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Legge
30 aprile 1969, n. 153
Art.
7 - Miglioramento dei trattamenti di pensione
A
decorrere dall'1 gennaio 1969, gli importi mensili dei
trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti
dall'art. 2 del Dpr 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a:
lire 23.000 mensili, per titolari di età inferiore a 65
anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano
compiuto i 65 anni di età.
A
decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei
trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni
speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali,
previsti dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di
pensione, a lire 18.000 mensili.
Art.
8 - Miglioramento dei trattamenti di pensione
Ai
cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in
forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2
ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e
che hanno acquisito il diritto a pensione a carico
dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è
corrisposto, a decorrere al 1° gennaio 1969, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento
dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12
agosto 1962, numero 1338, fino al raggiungimento
dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti
dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
I
trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti,
con la medesima decorrenza, anche ai titolari di pensione il
cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione
sociale.
Ai
fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si
tiene conto dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposto,
per effetto di tale cumulo, da organismi assicuratori
esteri.
I
lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti
requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei
periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma
hanno diritto, anche sulla base di certificazione
provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla
liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è
integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non
spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è
riassorbita in relazione agli importi di pro-rata
eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.
Art.
9 - Miglioramento dei trattamenti di pensione
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
aventi decorrenza anteriore a tale data, nonché le pensioni
a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti
attività commerciali, sono aumentate in misura pari al
dieci per cento del loro ammontare.
Art.
10 - Miglioramento
dei trattamenti di pensione
Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le pensioni di anzianità, di vecchiaia e di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali, da liquidare alle
lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti
anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli
stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori
assicurati.
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni
obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle
lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti
anteriormente al 1° maggio 1968, sono riliquidate
determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo
stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le
disposizioni di cui al precedente articolo 9.
Art.11
-
Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Per
le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre
1968, la misura massima della percentuale di commisurazione
della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D)
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, è stabilita nel 74%.
Per
le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975
la predetta misura è stabilita nell'80 per cento.
Le
misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra
indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla
presente legge.
Le
percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche
alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'età
prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente
in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre
1975.
Il
titolare di pensione di anzianità liquidata a norma
dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il
quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di
vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e faccia valere
contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa
successivamente alla data di decorrenza della pensione, può
ottenere la riliquidazione della pensione stessa con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda in base alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.
Alla
pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica
l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.
Art.
12 -
Miglioramento dei trattamenti di pensione
Gli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692,
recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme
sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio
1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle
disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n.
1124, sono sostituiti dal seguente:
"Per
la determinazione della base imponibile per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera
retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore
di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi
ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono
escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte
al lavoratore a titolo:
1)
di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa,
limitatamente al 50 per cento, del loro ammontare;
2)
di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di
spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in
occasione del lavoro;
3)
di indennità di anzianità;
4)
di indennità di cassa;
5)
di indennità di panatica per i marittimi a terra, in
sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60
per cento del suo ammontare;
6)
di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo
di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti,
purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento
dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'articolo
74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i
produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionale
attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione
degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione
imponibile ha carattere tassativo.
La
retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a
riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle
gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate".
Art.
13 -
Miglioramento dei trattamenti di pensione
I
titolari di pensione di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da
liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1°
maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione
stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera
retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
la facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione,
che avverrà al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui
al precedente articolo 11, primo e terzo comma .
Dalla
data di presentazione della domanda per l'opzione viene
sospesa l'erogazione della pensione in godimento.
I
ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968
saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente
all'esercizio della facoltà di opzione in deroga ai limiti
indicati nel primo comma del successivo art. 69.
Art.
14 -
Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Per
le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 31
dicembre 1968, il periodo di contribuzione effettiva in
costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la
determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui
al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle
ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di
decorrenza della pensione.
Per
la determinazione della retribuzione annua pensionabile si
suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al
comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane
ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a
ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua
pensionabile è data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito
le retribuzioni più elevate.
Per
le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre
1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre
gruppi più favorevoli sono scelti fra i dieci gruppi che si
ottengono considerando le ultime 520 settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.
Nei
casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali
obbligatori e figurativi che hanno concorso al
perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260,
ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore
al 31 dicembre 1975, per la determinazione della
retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso
dalla decorrenza della pensione, le settimane di
contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52
settimane ciascuno e si calcola la retribuzione
corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La
retribuzione annua pensionabile è data dalla media
aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi
che hanno fornito le retribuzioni più elevate.
Qualora
il numero delle settimane di contribuzione effettiva in
costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al
perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156,
la retribuzione annua pensionabile è data dalla media
aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane
di contribuzione esistenti.
Non
si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le
retribuzioni che superino il limite massimo della penultima
classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della
pensione, aumentata del 5 per cento.
Per
le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere
efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.
Le
somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o
periodica, unitamente ai conguagli di retribuzione dovuti a
seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione
del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di
paga del mese successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, debbono essere
aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e
ripartiti, ai fini contributivi e pensionistici, pro quota,
in relazione ai singoli periodi di pertinenza.
Il
secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818 sono
abrogati.
Art.
15 -
Miglioramento dei trattamenti di pensione
Agli
effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli
giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da
disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno
agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane
che costituiscono l'anno stesso e si considera quale
settimana di contribuzione il numero di contributi
giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel
caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa
far valere anche settimane di contribuzione effettiva in
costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate
al comma precedente, la retribuzione da prendere in
considerazione per il calcolo della pensione è costituita,
per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti
alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora
il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli
figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno
agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in
base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della
Legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche
attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere
computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un
numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a
un contributo settimanale sulla base degli anzidetti
rapporti.
La
disposizione di cui al precedente comma non si applica in
relazione alle settimane per le quali risulti versata o
accreditata contribuzione diversa da quella agricola
giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488.
Art.
16 -
Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Per
i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di
giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle
retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del
calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione
figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 è quella
stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art.
17 -
Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Con
effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della
Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e
torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento
del loro ammontare.
Con
la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi
dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della
Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000
mensili.
Ai
fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale
trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19
della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione
dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla
riliquidazione della pensione per compimento del 60°anno di
età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.
Nei
confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si
rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle
dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si
fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di
pensione anticipata e integrativa.
Qualora
la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno
di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e
normale in settori diversi da quelli indicati al precedente
comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione
integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata
secondo i criteri contenuti nell'articolo 20 della presente
legge.
Nel
caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del
60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento
pensionistico in atto.
In
relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge i commi settimo, ottavo e nono dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488 , sono abrogati.
Art.
18 -
Miglioramento dei trattamenti di
pensione
Per
gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere che siano stati addetti
complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15
anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e
di contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma
dell'articolo 22 della presente legge possono essere
perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al
terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5
anni.
Al
fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di
lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea
documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in
sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione
generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1°
luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere
comprovati mediante le speciali marche di cui all'art. 7
della Legge 5 gennaio 1960, n. 5.
La
pensione di cui al primo comma del presente articolo è
posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto
dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
Al
compimento del 55° anno di età, l'interessato può
ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla
legge 5 gennaio 1960, n. 5 e successive modificazioni
calcolata sulla base dell'anzianità contributiva fatta
valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata
di un periodo pari a quello compreso tra la data di
decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno
di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di
importo inferiore a quello già in pagamento, viene
mantenuto in favore del pensionato il trattamento
pensionistico in atto.
A
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del
quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione
di cui al primo comma del presente articolo viene
riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto,
quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le
modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.
Qualora l'anzianità contributiva, effettiva e
convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la pensione
di cui al precedente primo comma risulti inferiore
all'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al
compimento del 60° anno di età, la pensione è liquidata
sulla base di quest'ultima anzianità; resta fermo il
disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
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