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Legge 30 aprile 1969, n. 153

 

 

Art. 49 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di un altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta.

Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato:

"Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato".

 

 

Art. 50 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà a domanda di chiedere il riscatto entro due anni.

Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione.

 

 

Art. 51 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente.

La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana .

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno alla data da cui avrà effetto la presente legge.

Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, l'interessato è tenuto ad esibire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa.
  

 

Art. 52 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il seguente comma:

"Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione alla presente legge".

 

 

Art. 53 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista dall'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Il secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogato con effetto dal 1° maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.

 

 

Art. 54 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

La facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971 .

Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà predetta può essere ulteriormente prorogato.

 

 

Art. 55 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'articolo 20 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.

 

 

Art. 56 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, hanno facoltà, qualunque sia la loro età, di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 57 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aggiunto il seguente comma:

"Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestatamente infondato e temerario".
 

 

Art. 58 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché posteriori al 30 giugno 1959.

 

 

Art. 59 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.

 

 

Art. 60 -  Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

All'articolo 9 sub 2, punto 1) delle legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento".

 

      

    

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