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Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14

   

 

CAPO I - DISPOSIZIONI generali

 

Art. 1. - Oggetto

 

1. La presente legge detta norme per l'ordinamento dei servizi socio-assistenziali, per la loro programmazione e la loro organizzazione territoriale.

 

 

Art. 2. - Finalità

 

1. I servizi soci-assistenziali si propongono di realizzare, tramite interventi diretti e concorrenti con quelli di altri settori o comparti di servizio, una rete di opportunità e garanzie per chi si trova in situazione di bisogno e di svantaggio personale e sociale. In particolare, essi sono finalizzati a: 

a) prevenire e rimuovere le cause che possono provocare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro; 

b) promuovere e sviluppare il benessere del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza; 

c) promuovere e sostenere il mantenimento o il reinserimento delle persone in stato di bisogno nel proprio nucleo familiare ovvero l'inserimento in famiglia, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, favorendo così il processo di deistituzionalizzazione: 

d) ristabilire, ove carente, un più idoneo e diretto esercizio delle funzioni proprie della famiglia. 

 

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso: 

a) la trasformazione del modello esistente di organizzazione e gestione dei servizi in un modello unitario, programmato, partecipato e territorialmente articolato; 

b) la definizione di un quadro istituzionale, programmatorio ed organizzativo tale da consentire la possibilità di un effettivo coordinamento ed integrazione con i servizi operanti nell'area della salute, della casa, dell'istruzione e della cultura, della formazione professionale e del lavoro; 

c) lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi anche attraverso la razionalizzazione della rete delle strutture esistenti, una efficiente utilizzazione delle risorse e una costante azione di formazione e aggiornamento del personale; 

d) lo sviluppo e l'utilizzazione di servizi in grado di coinvolgere l'utente nelle prestazioni e di favorire il suo mantenimento o il suo reinserimento nel normale ambiente di vita; 

e) la promozione, il sostegno ed il coordinamento degli interventi realizzati dalle organizzazioni del privato sociale e del volontariato; 

f) la promozione, la valorizzazione ed il riconoscimento della solidarietà familiare.

 

 

Art. 3. - Principi informatori

 

1. L'ordinamento dei servizi socio-assistenziali è informato ai seguenti principi: 

a) rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti, anche con riguardo alle esigenze di riservatezza in ordine agli stati di bisogno accertati e alle prestazioni richieste ed erogate; 

b) valorizzazione e sostegno della famiglia quale soggetto privilegiato del sistema socio-assistenziale; 

c) unitarietà ed omogeneità degli interventi in modo che sia conseguita l'eguaglianza di prestazioni a parità di situazioni di bisogno, con la possibilità di differenziare i servizi in relazione alla specificità delle esigenze; 

d) adozione del metodo della progettualità nella individuazione e realizzazione degli interventi; 

e) sostegno e valorizzazione, nel rispetto della libertà di scelta della persona interessata, della disponibilità offerta dai familiari per la permanenza o il reinserimento dei parenti in difficoltà nel proprio ambiente familiare o sociale; 

f) stimolo e sostegno delle iniziative di autoaiuto; 

g) partecipazione dei soggetti pubblici, dei soggetti privati e del volontariato che realizzano attività socio-assistenziali alla definizione degli obiettivi, alla programmazione, alla gestione e alla verifica degli interventi; 

h) adeguatezza di informazione sui servizi e sulle prestazioni socio- assistenziali, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, requisiti e modalità per accedere ai servizi e alle relative prestazioni.

 

 

Art. 4. - Destinatari degli interventi

 

1. Hanno titolo a fruire degli interventi socio-assistenziali di cui alla presente legge, secondo le modalità da questa previste, i seguenti soggetti, qualora gli stessi versino nello stato di bisogno come definito dal comma 2: 

a) i cittadini residenti nei comuni della provincia di Trento;

b) gli stranieri e gli apolidi, residenti nei comuni della provincia di Trento; 

c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che si trovano occasionalmente sul territorio della provincia di Trento, purché siano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della provincia, della regione di provenienza o dello stato di appartenenza.

