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Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14
Ordinamento
dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento
Regione
- Trento Provincia autonoma
(B.U.
23 luglio 1991, n. 32)
CAPO
I - DISPOSIZIONI generali
Art.
01. Oggetto.
Art.
02. Finalitą.
Art.
03. Principi informatori.
Art.
04. Destinatari degli interventi.
Art.
05. Concorso
spese per le prestazioni.
Art.
06. Soggetti del sistema socio-assistenziale.
Art.
07. Assistenza privata.
Art.
08. Volontariato.
CAPO
II - ASSETTO
ISTITUZIONALE
Art.
09. Funzioni della provincia.
Art.
10. Funzioni delegate.
Art.
11. Funzioni di indirizzo e coordinamento della Giunta provinciale.
CAPO
III - PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITą
SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.
12. Piano provinciale socio-assistenziale.
Art.
13. Contenuti del piano provinciale socio-assistenziale.
Art.
14. Determinazione della Giunta provinciale per l'attuazione
del piano provinciale socio assistenziale.
Art.
15. Attivitą di coordinamento e di assistenza tecnica.
Art.
16. Sistema informativo socio-assistenziale.
Art.
17. Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale.
Art.
18. Compiti del comitato provinciale per la programmazione
socio-assistenziale.
Art.
19. Funzionamento del comitato provinciale per la programmazione
socio-assistenziale.
CAPO
IV - ASSETTO
ORGANIZZATIVO
Art.
20. Assetto organizzativo dei servizi.
Art.
21. Personale.
CAPO
V - INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.
22. Tipologia generale degli interventi.
Art.
23. Interventi di prevenzione e promozione sociale.
Art.
24. Interventi di aiuto e sostegno.
Art.
25. Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie
del nucleo familiare.
Art.
26. Interventi di assistenza domiciliare.
Art.
27. Servizi a carattere semiresidenziale.
Art.
28. Affidamento familiare dei minori.
Art.
29. Accoglienza presso famiglie o singoli.
Art.
30. Interventi di pronta accoglienza.
Art.
31. Servizi a carattere residenziale.
Art.
32. Prestazioni sanitarie e servizi socio-assistenziali.
Art.
33. Tutela dell'utente.
Art.
34. Contributi ad enti.
Art.
35. Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali
e semiresidenziali.
Art.
36. Interventi in conto capitale.
Art.
37. Realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti.
CAPO
VI - CONVENZIONI
Art.
38. Convenzioni.
Art.
39. Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.
Art.
39 bis. Confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei
al convenzionamento.
CAPO
VII - FINANZIAMENTO
Art.
40. Finanziamento delle funzioni delegate.
CAPO
VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.
41. Norme transitorie.
Art.
42. Disposizioni per la formazione, l'aggiornamento e la
riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali.
Art.
43. Deposizione per l'esercizio delle funzioni gią svolte
dall'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi.
Art.
44. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale
31 ottobre 1983 n. 35.
Art.
45. Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale
31 ottobre 1983 n. 35.
Art.
46. Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale
31 ottobre 1983 n. 35.
Art.
47. Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale
15 marzo 1983 n. 6.
Art.
48. Disposizioni transitorie per l'esercizio di funzioni
da parte dei comprensori.
Art.
49. Abrogazione di norme preesistenti.
Art.
50. Autorizzazioni di spesa.
Art.
51. Copertura degli oneri.
Art.
52. Variazione di bilancio.
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