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Legge 31 dicembre 1996, n. 675
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art.
4
- La legge 1 aprile 1981, n. 121
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) all'art. 8 prevede l'istituzione di un
Centro elaborazione dati presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza.
- La legge 30 settembre 1983, n. 388
reca: "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di
adesione del Governo della Repubblica italiana
all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi
degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica
francese relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni
comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica
italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con
allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e
della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto
finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e
la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di
Stato firmati in occasione della firma della citata
convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa
agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27
novembre 1990".
- La legge 24 ottobre 1977, n. 801,
recante: "Istituzione e ordinamento dei Servizi per
le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto
di Stato, agli articoli 3, 4 e 6 prevede l'istituzione
rispettivamente del Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza (CESIS), il servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI), il
servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE), stabilendone i compiti.
- Si riporta l'art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato":
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli
atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra
cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla
integrità dello Stato democratico, anche in relazione
ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni
dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio
delle funzioni degli organi costituzionali, alla
indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e
alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa
militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
- Il titolo IV del libro decimo del
codice di procedura penale è rubricato come
"CASELLARIO GIUDIZIALE".
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 778, reca:
"Disposizioni regolamentari per il servizio del
casellario giudiziale".
- Il comma 3 dell'art. 371-bis del
codice di procedura penale individua le attività utili
allo svolgimento delle funzioni del procuratore
nazionale antimafia in particolare, alla lettera c),
prevede l'acquisizione e l'elaborazione di notizie,
informazioni e dati attinenti alla criminalità
organizzata.
Note all'art.
7
- Si trascrive il testo dell'art. 2188
del codice civile:
"Art. 2188 (Registro delle imprese). - È
istituito il registro delle imprese per le iscrizioni
previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro è pubblico".
- Si riporta l'art. 8, comma 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura):
"8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del presente articolo che
dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle società cooperative, previsti dalla
legge 12 aprile 1973, a. 256, e successive
modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di
certificati di iscrizione nel registro delle imprese o
di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine
richiesti o di certificati che attestino la mancanza di
iscrizione, nonché di copia integrale e parziale di
ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese, in conformità alle
norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed
aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle
sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di
adempimenti a carico delle imprese".
Nota all'art.
10
- Si trascrive l'art. 38 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni recante "Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale".
"Art. 38 (Facoltà dei difensori per l'esercizio
del diritto alla prova). - 1. Al fine di esercitare
il diritto alla prova previsto dall'articolo 190 del
codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di
consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere
investigazioni per ricercare e individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito e di conferire con
le persone che possano dare informazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta
su incarico del difensore da investigatori autorizzati.
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle
indagini o della persona offesa può presentare
direttamente al giudice elementi che egli reputa
rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice è
inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in
originale o in copia, se la persona sottoposta alla
indagini ne richieda la restituzione".
Note all'art.
14
- Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per
limitare l'uso nel contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio".
- Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, reca: "Istituzione del Fondo di
sostegno per le vittime di richieste estorsive".
- Si trascrive l'art. 82 della
Costituzione: "Art. 82. - Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da ridare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria".
Nota all'art.
15
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n.
400/1983 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), come modificato dall'art. 74 dei D.Lgs. 3
febbraio 1993, n, 29, prevede che con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenze
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare
la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art.
18
- Il testo dell'art. 2050 del codice
civile è il seguente:
"Art. 2050 (Responsabilità per l'esercizio di
attività pericolose). Chiunque cagiona danno ad
altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per
sua natura e per la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee ad evitare il danno".
Note all'art.
20
- Per il testo dell'art. 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale v. la nota all'art.
10.
- Il testo dell'art. 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato
con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il
seguente:
"Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo
bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società
bancarie, finanziarie e strumentali da questa
controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società
bancarie finanziarie e strumentali da questa
controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia
rilevanza la componente bancaria, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR".
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del
codice civile:
"Art. 2359 (Società controllate e società
collegate). - Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società, dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di
un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma, si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto
di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali
un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la società ha azioni quotate in
borsa".
Nota all'art.
22
- Per il testo dell'art. 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale v. la nota all'art.
10.
Nota all'art.
24
- Il testo dell'art. 686 del codice di
procedura penale è il seguente:
"Art. 686 (Iscrizione nel casellario giudiziale). -
1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni
prescritte da particolari disposizioni di legge, si
iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da
leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena
divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione
in via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art.
