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Legge
30 aprile 1969, n. 153
Art.
38
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
La
misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai
regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente
legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75,
con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la
programmazione economica, sentite le confederazioni
sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire,
secondo i principi di cui all'art. 9 della L. 18 marzo 1968,
n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.
Il
datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno
a consegnare al lavoratore un estratto-conto contenente
l'indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi
importi versati nell'anno precedente all'INPS a favore del
lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria
per la vecchiaia e invalidità, con la indicazione distinta
di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati
a suo carico.
L'estratto-conto
deve essere comunque consegnato al lavoratore alla fine del
rapporto di lavoro nel caso che questo si concluda prima del
31 marzo e duri meno di un anno.
Il
datore di lavoro che non provvede alla consegna
dell'estratto-conto entro i termini stabiliti, ovvero lo
rilasci con dati inesatti, è punito con l'ammenda da lire
1.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente al quale
il documento si riferisce.
Art.
39 - Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Nei
casi di fallimento o di crisi della azienda, determinata da
eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in
volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, allorché si verifichino omissioni contributive
nell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei
relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori
interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai
contributi base e di adeguamento delle riserve dalle
rispettive gestioni.
I
prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà
determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun
anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno
potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme
determinate per gli anni successivi.
Restano
ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute
all'istituto, nonché quelle relative alle penalità
previste per le suddette omissioni.
Art.
40 - Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
All'articolo
27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è
aggiunto il seguente comma:
"il
requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si
intende verificato anche quando i contributi non siano
effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della
prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare
da documenti o prove certe".
Art.
41 - Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Il termine di
prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.
La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche
alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
42 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
In
relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a
modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di
conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la
durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o,
se mai usati, dalla data in cui furono vidimati.
La
mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per
il periodo indicato al comma precedente è punita con
l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, cui si applica la
procedura per il componimento in via amministrativa, ai
sensi degli articoli 24 della legge del 4 aprile 1952, n.
218, e 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica
aprile 1957, n. 818.
I
proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo
sociale istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Art.
43 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Con
effetto dal 1° gennaio 1969, sono apportate le seguenti
modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme
sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni:
1)
la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"a)
il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel
complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai
fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che
indirette".
2)
la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
"b)
i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel
caso di un solo genitore e al lire 32.000 mensili nel caso
di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le
pensioni di guerra sia dirette che indirette".
3)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"I
limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti del
coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione a lire
54.000 mensili per i due genitori".
Con
effetto dal 1° gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo
21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal
seguente:
"L'aumento
previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche
alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico
della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6
luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di
qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 o a
lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione".
Ai
fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del
decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e
successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i
redditi costituiti da pensioni stesse non superiori i limiti
stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.
I
miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono
computabili ai fini dei limiti di reddito di cui
all'articolo 12, terzo comma della legge 15 febbraio 1958,
n. 46.
Art.
44 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
All'articolo
21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In
caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola
quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al
coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per
ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le
quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto
agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque
denominate, della retribuzione previsti per il titolare
della pensione o per altro familiare, relativamente agli
stessi beneficiari".
Il
presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani
titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5
novembre 1968, n. 1115.
Il
primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono
abrogati.
All'articolo
21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In
caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola
quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al
coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per
ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le
quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto
agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque
denominate, della retribuzione previsti per il titolare
della pensione o per altro familiare, relativamente agli
stessi beneficiari".
Il
presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani
titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5
novembre 1968, n. 1115.
Il
primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono
abrogati.
Art.
45 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Per
la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico
si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di
assegni familiari.
Con
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato
speciale per gli assegni familiari ed il comitato speciale
di cui all'articolo 29 della presente legge, verrà
stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non
erogati per effetto delle disposizioni dell'articolo 44 da
corrispondersi al "Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni
familiari.
Art.
46 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
A
decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo
21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano per dodici
mesi all'anno nella misura degli assegni familiari
corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere
erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
Per
le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969 le
quote di maggiorazione predette non possono superare la
misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori
dell'industria.
I
titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio
1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per
carichi di famiglia di importo più elevato, mantengono il
maggiore trattamento fino a totale assorbimento della parte
eccedente la misura stabilita al comma precedente in
occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o
delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti
derivanti dalla presente legge.
Art.
47 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
L'articolo
11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal
seguente:
"Nel
periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre
1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende
industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del
licenziamento, determinato dalle situazione che formano
oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente
legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 se
donne e possano far valere nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di
cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a
quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in
misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in
vigore anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato
dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
L'assegno
non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di
età inferiore a 65 anni.
L'assegno,
salvo il diritto di opzione, è sostituivo del trattamento
previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile né
con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di
lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con la
indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto
il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del
pensionamento.
Dal
divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli
altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di
legge.
L'opzione
di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve
essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda
intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal
presente articolo ovvero del trattamento stabilito
dall'articolo 8.
I
titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di
malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e
successive modificazioni.
Ai
predetti titolari si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 21,22, terzo comma, e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 48, nonché
quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano
i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione
delle prestazioni".
Art.
48 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Il
limite di età previsto dall'articolo 1, terzo comma,
lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 602, ai fini della
erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri
familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o
rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è
elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una
scuola media o professionale e fino al compimento degli
studi superiori o universitari entro la durata del corso
legale, ma non oltre il 26° anno di età.
L'onere
derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria
prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente
alle gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza
anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche
interessate.
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