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Legge
30 aprile 1969, n. 153
Art.
27
- Deleghe al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con
separati decreti, norme aventi valore di legge, per il
riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti
criteri direttivi e relativamente:
a)
alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che
la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla
base di una terna di nomi proposta dal consiglio di
amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano
chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto, 18
rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle
confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui
uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9
dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i
presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari
dell'amministrazione dello Stato, in rappresentanza
rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza
sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far
parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice
presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2
dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il
collegio sindacale, composto di cinque funzionari
dell'amministrazione dello Stato, eserciterà il controllo
concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti
del codice civile; e che infine la nomina del direttore
generale abbia luogo su proposta del consiglio di
amministrazione;
b)
al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento
dei comitati provinciali con una composizione che rifletta
proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze
delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e
affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al
comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore
della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un
funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno
demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , la decisione,
in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a
carico delle gestioni per le assicurazioni generali
obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, contro la tubercolosi e contro la
disoccupazione;
c)
alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al
decentramento previsto al punto b);
d)
alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello
del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto
dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro
limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento
dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di
controllo sui bilanci sarà data facoltà ai Ministeri
vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i
bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di
amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno
sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le
delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento
economico e giuridico del personale, con esclusione di
quelle recanti mere modalità di attuazione. Entro termini
predeterminati dette deliberazioni dovranno essere
approvate, ovvero restituite con motivati rilievi. In questa
ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi
qualora siano confermati con nuova deliberazione degli
organi amministratori dell'istituto, sempreché i rilievi
mossi non attengano alla legittimità dell'atto. Eventuali
situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote
contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non
costituiscono motivo di irregolarità dei provvedimenti
adottati. Sarà inoltre previsto che gli emolumenti dovuti
al presidente, ai vice-presidenti e ai componenti del
consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e
degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con quello per il tesoro.
Art.
28 - Deleghe al
Governo
Per
particolari categorie di lavoratori soci di società e di
enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la
loro attività per conto delle società e degli enti stessi,
al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed
assistenziale di detti lavoratori, ferma restando
l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo
unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e
successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge. 21
luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, è delegato ad
emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:
a)
alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di
applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di
dette categorie di lavoratori nelle varie forme di
previdenza e di assistenza sociale;
b)
ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico
delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la
commisurazione dei contributi nelle varie forme di
previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini
delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività…
merceologiche promiscue; c) ad istituzionalizzare,
nell'attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni
imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità
di servizio dei singoli soci.
Art.
29 - Deleghe al
Governo
A
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge la gestione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che
assume la denominazione di "Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti" al quale sono attribuite le
attività, le passività e le riserve risultanti alla data
stessa. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le
riserve del predetto Fondo pensioni.
A
decorrere dalla stessa data i contributi base
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme aventi valore di legge, per la costituzione e il
funzionamento di un comitato speciale per la gestione del
Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente
dell'istituto rappresentante dei lavoratori e composto di
sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel
proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei
lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori
di lavoro, nonché di un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro
componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere
attribuiti i seguenti compiti:
a)
predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla
stessa, decidere in secondo grado - qualora non si provveda
ad affidare tale facoltà; decisionale a costituendi organi
regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
avverso le decisioni dei comitati provinciali;
b)
vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte
per assicurare l'equilibrio, nonché vigilare sull'affluenza
dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
c)
formulare proposte al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la
cui trasmissione sarà effettuata dal consiglio di
amministrazione con proprio parere motivato;
d)
dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi
della gestione, nonché su ogni altra questione di
particolare interesse per la gestione del Fondo. Il parere
sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.
Le
norme di cui al precedente comma prevederanno, altresì
l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal
presidente del collegio sindacale dell'istituto e composto
da due funzionari membri effettivi e uno supplente per
ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro.
Le
funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità
delle norme previste dal precedente art. 27 per il collegio
sindacale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il
Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare,
entro la stessa data, norme aventi valore di legge per
attribuire ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e
per gli esercenti attività commerciali il potere di
decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di
prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.
Entro
la stessa data il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i
comitati dei fondi speciali sostitutivi - integrativi -
Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale
obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti
per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Art.
30 - Deleghe
al Governo
Le
deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della
presente legge saranno esercitate sentito il parere di una
Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove
deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.
Art.
31 - Deleghe
al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori agricoli - norme recanti modifiche al
decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio
di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da
armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore
per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi
ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed
integrando, qualora occorra, le norme relative
all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni
degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi
riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine
di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione
riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in
caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento
organico e funzionale fra le gestioni interessate.
