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Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo IV
- Trattamento di dati particolari
Art. 22
- (Dati sensibili)
1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al
comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di
buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 2 (Nota all'art.
22).
Art. 23
- (Dati inerenti alla salute)
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono,
anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere resi noti all'interessato
solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito
il Consiglio superiore di sanità. È vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati
con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso
in cui sia necessaria per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 24
- (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale)
1. Il trattamento di dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate
(Nota all'art.
24).
Art. 25
- (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista)
1. Salvo che per i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il
consenso dell'interessato non è richiesto quando il
trattamento dei dati di cui all'articolo
22 è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca,
ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i
dati di cui all'articolo 24. Nei casi
previsti dal presente comma, il trattamento svolto in
conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere
effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del
presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del
Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non
sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal
Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso
di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
l).
4. Nel codice di cui
ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le
disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si
applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti
temporanei finalizzati esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26
- (Dati concernenti persone giuridiche)
1. Il trattamento nonché la cessazione
del trattamento di dati concernenti persone giuridiche,
enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 28.
Capo V
- Trattamenti soggetti a regime speciale
Art. 27
- (Trattamento da parte di soggetti pubblici)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il
trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o
risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve
esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo
7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
procedimento motivato, la comunicazione o la
diffusione se risultano violate le disposizioni della
presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o
a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della
presente legge
( Nota all'art.27).
Art. 28
- (Trasferimento di dati personali all'estero)
1. Il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve
essere previamente notificato al Garante, qualora sia
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24.
2. Il trasferimento può avvenire
soltanto dopo quindici giorni dalla data della
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito
dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone
adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24,
di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque
consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24,
in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22,
comma 3, e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche
con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3
del presente articolo può essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1
del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo
7 ed è annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1,
lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7
(Nota all'art.
28).
Capo VI
- Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 29
- (Tutela)
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del
termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.
La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante
il titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche
d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il
Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare e al responsabile, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. Il
provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data
di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo
richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il
blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è
impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o
il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del
procedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente
il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese
quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo
9
(Nota all'art.
29).
Capo VII
- Garante per la protezione dei dati personali
Art. 30
- (Istituzione del Garante)
1. È istituito il Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che
siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in
carica quattro anni e non possono essere confermati per
più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, né essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della
nomina il presidente e i membri sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Ai membri compete un'indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti (Nota all'art.30).
Art. 31
- (Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
o disporne il blocco quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di
cui all'articolo 33, comma 5. Entro
il termine di un anno dalla data della sua istituzione,
il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1,
lettera l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano
tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal
fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si
applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità
di vigilanza competenti per il settore creditizio, per
le attività assicurative e per la radiodiffusione e
l'editoria
(Nota all'art. 31).
Art. 32
- (Accertamenti e controlli)
1. Per l'espletamento dei propri compiti
il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la
necessità ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2
sono disposti previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al
luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo
sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con
il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
4. I soggetti interessati agli
accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
6. Per i trattamenti di cui agli
articoli 4 e 14, comma
1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in
ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'articolo
10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente
legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6
non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro
designato può farsi assistere da personale
specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b),
il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante
(Nota all'art.
32).
Art. 33
- (Ufficio del Garante)
1. Alle dipendenze del Garante è posto
un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad
ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente
è determinato in misura non superiore a quarantacinque
unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti
di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresì previste le norme concernenti
il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo,
il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le
modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonché della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro
idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o
la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri
compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in
caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del
Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto
ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento.
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