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Legge 30 aprile 1969, n. 153

       

      

Art. 7 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

 

A decorrere dall'1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 2 del Dpr 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per titolari di età inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, previsti dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.

 

 

Art. 8 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

         

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere al 1° gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti, con la medesima decorrenza, anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da organismi assicuratori esteri.

I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.
   

         

       Art. 9 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

       

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonché le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.
  

         

Art. 10 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

        

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità, di vecchiaia e di invalidità dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.
  

       

Art.11 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

        

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74%.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento.

Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge.

Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.

Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.
   

   

Art. 12 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

         

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento, del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionale attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate".

   
  

Art. 13 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

       

I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverrà al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma .

Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento.

I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facoltà di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo art. 69.
  

   

Art. 14 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

         

Per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento.

Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartiti, ai fini contributivi e pensionistici, pro quota, in relazione ai singoli periodi di pertinenza.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818 sono abrogati.

  
  

Art. 15 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

         

Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.

Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.

Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della Legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  

   

Art. 16 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

    

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 è quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

  
  

Art. 17 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

        

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.

Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60°anno di età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.

Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.

Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 20 della presente legge.

Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.

In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono abrogati.
  

   

Art. 18 - Miglioramento dei trattamenti di pensione

         

Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.

Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1° luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'art. 7 della Legge 5 gennaio 1960, n. 5.

La pensione di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

Al compimento del 55° anno di età, l'interessato può ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5 e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianità contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di età, la pensione è liquidata sulla base di quest'ultima anzianità; resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

     

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