162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione, non più soggetti a impugnazione che
riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti
penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato o di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene
accessorie;
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che
hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a
procedere per difetto di imputabilità o disposto una
misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno
pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i
provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato
dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato
fallimentare e quelle che hanno dichiarato la
riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita
o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello
straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo
di soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità
giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal
comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorità
giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di
condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in
cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di
misure alternative alla detenzione ovvero la menzione
che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia,
indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra
causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti
che dichiarano o revocano la riabilitazione".
Nota all'art.
27
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego":
"Art. 5 (Criteri di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i
seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali
o di supporto;
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso
il dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e
della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini, e, per
ciascun provvedimento, attribuzione ad un unico ufficio
della responsabilità complessiva dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura
degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro
privato;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il
personale per il risultato dell'attività lavorativa;
f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e
nella gestione delle risorse umane anche mediante
processi di riconversione professionale e di mobilità
del personale all'interno di ciascuna amministrazione,
nonché tra amministrazioni ed enti diversi".
Nota all'art.
28
- Per il testo dell'art. 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale v. la nota all'art.
10.
Note all'art.
29
- Gli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile recano disposizioni in merito ai
procedimenti in camera di consiglio.
- Il testo dell'art. 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), recante: "Legge
sul contenzioso amministrativo", è il seguente:
"Art. 4. - Quando la contestazione cade sopra un
diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere
degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o
modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato
dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso".
Note all'art.
30
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica):
"Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilità) - Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo
dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o
privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio
in aspettativa per la durata della carica del mandato o
dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale ed europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un
impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni
di professore universitario;
4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6) nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore
delegato di enti pubblici a carattere nazionale,
interregionale o regionale, di enti pubblici economici,
di società a partecipazione pubblica, anche a fini di
lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque
direttive di enti a carattere prevalentemente culturale
o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazione a
carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di
giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti
da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività
didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica
di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori
di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di
laurea, di componente del Consiglio universitario
nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento
del Ministro della Pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti
commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina,
al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento
in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è
corrisposto il trattamento economico previsto dalle
norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che
versano in una delle situazioni indicate nel primo
comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza
di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, è utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonché della
maturazione dello straordinariato ai sensi del
precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale è prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una
indennità di carica si applicano, a far tempo dal
momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa,
le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n.
1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai
numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri
di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12
dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente,
istituto o società.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalità previste dall'art. 14,
terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
essi mantengono il solo elettorato attivo per la
formazione delle commissioni di concorso e per
l'elezione delle cariche accademiche previste dal
precedente secondo comma ed hanno la possibilità di
svolgere, nel quadro dell'attività didattica
programmata dal consiglio di corso di laurea, di
dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e
delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di
lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei
corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il
titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa
la titolarità. È garantita loro, altresì, la
possibilità di svolgere attività di ricerca anche
applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra
il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito,
e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per
quanto concerne l'esclusione della possibilità di far
parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le
situazioni di incompatibilità che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle
commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di età".
Note all'art.
31
- La legge 21 febbraio 1989, n. 98, reca
"Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981.".
- Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego) è il seguente:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico).
- 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
individuano, nell'ambito della propria struttura e nel
contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art.
31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, a. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo
stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione
di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni
dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si
avvalgono del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano
annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri".
Note all'art.
32
- Il testo dell'art. 220 delle norme di
attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, è il seguente:
"Art. 220 (Attività ispettive e di vigilanza).
- 1. Quando nel corso di attività ispettive di
vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di
reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova e raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale sono compiuti con
l'osservanza delle disposizioni del codice.".
- Il nuovo testo dell'art. 10 della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza) figura
nell'art. 42 della legge qui
pubblicata.
Nota all'art.
39
- La legge 24 novembre 1981, n. 689,
reca: "Modifiche al sistema penale" e nel capo
I reca alcuni principi generali in materia di
applicazione delle sanzioni amministrative.
Nota all'art.
40
- La legge 23 dicembre 1993, n. 547,
reca: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del
codice penale e del codice di procedura penale in tema
di criminalità informatica".
Note all'art.
42
- Il testo vigente dell'art. 4 del D.Lgs.
