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Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo VIII
- Sanzioni
Art. 34
- (Omessa o infedele notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7
e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione prevista dall'articolo
16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un
anno.
Art. 35
-
(Trattamento illecito di dati personali)
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20
e 27, è punito con la reclusione
sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o
diffonde dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 21, 22,
23 e 24, ovvero
del divieto di cui all'articolo 28, comma
3, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2
deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36
- (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza
dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino
ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è
della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è
commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un
anno.
Art. 37
- (Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo
29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
Art. 38
- (Pena accessoria)
1. La condanna per uno dei delitti
previsti dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
Art. 39
- (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire tre milioni. 3. L'organo competente a ricevere il
rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
articolo è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
(Nota all'art. 39).
Capo IX
- Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni
Art. 40
- (Comunicazioni al Garante)
1. Copia dei procedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge
23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante
(Nota all'art.
40).
Art. 41
- (Disposizioni transitorie)
1. Fermo restando l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 13 e 29,
le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il
cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta
salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla
presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali
iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28
sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24,
nonché per quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile
1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui
all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino
al decorso di tale termine, i dati personali devono
essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo
15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo
15, comma 3, devono essere adottate entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti
dei dati di cui all'articolo 22, comma 3,
ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono
essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della
presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
7. Le
disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo
28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre
1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate
dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti.
7-bis. In sede
di prima applicazione della presente legge, le
informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10,
comma 3, e 27, comma 2,
possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42
- (Modifiche a disposizioni vigenti)
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile
1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo
sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli
archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie
indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per
la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in
forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante
per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, trattati anche in
forma non automatizzata in violazione di disposizioni di
legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la
rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo
4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
è sostituito dal seguente:
"1. È istituita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale
Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo
5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo
del personale, il relativo trattamento giuridico ed
economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del
Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo
di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998".
4. Negli articoli 9,
comma 2, e 10, comma 2, della
legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei dati" sono
sostituite dalle seguenti: "Garante per la
protezione dei dati personali"
(Nota all'art.
42).
Art. 43
- (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni di
legge o di regolamento incompatibili con la presente
legge e, in particolare, il quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui all'articolo 33, comma 1, della
presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge
5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di
Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121
(Nota all'art.
43).
Capo X
- Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Art. 44
- (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per
il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e,
per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni,
le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 45
- (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22
e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la
presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante
(Nota all'art.
45).
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