Con
lo stesso provvedimento delegato si dovrà altresì
prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore
agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche
per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad
89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per
avere diritto all'indennità di disoccupazione si intende
raggiunto ove l'interessato possa far valere
complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi
giornalieri. Verrà inoltre considerata l'eventualità del
prolungamento della durata della indennità in armonia con
il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei
settori produttivi non agricoli.
Art.
32 - Deleghe
al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e
coloni la facoltà di reinserimento a domanda
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai
seguenti criteri:
a)
determinazione della base di calcolo dei contributi e delle
prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro
e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di
categoria a carattere nazionale più rappresentative, con
riferimento a classi di reddito convenzionali;
b)
determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei
lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti;
c)
utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione
speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del
conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione
generale obbligatoria anzidetta;
d)
liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in
relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in
ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in
vigore nelle gestioni medesime.
Art.
33 - Deleghe
al Governo
Entro
il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con gli altri Ministri competenti, sentite
preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori
autonomi più rappresentative in carattere nazionale, è
delegato ad emanare norme intese a:
a)
realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di
pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro
familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori
dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione
e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che
regolano l'assicurazione obbligatoria comune ;
b)
consentire agli assicurati l'accesso a classi di
contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista
per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate
pensioni contributive.
Art.
34 - Deleghe al Governo
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le
associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese
a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianità;
e della determinazione di essa, i contributi figurativi
relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza
e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, ivi
comprese le lavoratrici dell'agricoltura.
Art.
35 - Deleghe al Governo
Entro
il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la
Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art.
39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei
rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza
dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi e da
tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad
emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti
separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo
economico, norme intese a:
a)
rivedere la vigente disciplina sull'invalidità pensionabile
al fine di:
1)
determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza
alle esigenze emerse nella pratica attuazione della
disciplina medesima;
2)
differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura
dell'attività dei soggetti;
3)
abolire la differente valutazione attualmente esistente tra
impiegati ed operai;
4)
attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento
invalidante preesista alla instaurazione del rapporto
assicurativo;
5)
attuare una diversa disciplina del contenzioso
amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
6)
attuare il criterio secondo il quale la documentazione
sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli
infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini
dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;
b)
riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità,
la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
1)
attuare il principio per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre
forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in
dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di
pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti;
2)
stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi
volontari in ambedue le forme di assicurazione:
sistemi
diversi da quello delle tessere con marche;
i
termini entro i quali dovranno essere effettuati gli
adempimenti connessi con il sistema prescelto;
il
numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti
minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per
la determinazione della classe cui devono essere assegnati i
singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
3)
stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia
ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo
la parificazione della contribuzione volontaria a quella
obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle
ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.
Dovrà
essere altresì prevista la possibilità di versare una
contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base
al criterio predetto, con conseguente riduzione
proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini
dell'anzianità contributiva;
c)
attuare il principio della pensione unica determinandone la
misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da
contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante
l'applicazione del criterio del pro rata;
d)
disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei
confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi
domestici e familiari, nonché delle persone addette a
servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i
criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la
costituzione della loro posizione assicurativa e per la
determinazione e il versamento dei contributi in relazione
alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni
lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro
riferiti allo stesso soggetto ;
e)
rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori
dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più
rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata
ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari
sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in
particolare - ferma restando la partecipazione dell'ENPALS
al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 - saranno previste norme:
1)
per la determinazione ed il versamento dei contributi
necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2)
per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di
rapporti plurimi di lavoro;
3)
per la determinazione dei requisiti e delle condizioni
necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia,
di anzianità privilegiata, di invalidità generica e
specifica e per i superstiti;
4)
per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
f)
istituire un casellario centrale per la raccolta e la
conservazione delle schede relative ai pensionati:
1)
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
2)
di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta
assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la
esclusione o l'esonero;
3)
di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore
dei liberi professionisti;
4)
di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a
carattere obbligatorio;
stabilendo
che:
gli
organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare
al casellario centrale nazionale i dati necessari per
l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra
indicato;
gli
stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al
casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla
liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai
pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale;
il
casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie
risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi
gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare
attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a
documentare lo stato di pensionato;
le
spese per la costituzione e per il funzionamento del
casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le
gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri
Ministri interessati, sentito il consiglio di
amministrazione dell'INPS.
Art.
36 - L'articolo 1
della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato
Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi
valore di legge per la estensione delle norme relative alle
quote di maggiorazione delle pensioni per familiari
conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della
presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a
carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato
luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti.
Art.
37 - Deleghe al Governo
Entro
il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato
ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la
materia dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per
quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi,
con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni
necessarie per il coordinamento delle norme stesse con
quelle della presente
legge.
Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentito il consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e sentita la commissione di cui all'articolo 35.
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