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Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo III - Trattamento dei dati personali
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
- (Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali)
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Art. 10
- (Informazioni rese al momento della raccolta)
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può
non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalità
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non
si applica quando l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento (Nota
all'art. 10).
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
- (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente e in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
Art. 12
- (Casi di esclusione del consenso)
1. Il consenso non è richiesto quando
il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13
- (Diritti dell'interessato)
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al
comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti
ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14
- (Limiti all'esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera h), limitatamente al periodo durante il
quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione (Note
all'art. 14).
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15
- (Sicurezza dei dati)
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da
adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al
comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con
l'osservanza delle norme che regolano la materia (Nota
all'art. 15).
Art. 16
- (Cessazione del trattamento dei dati)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di
quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo
39, comma 1.
Art. 17
- (Limiti all'utilizzabilità di dati personali)
1. Nessun atto o procedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni
altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
d) salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dalla legge.
Art. 18
- (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile (Nota
all'art. 18).
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
- (Incaricati del trattamento)
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20
- (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati)
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei
limiti al diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del
presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo
60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e
società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo
7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione
dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27 (Note
all'art. 20).
Art. 21
- (Divieto di comunicazione e diffusione)
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo
7.
2. Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo
9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione
di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei
dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
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