Art.
9. - Funzioni della provincia
1.
Sono esercitate dalla Provincia le funzioni inerenti
all'applicazione:
a) della legge provinciale 22 gennaio
1973, n. 4, concernente «Norme di integrazione alle
provvidenze statali per i ciechi civili», come modificata
ed integrata dalla legge provinciale 23 agosto 1976, n.
24 e dalla legge provinciale 24 luglio 1978, n. 25;
b) delle disposizioni contenute
nell'articolo 36 della presente legge e, fino alla loro
abrogazione ai sensi dell'articolo 49 della medesima legge,
delle disposizioni contenute nei capi III IV del titolo I
della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28,
concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli
anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per
l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche», come
modificate ed integrate dalla legge provinciale 30
novembre 1974, n. 40, dall'articolo 17 della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 8 e dall'articolo 13 della
legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16;
c) delle disposizioni di cui all'articolo
9 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30,
riguardanti la concessione di contributi in favore degli
enti di natura associativa;
d) delle disposizioni riguardanti la
concessione delle provvidenze di cui alla legge
provinciale 16 agosto 1983, n. 28, concernente «Provvidenze
a favore degli invalidi civili e dei sordomuti» e alla legge
provinciale 12 marzo 1990, n. 11, concernente «Provvidenze
a favore di mutilati ed invalidi civili
ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili
minori di 18 anni», come modificata dalla legge
provinciale 27 agosto 1990, n. 26 e dal capo IV della legge
provinciale 6 febbraio 1991, n. 4;
e) della legge provinciale 2 settembre
1985, n. 15, concernente «Norme a tutela degli zingari»,
ferme restando le competenze dei comuni di cui alla legge
stessa;
f) delle disposizioni di cui all'articolo 5
del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, riguardanti la
vigilanza ed il controllo sulle istituzioni pubbliche e
private per l'assistenza e la protezione della maternità e
dell'infanzia di cui al medesimo decreto, escluse quelle
relative agli aspetti igienico-sanitari, nonché delle
disposizioni di cui all'articolo 50 del regio decreto 15
aprile 1926, n. 718, concernenti il riconoscimento
dell'idoneità delle istituzioni pubbliche e private di cui
al succitato regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316;
g) della legge provinciale 31 ottobre
1983, n. 35, concernente «Disciplina degli interventi
volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione».
2. Restano riservate alla Provincia le
funzioni amministrative previste dagli articoli 2, secondo
comma, 3, 4, 8 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, concernente «Norme di
attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige
in materia di assistenza e beneficenza pubblica». Sono
inoltre riservate alla Provincia le funzioni inerenti al
rilascio della autorizzazione al funzionamento delle
strutture di cui all'articolo 35 della presente legge, in
applicazione delle norme
regolamentari ivi previste, e quelle riguardanti la verifica
sulla osservanza e la permanenza dei requisiti prescritti.
3. La Provincia continua a provvedere
direttamente allo svolgimento delle attività previste dalle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 per
l'attuazione dell'affidamento dei minori ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184.
4. La Provincia provvede in forma diretta o
attraverso convenzione con un soggetto privato alla gestione
dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia (IPAI)
di cui al regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 (Norme
sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti
all'abbandono), che assume la denominazione "Centro per
l'infanzia". Qualora la Provincia si avvalga per la
gestione del centro di un soggetto privato, la stessa può
mettere a disposizione di quest'ultimo la struttura adibita
a tali funzioni e quelle unità di personale che non possano
essere assegnate ad altri servizi o strutture organizzative
provinciali. Per l'utilizzo del centro gli enti gestori si
convenzionano con la Provincia o con il soggetto privato,
qualora la gestione del centro medesimo sia ad esso
affidata, e provvedono a versare le relative rette,
rispettivamente, alla Provincia stessa ovvero al predetto
soggetto privato (1a).
5. La struttura già adibita a colonia
infantile provinciale Miralago di Riva del Garda può essere
concessa in uso, tramite convenzione, a soggetti pubblici o
privati per lo svolgimento di attività sociali o sanitarie.
La stessa struttura è sede anche di attività di
aggiornamento professionale degli operatori sociali (1a).
Art.
