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Legge
30 aprile 1969, n. 153
Art.
61 -
Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C) e D)
allegate alla legge 21 luglio 1965, numero 903, sono
sostituite dalle tabelle D) ed E) allegate alla
presente legge.
Art.
62
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
I
requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento
delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre
1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono
raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.
La
prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta
mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento
e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati
dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è
soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la
vecchiaia.
Art.
63
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Gli
elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge
9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e
costituiscono gli elenchi principali aventi validità
quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.
Per
ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi
di variazione di quelli principali, nonché gli elenchi
suppletivi relativi ad anni decorsi.
Gli
elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli
elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere
dall'anno di riferimento degli elenchi stessi. Il servizio
contributi agricoli unificati provvede alla compilazione
degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno
successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi
all'anno 1968 sono compilati entro il 30 giugno 1969.
Restano
ferme le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Gli
elenchi di cui ai precedenti commi sono pubblicati di regola
dal 16 al 31 luglio.
Art.
64
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Il
termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968,
n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da
parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui
all'articolo 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è
prorogato al 31 dicembre 1975.
I
superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e
anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della
morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia,
hanno diritto alla pensione indiretta sempreché nei loro
confronti:
a)
al momento della morte dell'assicurato sussistessero le
condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario,
o in quello modificato dall'articolo 2, della legge 4 aprile
1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta,
rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31
dicembre 1951 e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
b)
al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le
cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti
previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall'articolo
7, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dall'articolo 24,
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma
secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio
1945, n. 39;
c)
alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia
verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale
18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del
diritto alla pensione ai superstiti.
La
domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma
precedente deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
I
superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo
25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n.
903, possono presentare domanda di pensione entro il 31
dicembre 1975.
Le
pensioni previste dal presente articolo sono calcolate
secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968
e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
E'
abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238.
Art.
65
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Gli
enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque
denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di
assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il
piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi
disponibili si intendono le somme eccedenti la normale
liquidità di gestione.
La
percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non
può superare, comunque, la terza parte di tali somme; le
parti restanti possono essere impiegate negli altri modi
previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai
regolamenti e dagli statuti.
Le
percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il
Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica.
I
piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni
dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle
altre amministrazioni vigilanti.
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero
del tesoro e con il Ministero del bilancio e della
programmazione economica entro i 60 giorni successivi a
quello di presentazione.
L'approvazione
dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone
giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure
previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori
inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste
nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del
codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di
attuazione.
E'
abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.
Art.
66
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Le
retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di
lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio
generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice
civile è abrogato.
I
crediti di cui al precedente comma e i crediti per
contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali -
compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto
dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del
codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato
articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì la norma
dell'articolo 2776 del codice civile.
I
crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre
forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonché gli
accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare,
relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente
comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice
civile dopo i crediti ivi indicati.
Le
norme di cui al presente articolo si osservano anche per i
crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della
presente legge, se il privilegio è fatto valere
posteriormente.
Esse
si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere
anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al
momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Si
intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del
presente articolo.
Art.
67
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
I
miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge,
non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di
cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni
ed agli assegni in favore dei ciechi civili.
Art.
68
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Le
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano
nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività
lavorativa.
Le
pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono
ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
69
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Le
pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui
all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti
di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite
prestazioni percepite a carico di forme di previdenza
gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni
contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per
interessi e sanzioni amministrative.
Per
le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione
generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo.
Le
somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non
possono essere gravate da interessi salvo che la indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Art.
70
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
Per
i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che
fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge
regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della
concessione dei benefici previsti dall'articolo 26 della
presente legge si considera valida, ad ogni effetto,
l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione regionale.
Pertanto la corresponsione della pensione di cui sopra, per
coloro che hanno superato i 65 anni di età, decorre
automaticamente dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La
presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni
a statuto speciale che fruiscono già di analoghi
trattamenti.
Art.
71
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
E'
abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con
quelle della presente legge.
Art.
72
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Disposizioni d'attuazione
transitorie e finali
La
presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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