione
sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti.
Qualora,
a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la
pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500
mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al
quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione sulla base della documentazione indicata nel
comma successivo.
La
pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno
è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta,
con le stesse modalità previste per l'erogazione delle
pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
al quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione sulla base della documentazione indicata nel
comma successivo.
La
domanda per ottenere la pensione, corredata dal certificato
di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza
spese, dagli uffici finanziari, nonché da una dichiarazione
resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti
l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla
sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il
comune di residenza dell'interessato.
La
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né
sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
domanda entro il primo anno di applicazione della presente
legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese
successivo a quello di compimento dell'età, qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a
quella di entrata in vigore della presente legge.
Chiunque
compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri
la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a
versare una somma pari al doppio di quella indebitamente
percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La
suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per
i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti
la concessione della pensione, nonché per la comminazione
delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per
le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si
applicano le norme che disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e
integrazioni.
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