 

2. Lo stato di bisogno è determinato da almeno uno dei seguenti elementi: 

a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito; 

b) incapacità totale o parziale di un soggetto, per effetto della quale lo stesso non sia in grado di provvedere ai propri bisogni, o il relativo nucleo familiare non possa assicurare un'adeguata assistenza; c) presenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari si trovino in situazioni di particolare bisogno, anche di carattere affettivo educativo, o siano esposti al rischio di emarginazione; 

d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

 

 

Art. 5. - Concorso spese per le prestazioni

 

1. I soggetti che fruiscono delle prestazioni di cui alla presente legge, eccettuate quelle di assistenza economica, o le persone tenute nei loro confronti al mantenimento o alla prestazione degli alimenti, devono rimborsare la spesa inerente alle suddette prestazioni o concorrere alla stessa sulla base di criteri stabiliti con riferimento alle condizioni economiche dei nuclei familiari di appartenenza. In ogni caso è garantita ai soggetti che fruiscono delle prestazioni la conservazione di una quota delle pensioni o degli altri eventuali redditi sufficienti a far fronte alle esigenze personali (1).

 

 

Art. 6. - Soggetti del sistema socio-assistenziale

 

1. Nel quadro delle finalità e dei principi informatori della presente legge, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità dalla stessa previsti: 

a) la Provincia e gli enti che provvedono all'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 10; 

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che realizzano attività socio-assistenziali; 

c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative con particolare riguardo a quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali disciplinate dalla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e le altre istituzioni private che realizzano senza finì di lucro attività socio-assistenziali; 

d) il volontariato, in forma individuale o organizzata, che realizza attività socio-assistenziali; 

e) la famiglia.

 

 

Art. 7. - Assistenza privata

 

1. In conformità all'articolo 38 della Costituzione è garantita la libertà per i singoli, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le altre istituzioni private, di svolgere attività assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 nel caso le stesse attività siano svolte mediante strutture residenziali o semiresidenziali.

 

 

Art. 8. - Volontariato

 

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della medesima legge provinciale, sono individuati, ai fini della presente legge, quali ambiti di esplicazione delle attività di volontariato quelli riguardanti le attività di promozione sociale di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 e gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare di cui all'articolo 25.

 

 

CAPO II - ASSETTO ISTITUZIONALE

 

Art. 9. - Funzioni della provincia

 

1. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni inerenti all'applicazione: 

a) della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili», come modificata ed integrata dalla legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24 e dalla legge provinciale 24 luglio 1978, n. 25

b) delle disposizioni contenute nell'articolo 36 della presente legge e, fino alla loro abrogazione ai sensi dell'articolo 49 della medesima legge, delle disposizioni contenute nei capi III IV del titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche», come modificate ed integrate dalla legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40, dall'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8 e dall'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16; 

c) delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, riguardanti la concessione di contributi in favore degli enti di natura associativa; 

d) delle disposizioni riguardanti la concessione delle provvidenze di cui alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, concernente «Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti» e alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, concernente «Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni», come modificata dalla legge provinciale 27 agosto 1990, n. 26 e dal capo IV della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4

e) della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15, concernente «Norme a tutela degli zingari», ferme restando le competenze dei comuni di cui alla legge stessa; 

f) delle disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, riguardanti la vigilanza ed il controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia di cui al medesimo decreto, escluse quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 50 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, concernenti il riconoscimento dell'idoneità delle istituzioni pubbliche e private di cui al succitato regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316; 

g) della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, concernente «Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione».

 

2. Restano riservate alla Provincia le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, secondo comma, 3, 4, 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, concernente «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica». Sono inoltre riservate alla Provincia le funzioni inerenti al rilascio della autorizzazione al funzionamento delle strutture di cui all'articolo 35 della presente legge, in applicazione delle norme regolamentari ivi previste, e quelle riguardanti la verifica sulla osservanza e la permanenza dei requisiti prescritti.