12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche), come modificato della presente legge, è il
seguente:
"Art. 4. - 1. è
istituita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale
Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, scelti tra persone
dotate di alta e riconosciuta competenza e
professionalità e di indiscussa moralità e
indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici
giorni dalla nomina del presidente, su proposta di
quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
nomina con proprio decreto, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di
ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono
comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, in allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono una sola volta. Per l'intera
durata dell'incarico essere confermati essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici
di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda, nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresì operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i
docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico,
sono collocati, rispettivamente, nella posizione di
fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorità medesima,
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al
presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente
dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre
anni, può essere confermato, anche più di una volta,
ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
determinate le indennità da corrispondere al
Presidente, ai quattro membri ed al direttore
generale".
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs.
12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 5. - 1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle
carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
decorsi i quali il regolamento può comunque essere
emanato. Si applica il trattamento economico previsto
per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il
limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di
cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e
tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
categoria IV per il triennio 1996-1998.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento e per la
realizzazione dei progetti innovativi da essa
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi
in due distinti capitoli dello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I
fondi sono iscritti mediante variazione compensativa
disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti
capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di
funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti
innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al
controllo consuntivo della Corte dei conti.".
- Il testo vigente dell'art. 9 della
legge 30 settembre 1993, n. 388 (Ratifica ed
esecuzione): a) del protocollo di adesione del Governo
della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del
19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo
di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri
e Segretari di Stato firmati in occasione della firma
della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione
comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione menzionato; c) dell'accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27
novembre 1990.), come modificato dalle presente legge,
è il seguente:
"Art. 9. - 1. L'autorità che ha la competenza
centrale per la sezione nazionale del Sistema
d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della
Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza. Essa è altresì competente
per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo
1,38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della convenzione.
È fatto divieto di trasmettere i dati personali dei
richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Presi di
provenienza o a parti contraenti che non prevedono
analogo divieto.
2. L'autorità di controllo di cui all'art. 114 della
Convenzione è il Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Fino a quando non sarà istituito tale organo, i
relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare
di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, il quale può designare, per i
compiti di controllo previsti dal predetto art. 114
della Convenzione e per quelli di cui all'art. 115 della
Convenzione stessa uno o più dei suoi componenti e un
esperto particolarmente qualificato nella materia scelto
dal comitato stesso. La designazione non ha effetto se
non è comunicata all'autorità di controllo comune
istituita a norma dell'art. 115 della Convenzione".
- Il testo vigente dell'art. 10 della
legge 30 settembre 1993, n. 388 (Ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del
19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo
di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia nonché la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri
e Segretari di Stato firmati in occasione della firma
della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione
comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27
novembre 1990.), come modificato dalle presente legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10. - 1. Per il funzionamento del Sistema
d'informazione Schengen si applicano direttamente le
disposizioni di cui agli articoli da 94 a 104, nonché
quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione
stessa per quanto concerne le categorie di dati, le
specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che
possono accedere ai dati e la durata di conservazione
degli stessi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione,
e fino alla data di entrata in vigore della legge
istitutiva del Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1
aprile 1981, n. 121.
3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1 aprile
1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del
pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o
informazioni in violazione delle disposizioni che
disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.
Note all'art.
43
- Si trascrive il testo dell'art. 8,
quarto comma della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza): "Ogni amministrazione, ente, impresa,
associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o
detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti
dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti
cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza
dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31
dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre
dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato
installato od abbia avuto un principio di attivazione.
Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il
Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni
opportuna determinazione legislativa a tutela del
diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario
o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la
denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a
tre milioni".
- Si riporta, per opportuna conoscenza,
il testo dell'art. 9, quarto comma, della legge 1 aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza): "Nessuna decisione
giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può
essere fondata esclusivamente su elaborazioni
automatiche di informazioni che forniscano un profilo
della personalità dell'interessato".
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca:
"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento".
- La legge 5 giugno 1990, n. 135, reca:
"Programma di interventi urgenti per la prevenzione
e la lotta contro l'AIDS".
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322,
reca: "norme sul sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400".
- Si trascrive il testo dell'art. 6,
primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza):
"Art. 6. (Coordinamento e direzione unitaria
delle forze di polizia) - Il dipartimento della
pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle
direttive impartite dal Ministro dell'interno
nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di
direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza
pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalità e loro diramazione agli organi
operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei
servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di
polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze
di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze
di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e
internazionali".
Nota all'art.
45
Per il testo dell'art. 9 della legge 30
settembre 1993, n. 388, vedi nella nota
all'art. 42.
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