Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge 30 aprile 1969, n. 153 > Dall'art. 38 all'art. 48

 

Legge 30 aprile 1969, n. 153

   

  

Art. 38 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'art. 9 della L. 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.

Il datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al lavoratore un estratto-conto contenente l'indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno precedente all'INPS a favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e invalidità, con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati a suo carico.

L'estratto-conto deve essere comunque consegnato al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.

Il datore di lavoro che non provvede alla consegna dell'estratto-conto entro i termini stabiliti, ovvero lo rilasci con dati inesatti, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

        

  

 Art. 39 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

   

Nei casi di fallimento o di crisi della azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve dalle rispettive gestioni.

I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.

Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonché quelle relative alle penalità previste per le suddette omissioni.

 

    

Art. 40 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

        

All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

"il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe".
   

  

Art. 41 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

               

Il termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  

  

Art. 42 Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

     

In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati.

La mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per il periodo indicato al comma precedente è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, cui si applica la procedura per il componimento in via amministrativa, ai sensi degli articoli 24 della legge del 4 aprile 1952, n. 218, e 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica aprile 1957, n. 818.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 

 

Art. 43 Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Con effetto dal 1° gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

"a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

2) la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e al lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione a lire 54.000 mensili per i due genitori".

Con effetto dal 1° gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni stesse non superiori i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
 

     

Art. 44 Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

 

 

Art. 45 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il comitato speciale di cui all'articolo 29 della presente legge, verrà stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni dell'articolo 44 da corrispondersi al "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.
 

 

Art. 46 Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato, mantengono il maggiore trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.
 

 

Art. 47 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

L'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal seguente:

"Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazione che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.

L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostituivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile né con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.

I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21,22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 48, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni".
 

 

Art. 48 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Il limite di età previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 602, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.

 

 

      

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