 

3. La Provincia continua a provvedere direttamente allo svolgimento delle attività previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 per l'attuazione dell'affidamento dei minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

4. La Provincia provvede in forma diretta o attraverso convenzione con un soggetto privato alla gestione dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia (IPAI) di cui al regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 (Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), che assume la denominazione "Centro per l'infanzia". Qualora la Provincia si avvalga per la gestione del centro di un soggetto privato, la stessa può mettere a disposizione di quest'ultimo la struttura adibita a tali funzioni e quelle unità di personale che non possano essere assegnate ad altri servizi o strutture organizzative provinciali. Per l'utilizzo del centro gli enti gestori si convenzionano con la Provincia o con il soggetto privato, qualora la gestione del centro medesimo sia ad esso affidata, e provvedono a versare le relative rette, rispettivamente, alla Provincia stessa ovvero al predetto soggetto privato (1a).

 

5. La struttura già adibita a colonia infantile provinciale Miralago di Riva del Garda può essere concessa in uso, tramite convenzione, a soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di attività sociali o sanitarie. La stessa struttura è sede anche di attività di aggiornamento professionale degli operatori sociali (1a).

 

 

Art. 10. - Funzioni delegate

 

1. Sono delegate ai comuni: 

a) le funzioni attribuite alla Provincia in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in quanto dette funzioni si concretino nella predisposizione ed erogazione di servizi o prestazioni assistenziali, ovvero nell'adozione di specifici provvedimenti in materia assistenziale, ferme restando le funzioni riservate alla Provincia ai sensi del comma 2 dell'articolo 9; 

b) le funzioni già esercitate dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) e trasferite alla Provincia ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n 698, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri e da i minori di cui all'articolo 4 n. 1), del regio decreto 24 dicembre 1934, n 2316;

c) l'assistenza agli infermi di mente, ai figli naturali, abbandonati o esposti all'abbandono, e ai ciechi e sordomuti poveri rieducabili, già spettanti alla Provincia ai sensi dell'articolo 144, lettera G), numeri 1, 2 e 3 del testo unico della legge comunale e provinciale emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

d) le funzioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, recante «Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale»; 

e) le funzioni inerenti l'applicazione dell'articolo 2, per quanto riguarda gli aspetti socio-assistenziali di cui alla lettera a), della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34, concernente «Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo»;

f) le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (ECA); 

g) le funzioni inerenti l'applicazione dell'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, concernente «Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale», con esclusione di quelle di natura sanitaria, nonché quelle di natura socio- assistenziale inerenti l'applicazione degli articoli 4 e 7 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20, concernente «Istituzione e disciplina del servizio del consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia»; 

h) ogni altra funzione della Provincia in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali che non rientri fra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'articolo 9, all'esercizio diretto da parte della Provincia.

 

2. In relazione alla complessità tecnico-organizzativa delle attività socio-assistenziali volte ad assicurare risposte unitarie e globali alla molteplice ed articolata espressione dei bisogni, per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza.

 

3. Nel caso in cui nei successivi articoli della presente legge è utilizzata l'espressione «enti gestori» essa si intende complessivamente riferita sia ai comuni che provvedono direttamente all'esercizio delle funzioni delegate sia ai comprensori ai quali spetta l'esercizio delle medesime funzioni ai sensi del comma 2.

 

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 gli enti gestori provvedono agli adempimenti inerenti all'adozione e all'affidamento dei minori previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché agli adempimenti richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei provvedimenti penali a carico di imputati minorenni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

 

5. I comprensori possono assumere le funzioni in materia socio- assistenziale proprie dei comuni compresi nel rispettivo territorio che gli stessi ritengano conveniente affidare loro secondo quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale concernente L'ordinamento e l'attività dei comprensori.

 

6. Qualora non trovi applicazione il disposto di cui al comma 5, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza in materia socio- assistenziale è assicurato mediante intese tra i comuni ed il comprensorio competente per territorio.

 

 

Art. 11. - Funzioni di indirizzo e coordinamento della Giunta provinciale

 

1. La Giunta provinciale svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento relative alle attività svolte dagli enti gestori allo scopo di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e la conformità agli obiettivi del piano provinciale socio-assistenziale di cui all'articolo 13. A tal fine la Giunta provinciale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale, mettendo in atto i necessari strumenti di verifica e controllo di efficienza e di efficacia.

 


(1) Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

(1a) Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

 

 

 

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