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Legge
30 aprile 1969, n. 153
Art.
49 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
I
periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli
articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché
i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a
richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della
determinazione della misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano
la durata del servizio di leva e gli assicurati
anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano
far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione
anzidetta.
La
disposizione di cui al precedente comma non si applica nei
confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio
militare come militare di carriera e nei confronti di coloro
in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato
sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di un altro
trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione
generale obbligatoria.
Dall'entrata
in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6
della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi
all'assicurazione predetta.
Sono
altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione
e della determinazione della misura di essa i contributi
accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni e integrazioni.
Il
secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così
modificato:
"Agli
effetti previsti dal presente articolo i contributi
accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e
successive modificazioni, sono equiparati ai contributi
volontari, su espressa domanda dell'interessato".
Art.
50 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Il
periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le
modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338.
Per
tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della
entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà
a domanda di chiedere il riscatto entro due anni.
Per
i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea
deve essere richiesto entro il primo quinquennio di
iscrizione.
Art.
51 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Agli
impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni
sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo
27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al
riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione,
compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le
modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla
legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per
cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del
richiedente.
La
facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal
citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è
estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato
lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle
ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale
riconosciuta dalla legislazione italiana .
Le
disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già
prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il
riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia
e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della
entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925,
n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi
speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono
richiamate in vigore per un anno alla data da cui avrà
effetto la presente legge.
Ai
soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione
nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge
4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e
dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge
medesima, per il conseguimento della pensione da parte
dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i
contributi di riscatto di cui al comma precedente si
considerano versati per il periodo immediatamente anteriore
all'entrata in vigore della presente legge.
Per
l'esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del
presente articolo, l'interessato è tenuto ad esibire
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo
della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio nonché la certificazione del luogo di residenza
all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa.
Art.
52 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
All'articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il
seguente comma:
"Tali
norme sono valide anche per il personale cessato dal
servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a
dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una
liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente
periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale la costituzione della
posizione assicurativa, mediante il versamento dei
contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati
le gestioni previdenziali in applicazione alla presente
legge".
Art.
53 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Per
le pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore
della presente legge, è data facoltà, al titolare, di
esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista
dall'articolo 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il
secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è
abrogato con effetto dal 1° maggio 1968. Le pensioni
dovranno essere liquidate d'ufficio.
Art.
54 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
La
facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971 .
Entro
tale data, qualora permangano le condizioni previste dal
citato articolo 14, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine
per l'esercizio della facoltà predetta può essere
ulteriormente prorogato.
Art.
55 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Dal
divieto di cumulo della pensione con la retribuzione
previsto dall'articolo 20, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente
all'entrata in vigore delle modificazioni di cui
all'articolo 20 della presente legge, deve intendersi
esclusa la tredicesima rata di pensione.
Art.
56 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Coloro
che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui
al primo comma dell'articolo 11, della legge 12 agosto 1962,
numero 1338, hanno facoltà, qualunque sia la loro età, di
presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due
anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.
57 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
All'articolo
128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aggiunto il
seguente comma:
"Il
lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere
prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento
di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di
assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato
verso gli stessi non sia manifestatamente infondato e
temerario".
Art.
58 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
Le
decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in
sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.
La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche
alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, purché posteriori al 30 giugno 1959.
Art.
59 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
All'Istituto
nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà
di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in
contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante
assegni di conto corrente postale di serie speciale presso
l'ufficio indicato dal pensionato.
Art.
60 -
Disposizioni
d'attuazione transitorie e finali
All'articolo
9 sub 2, punto 1) delle legge 4 aprile 1952, n. 218,
l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"1.560
contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le
donne e i giovani, purché risultino iscritti
prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici
negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di
pensionamento".
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