10. - Funzioni delegate
1. Sono delegate ai comuni:
a)
le funzioni attribuite alla Provincia in materia di
assistenza e beneficenza pubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, come
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1981, n. 215 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in quanto dette
funzioni si concretino nella predisposizione ed erogazione
di servizi o prestazioni assistenziali, ovvero nell'adozione
di specifici provvedimenti in materia assistenziale, ferme
restando le funzioni riservate alla Provincia ai sensi del
comma 2 dell'articolo 9;
b) le funzioni già esercitate dall'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
(ONMI) e trasferite alla Provincia ai sensi della legge 23
dicembre 1975, n 698, concernenti l'assistenza alle
gestanti, alle madri e da i minori di cui all'articolo 4 n.
1), del regio decreto 24 dicembre 1934, n 2316;
c) l'assistenza agli infermi di mente, ai
figli naturali, abbandonati o esposti all'abbandono, e ai
ciechi e sordomuti poveri rieducabili, già spettanti alla
Provincia ai sensi dell'articolo 144, lettera G), numeri 1,
2 e 3 del testo unico della legge comunale e provinciale
emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
d) le funzioni di cui all'articolo 1
della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, recante
«Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte
da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia
assistenziale»;
e) le funzioni inerenti l'applicazione
dell'articolo 2, per quanto riguarda gli aspetti
socio-assistenziali di cui alla lettera a), della legge
provinciale 29 ottobre 1983, n. 34, concernente «Norme
per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza e alcoolismo»;
f) le funzioni già esercitate dagli enti
comunali di assistenza (ECA);
g) le funzioni inerenti l'applicazione
dell'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre
1978, n. 40, concernente «Provvedimenti per la
ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello
comprensoriale», con esclusione di quelle di natura
sanitaria, nonché quelle di natura socio- assistenziale
inerenti l'applicazione degli articoli 4 e 7 della legge
provinciale 29 agosto 1977, n. 20, concernente «Istituzione
e disciplina del servizio del consultorio per il singolo, la
coppia e la famiglia»;
h) ogni altra funzione della Provincia in
materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà
fisiche, psichiche e sensoriali che non rientri fra quelle
espressamente riservate, ai sensi dell'articolo 9,
all'esercizio diretto da parte della Provincia.
2. In relazione alla complessità
tecnico-organizzativa delle attività socio-assistenziali
volte ad assicurare risposte unitarie e globali alla
molteplice ed articolata espressione dei bisogni, per i
comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti
l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma
associata da parte del comprensorio di rispettiva
appartenenza.
3. Nel caso in cui nei successivi articoli
della presente legge è utilizzata l'espressione «enti
gestori» essa si intende complessivamente riferita sia ai
comuni che provvedono direttamente all'esercizio delle
funzioni delegate sia ai comprensori ai quali spetta
l'esercizio delle medesime funzioni ai sensi del comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 9 gli enti gestori provvedono agli adempimenti
inerenti all'adozione e all'affidamento dei minori previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché agli
adempimenti richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito
dei provvedimenti penali a carico di imputati minorenni ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448.
5. I comprensori possono assumere le
funzioni in materia socio- assistenziale proprie dei comuni
compresi nel rispettivo territorio che gli stessi ritengano
conveniente affidare loro secondo quanto previsto dalla
vigente legislazione provinciale concernente L'ordinamento e
l'attività dei comprensori.
6. Qualora non trovi applicazione il
disposto di cui al comma 5, il coordinamento delle attività
di rispettiva competenza in materia socio- assistenziale è
assicurato mediante intese tra i comuni ed il comprensorio
competente per territorio.
Art.
11. - Funzioni di indirizzo e coordinamento della Giunta provinciale
1. La Giunta provinciale svolge le funzioni di
indirizzo e di coordinamento relative alle attività svolte
dagli enti gestori allo scopo di assicurare l'omogeneità
delle prestazioni e la conformità agli obiettivi del piano
provinciale socio-assistenziale di cui all'articolo 13. A
tal fine la Giunta provinciale emana apposite direttive per
l'esercizio delle funzioni delegate e per l'attuazione del
piano provinciale socio-assistenziale, mettendo in atto i
necessari strumenti di verifica e controllo di efficienza e
di efficacia.
(1)
Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 1 febbraio
1993, n. 3.
(1a)
Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto
1995, n. 8.