Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge 30 aprile 1969, n. 153 > Dall'art. 61 all'art. 72

 

Legge 30 aprile 1969, n. 153

   

  

Art. 61 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

 

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, numero 903, sono sostituite dalle tabelle D) ed E) allegate alla presente legge.

 
 

Art. 62 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

    

I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.

La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia.

 

 

Art. 63 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

     

Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali, nonché gli elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi.

Gli elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi. Il servizio contributi agricoli unificati provvede alla compilazione degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968 sono compilati entro il 30 giugno 1969.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto e settimo dell'articolo 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Gli elenchi di cui ai precedenti commi sono pubblicati di regola dal 16 al 31 luglio.
 

 

Art. 64 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

   

Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta sempreché nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall'articolo 7, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dall'articolo 24, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.

Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

E' abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238.
 

  

Art. 65 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

   

Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, la terza parte di tali somme; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.
 

 

Art. 66 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

   

Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile è abrogato.

I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì la norma dell'articolo 2776 del codice civile.

I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonché gli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati.

Le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, se il privilegio è fatto valere posteriormente.

Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.

 

 

Art. 67 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

   

I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.
 

 

Art. 68 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

   

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.

Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  

 

Art. 69 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

  

Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

 

 

Art. 70 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

   

Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 26 della presente legge si considera valida, ad ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione regionale. Pertanto la corresponsione della pensione di cui sopra, per coloro che hanno superato i 65 anni di età, decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a statuto speciale che fruiscono già di analoghi trattamenti.
 

   

Art. 71 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

  

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

 

Art. 72 - Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

  

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

      

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