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Legge 30 aprile 1969, n. 153

     

    

Art. 27 - Deleghe al Governo

  

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari dell'amministrazione dello Stato, eserciterà il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;

b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;

c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);

d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sarà data facoltà ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalità di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreché i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarità dei provvedimenti adottati. Sarà inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice-presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.
   

  

Art. 28 - Deleghe al Governo 

       

Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge. 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:

a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività… merceologiche promiscue; c) ad istituzionalizzare, nell'attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di servizio dei singoli soci.
   

   

Art. 29 - Deleghe al Governo

        

A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" al quale sono attribuite le attività, le passività e le riserve risultanti alla data stessa. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.

A decorrere dalla stessa data i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonché di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado - qualora non si provveda ad affidare tale facoltà; decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei comitati provinciali;

b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonché vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sarà effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

d) dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonché su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo. Il parere sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.

Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresì l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal presidente del collegio sindacale dell'istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme previste dal precedente art. 27 per il collegio sindacale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.

Entro la stessa data il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i comitati dei fondi speciali sostitutivi - integrativi - Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
   

  
Art. 30 - Deleghe al Governo

   

Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.
  

   
Art. 31
Deleghe al Governo

      

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli - norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate.

Con lo stesso provvedimento delegato si dovrà altresì prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennità di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi giornalieri. Verrà inoltre considerata l'eventualità del prolungamento della durata della indennità in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori produttivi non agricoli.
   

   
Art. 32 Deleghe al Governo

     

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale più rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;

b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria anzidetta;

d) liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.
   

   
 
Art. 33 Deleghe al Governo

         

Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative in carattere nazionale, è delegato ad emanare norme intese a:

a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune ;

b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate pensioni contributive.
  

  

Art. 34 - Deleghe al Governo

   

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianità; e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.
  

  

Art. 35 - Deleghe al Governo

   

Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sull'invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

Dovrà essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianità contributiva;

c) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro rata;

d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto ;

e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903 - saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

stabilendo che:

gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;

gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

il casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

   

   

Art. 36 - L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato

  

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
   

    

Art. 37 - Deleghe al Governo

    

Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente

legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e sentita la commissione di cui all'articolo 35.
   

   
   

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